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Ordinanza — n. 13410/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects material errors in a judgment regarding the correct name of the tax agency and the party ordered to pay costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13410/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation corrected material errors in a prior order by substituting the incorrect agency name and the party designated to pay costs. The original judgment mistakenly named the 'Agenzia delle Entrate' instead of 'Agenzia delle Entrate Riscossione' and incorrectly assigned the cost liability to the winning party. The court ruled that such clerical mistakes must be fixed without determining a new winner or loser, as the procedural nature of the correction precludes such an assessment.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, comma 1, c.p.c.; Art. 391-ter, c.p.c.: The Court of Cassation may correct material errors in its own judgments ex officio or upon request, ensuring the correct identification of parties and the accurate allocation of procedural costs without re-evaluating the merits.

Parole chiave

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material errors correction Cassation procedure tax agency designation cost allocation correction clerical mistake remedy ex officio correction procedural regularity ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
La novellata previsione di cui all’art. 391-bis, primo comma, cod.
Art. 391-ter, c.p.c.
La novellata previsione di cui all’art. 391-bis, primo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12184/2020
Cass. n. 12184/2020; Cass.
Cass. n. 14/2016
12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass.
Cass. n. 21213/2013
14/2016; Cass. n. 21213/2013).La Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n.
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Testo completo

l Direttore generalepro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale delloStato– ricorrente –CONTROCAROLLO CARMELO, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Lo Verso delforo di Palermo, giusta procura speciale in atti- controricorrente–udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’adunanzacamerale del 21.4.2026;RILEVATO CHE:1. Con l’ordinanza n. 32240/2024, pubblicata il 18.12.2024, questa Corte,in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate RiscossioneNumero registro generale 25595/2023Numero sezionale 3393/2026Numero di raccolta generale 13410/2026Data pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Regione Sicilian. 8545/2023, cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigettava l’originario ricorso del contribuente; condannava la partericorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.2.

La cancelleria ha segnalato in data 21.2.2025 l’esistenza di un erroremateriale nel dispositivo della predetta ordinanza, ove è indicata l’Agenziadelle Entrate anziché l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.3. All’udienza fissata per la correzione, questa Corte, riscontrato unulteriore errore materiale, ha rinviato a nuovo ruolo.4. Per la correzione del provvedimento è indi stata fissata l’adunanzacamerale del 21.4.2026.5. Le parti non hanno svolto attività difensiva.CONSIDERATO CHE:1. La novellata previsione di cui all’art. 391-bis, primo comma, cod. proc.civ., prevede che la correzione del provvedimento della Corte dicassazione può essere chiesta dalla parte interessata e può essere ancherilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo.2.

Il decreto di fissazione dell’udienza risulta comunicato ad entrambe leparti.3. Esaminato il provvedimento oggetto di correzione, la Corte ravvisa neldispositivo, oltre all’errata indicazione dell’Agenzia delle Entrate in luogodell’Agenzia delle Entrate Riscossione, un secondo errore materiale, attesoche la parte ricorrente (l’Agenzia delle Entrate Riscossione, vittoriosa) èstata condannata al pagamento delle spese processuali in luogo dellaparte controricorrente (Carollo Carmelo, soccombente);4. Si può quindi senz’altro provvedere con ordinanza alla correzione deipredetti errori materiali.5.

Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione dellaspeciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cuiNumero registro generale 25595/2023Numero sezionale 3393/2026Numero di raccolta generale 13410/2026Data pubblicazione 09/05/2026non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente(v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013).La Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 32240/2024,pubblicata il 18.12.2024, dopo la parola “condanna” la parola “ricorrente”sia sostituita dalla parola “controricorrente” e che le parole “Agenzia delleEntrate” siano sostituite dalle parole “Agenzia delle Entrate Riscossione”.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.Così deciso, in Roma, il 21.4.2026Il Presidente(Andreina Giudicepietro)