Cassation court quashes appeal for omitting rulings on undisclosed income and tax threshold limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, quashing the lower court's judgment. The association argued it was a non-commercial entity, while the tax office contended that the appellate court failed to rule on specific undisclosed revenues and the €250,000 income threshold. The court ruled that the omission of these specific rulings violated the principle of contradictory proceedings, necessitating a remand to the second-instance court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: The appellate court's failure to rule on specific tax liabilities and statutory income thresholds constitutes a violation of the principle of contradictory proceedings, requiring the cassation of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –controAssociazione Sportiva Dilettantistica Il David, in persona del legalerappresentante pro tempore, Marco Buglioni, che interviene anche inproprio quale presunto autore delle violazioni e responsabiledell’obbligazione tributaria, rappresentati e difesi, in virtù di procuraspeciale a margine del ricorso, dall’Avv. Antonio Squillace,Numero registro generale 5270/2020Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 13427/2026Data pubblicazione 09/05/2026elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’Avv.
FlorianaRisuglia, in via Luigi Settembrini n. 30;– controricorrenti –Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDELLE MARCHE n. 485/2019, depositata in data 24/6/2019;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 3 marzo 2026;Con avviso di accertamento per l’anno 2005 nei confrontidell’associazione sportiva dilettantistica “Il David”, l’ufficio formulò duerilievi: con il primo, accertò il difetto dei requisiti per godere dello statusdi ente non commerciale e in particolare di associazione sportivadilettantistica, determinando le imposte dovute secondo il regime ditassazione ordinario; con il secondo, accertò i maggiori ricavi nondichiarati derivanti da attività commerciali (vendita di integratori emateriale sportivo) con il metodo del costo del venduto pari ad euro183.714, nonché ulteriori maggiori ricavi in base a indagini finanziarieper euro 238.279.Proposto ricorso, nel contraddittorio con l’ufficio, la C.T.P. di Ancona haaccolto in parte il ricorso, confermando il difetto dei requisiti per lanatura non commerciale dell’ente.Sia l’associazione che l’ufficio proposero appello.In particolare, l’ufficio chiese la riforma della decisione nella parte incui non aveva riconosciuto i maggiori redditi determinati a seguito delleindagini finanziarie.La C.T.R. accolse l’appello dell’associazione e rigettò l’appellodell’ufficio.r.g. n. 5270/2020 a.c. 23/3/2026 Cons. est.
Angelo NapolitanoNumero registro generale 5270/2020Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 13427/2026Data pubblicazione 09/05/2026In particolare, la decisione d’appello ha affermato la natura di ente noncommerciale dell’associazione, richiamando una precedente decisionedella medesima C.T.R. non impugnata per cassazione.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste l’associazione con controricorso.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza peromessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate deduce che avevachiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui avevadisconosciuto l’imputazione a reddito degli incassi pos e deiprelevamenti rilevati con indagine finanziaria.In relazione a questi imponibili recuperati a tassazione, l’ufficio avevachiesto anche la rideterminazione dell’iva.Le domande sulle quali il giudice di appello ha omesso di pronunciarsirileverebbero solo ai fini della determinazione del maggiore imponibilecommerciale, non anche ai fini della natura stessa di ente noncommerciale in capo all’associazione controricorrente.Gli ulteriori ricavi non dichiarati avrebbero, infatti, rilevanza anche aifini dell’eventuale superamento del platfond di euro 250.000 dicorrispettivi, valido quale soglia massima per godere del regimepremiale ex lege n. 398 del 2001, autonomo rispetto ai requisiticostitutivi della natura non commerciale dell’associazione.1.1.
Il motivo è fondato.La sentenza impugnata ha accolto integralmente il ricorsodell’associazione sportiva dilettantistica averso l’avviso diaccertamento sulla base del passaggio in giudicato di una sentenza,pronunciata dalla C.T.R. in relazione ad una diversa annualitàr.g. n. 5270/2020 a.c. 33/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5270/2020Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 13427/2026Data pubblicazione 09/05/2026d’imposta, che aveva riconosciuto il carattere non commercialedell’associazione.Senonché, come ha dedotto l’Agenzia delle Entrate, la ripresadell’ufficio aveva riguardato anche ricavi specifici e movimentifinanziari costituenti elementi di capacità contributiva non dichiaratidall’associazione, sui quali il giudice di appello ha omesso dipronunciarsi, a prescindere dalla natura non commerciale dell’ente.La C.T.R., inoltre, ha omesso di pronunciarsi sullo sforamento delplatfond di cui alla legge n. 398 del 2001, che dava dirittoall’applicazione del regime premiale all’associazione.2.Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio allaCGT-2 delle Marche che, in diversa composizione, procederà aesaminare la fondatezza delle riprese fiscali esercitatedall’amministrazione e la rilevanza di tale eventuale fondatezza rispettoal regime premiale riconosciuto all’associazione.
P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2026.Il Presidente(Andreina Giudicepietro)r.g. n. 5270/2020 a.c. 43/3/2026 Cons. est. Angelo Napolitano