Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13430/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for mixing procedural defects and invalidates complaint about non-existent first-instance costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13430/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's cassation appeal against the Second Tribunal of Justice in Sicily's decision to uphold the tax authority's assessment. The taxpayer argued for procedural violations regarding the synthetic income determination and contested the award of litigation costs from a first-instance judgment that had been annulled. The court ruled the appeal inadmissible because the first ground mixed distinct defects without isolating them, while the second ground was logically impossible since the annulled judgment no longer existed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to isolate specific grounds for annulment or complains about provisions of a judgment that has been annulled and removed from the legal order.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility mixed procedural defects annulled judgment costs synthetic income assessment tax authority litigation expenses

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
600 del 1973, in relazioneall’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
600 del 1973, in relazioneall’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione art. 132, comma 2, n.
art. 112 c.p
art. 115 c.p
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11152 del 28/04/2025, Rv. 674878

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

peciale allegata al ricorso, dall’Avv. Salvatore LoGiudice, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui studi è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Numero registro generale 9537/2023Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 13430/2026Data pubblicazione 09/05/2026Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DISECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 8786/2022, depositata in data18/10/2022;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 3 marzo 2026;Dario Grigoli (“il contribuente”) impugnò l’avviso di accertamentonotificato il 21/10/2023 con cui l’Agenzia delle Entrate accertò unamaggiore imposta Irpef, oltre accessori e sanzione, ai sensi dell’art. 38,comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.La C.T.P. di Agrigento annullò l’atto impugnato.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la CGT-2 della Sicilia riformò lasentenza di prime cure, confermando l’atto impositivo.Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con successiva memoriadifensiva.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, il contribuente deduce che l’art.38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis,dispone che l’ufficio può procedere a determinare sinteticamente ilreddito complessivo netto in relazione ad elementi indicativi di capacitàcontributiva individuati con decreti ministeriali, “quando il redditodichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due opiù periodi d’imposta”.r.g. n. 9537/2023 a.c. 23/3/2026 Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 9537/2023Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 13430/2026Data pubblicazione 09/05/2026Con il motivo in esame, il contribuente da un lato deduce che nonsarebbe stata provata la circostanza che nell’anno 2007 egli nonavrebbe dichiarato alcun reddito, dall’altra contesta il meritodell’accertamento sintetico del maggior reddito operatodall’amministrazione, infine si duole della maturata decadenza conriferimento alla potestà di accertamento relativo all’anno d’imposta2007.Si tratta, all’evidenza, di un motivo formulato in maniera poco chiara,teso a far valere promiscuamente, ed inammissibilmente, diversi vizidella sentenza impugnata tra quelli denunciabili ai sensi dell’art. 360,comma 1, c.p.c., non facilmente enucleabili ed isolabili nello sviluppodell’argomentazione a sostegno del mezzo cassatorio (Cass., Sez. 5 -,Ordinanza n. 11152 del 28/04/2025, Rv. 674878 - 01).Con riferimento, poi, alla eccezione di decadenza dalla potestà diaccertamento in relazione all’anno 2007, deve rilevarsi che, puressendo stata la questione devoluta alla cognizione sia del primogiudice che del giudice di appello, quest’ultimo non l’ha trattata, sicchéil contribuente, per censurare correttamente la sentenza impugnata inrelazione alla omessa pronuncia sul motivo pur ritualmente proposto inappello, avrebbe dovuto denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., denuncia che non è stataproposta.In ogni caso, con riferimento alla necessità che l’amministrazionedebba emettere specifici avvisi di accertamento in relazione ad ogniannualità d’imposta per i quali ravvisi uno scostamento significativo trai redditi dichiarati e quelli effettivamente conseguiti, questa Corte l’haesclusa, affermando che “ai fini dell'accertamento sintetico di cui all'art.38 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'Ufficio non è tenuto a procedereall'accertamento contestualmente per due o più periodi d'imposta peri quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua; tuttavia il relativor.g. n. 9537/2023 a.c. 33/3/2026 Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 9537/2023Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 13430/2026Data pubblicazione 09/05/2026sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione siritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimarel'accertamento sintetico, con la conseguenza che il giudice tributario, afronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi adaccertare se l'Ufficio abbia preso in considerazione due o più anniconsecutivi, ma deve verificare se dall'atto di accertamento possanodesumersi le ragioni per le quali l'Ufficio stesso abbia ritenuto noncongrua la dichiarazioni per tali annualità” (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 10972 del 05/05/2017, Rv. 644163 – 01;

Cass., Sez. 5, Sentenza n.26541 del 05/11/2008, Rv. 605446 - 01).2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 111, comma 6, c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.”, il contribuentecensura la sentenza impugnata per assoluto difetto di motivazione.2.1. Il motivo è infondato.La sentenza impugnata presenta un congruo apparato motivazionale.Essa ha convalidato le risultanze dell’accertamento sintetico ex art. 38,comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento all’anno 2008, eha giudicato non attendibile il fatto che nel 2007 il contribuente,odierno ricorrente, non avesse percepito alcun reddito.3.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c.”, il contribuente ribadisce che l’anno d’imposta 2007 nonsarebbe più accertabile, atteso il decorso del termine di decadenza dicui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 alla data di notifica dell’avvisodi accertamento.La “cristallizzazione” dell’anno d’imposta 2007, dunque, impedirebbenon solo l’emissione di un avviso di accertamento in relazione al dettor.g. n. 9537/2023 a.c. 43/3/2026 Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 9537/2023Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 13430/2026Data pubblicazione 09/05/2026anno, ma anche l’assunzione di tale anno a presupposto legittimantel’accertamento con riguardo ad una annualità diversa e successiva.La sentenza impugnata sarebbe caduta in un errore di percezione sulcontenuto oggettivo della prova, ed avrebbe fondato erroneamente ladecisione su prove reputate esistenti ma in realtà mai offerte.3.1. Il motivo è inammissibile.Esso non è specifico e mescola in maniera indistinta censurericonducibili a diversi ed eterogenei mezzi cassatori, senza che siapossibile isolarli ed individuarli con precisione nello sviluppoargomentativo (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 11152 del 28/04/2025,Rv. 674878 – 01).Insiste, inoltre, sulla asserita “cristallizzazione” dell’anno d’imposta2007, con una censura analoga a quella sviluppata e affrontata nelprimo motivo di ricorso, al cui esame si rinvia.4.

Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 91 e 92c.p.c., 2233 c.c., d.m. 55/2014, art. 4 e tabella n. 23 dei parametri adessa allegata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.”, ilcontribuente censura la sentenza impugnata per non aver pronunciatoin merito alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado peravere quest’ultima immotivatamente disposto la compensazione dellespese di lite.4.1. Il motivo è inammissibile.La sentenza d’appello ha integralmente riformato la sentenza di primogrado in senso sfavorevole al contribuente, eliminando quest’ultima dalmondo giuridico, sicché non ha più senso dolersi della compensazionedelle spese disposta con una sentenza che non esiste più, quandol’unica sentenza esistente è quella di appello, che ha determinato lasoccombenza del contribuente con il connesso obbligo di pagamentodelle spese di lite a carico di lui.r.g. n. 9537/2023 a.c. 53/3/2026 Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 9537/2023Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 13430/2026Data pubblicazione 09/05/20265. Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna Dario Grigoli al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio, che liquida in euroquattromilatrecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2026.Il Presidente(Andreina Giudicepietro)r.g. n. 9537/2023 a.c. 63/3/2026 Cons. est.

Angelo Napolitano