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Ordinanza — n. 13400/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, ruling tax liability follows actual management period, not calendar year of tax due.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13400/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the lower court's decision to exclude a former association representative from tax liability. The lower court incorrectly limited liability to the calendar year following the tax year, whereas the agency argued liability should cover the actual period of management. The court ruled that for tax debts, personal liability is solid only during the specific period the individual effectively managed the entity, thereby overturning the lower court's judgment and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.c.; Art. 2697 c.c.: For tax debts arising by law, personal and solidary liability attaches only to the individual who effectively managed the entity during the specific period of their tenure, not based on abstract office or calendar years.

Parole chiave

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tax liability association management solidary responsibility fiscal debt period of tenure tax administration lower court error responsabilità del gerente

Disposizioni normative citate

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Art. 38 c.c.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 38 c.c., nonché dell’art.
Art. 2697 c.c.
38 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
546/1992, e, dall’altro, il vizio diultrapetizione, ossia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in entrambi i casi inrelazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
112 c.p.c., in entrambi i casi inrelazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
112 c.p.c., in entrambi i casi inrelazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 112 c.p
546/1992, e, dall’altro, il vizio diultrapetizione, ossia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in entrambi i casi inrelazione all’art.
art. 38 c.c
Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 38 c.c., nonché dell’art.
art. 2697 c.c
38 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 02/05/2024, n. 11869
Cass. 24/02/2020, n. 4747
Cass. 24/02/2020, n. 4747;Cass.
Cass. 15/10/2018, n. 25650
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Testo completo

fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –controU.S.D. PAOLANA 1922 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (C.F.03228330787)– intimata –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria, n. 563/2023, depositata il 23/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere Cesare Taraschi.1. La U.S.D. Paolana 1922 Associazione Sportiva Dilettantisticaimpugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza,l’avviso di accertamento n. TD3040101195/2018, con cui l’Agenzia delleentrate, rilevando l’inapplicabilità delle agevolazioni previste dal regimeforfettario di cui alla legge n. 398/1991, aveva recuperato a tassazione,per l’anno 2013, maggiori imposte ai fini Ires (euro 8.040,00), Irap (euro1.088,00) e Iva (euro 7.003,00), considerato che i proventi percepitiNumero registro generale 19141/2024Numero sezionale 3366/2026Numero di raccolta generale 13400/2026Data pubblicazione 09/05/2026dall’associazione erano da considerarsi di natura commerciale ai sensidell’art. 148, comma 4, lett. d), t.u.i.r.A sostegno del ricorso la contribuente deduceva:

a) l’inadeguatezzadel cd. “spesometro”;

b) l’errata identificazione del soggetto autore dellaviolazione;

c) l’errata affermazione di inapplicabilità del regime agevolatoprevisto dalla legge n. 398/1991;

d) il mancato assolvimento dell’oneredella prova da parte dell’Amministrazione finanziaria.La CTP rigettava il ricorso, assumendo che nell’impugnato avviso eradettagliatamente indicato l’iter logico-giuridico che aveva indotto l’Ufficio aritenere inesistente il presupposto per poter beneficiare delle esenzionipreviste dalla legge n. 398/1991.2. La società contribuente proponeva appello, chiedendo che, inparziale riforma della sentenza, venisse circoscritta la responsabilitàpersonale di Enrico Nicola Giovanni Gaetano alle sole obbligazioni cheerano concretamente insorte nel periodo in cui questi aveva rivestito lacarica sociale di legale rappresentante, ossia per il periododall’01/01/2013 all’11/03/2013.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (diseguito, CGT-2) accoglieva il gravame.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a due motivi.La contribuente è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 21/04/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, da un lato, il vizio di motivazioneapparente, e dunque la violazione degli artt. 132 e 118 c.p.c., nonchédell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, e, dall’altro, il vizio diultrapetizione, ossia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in entrambi i casi inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 19141/2024Numero sezionale 3366/2026Numero di raccolta generale 13400/2026Data pubblicazione 09/05/2026La CGT-2, invero, oltre ad aver escluso la responsabilità di EnricoNicola Giovanni Gaetano, ha reso una motivazione del tutto apparente inordine alla questione della sussistenza nel merito della pretesa erariale inconseguenza dell’inapplicabilità delle agevolazioni previste dalla legge n.398/1991, avendo annullato integralmente l’avviso di accertamento sullabase della semplice affermazione che «Alla luce di quanto sopra espostoed argomentato, questa Corte G.

T. ritiene di non condividere lemotivazioni dei Giudici di Prime Cure espresse nell’appellata sentenza».Inoltre, i giudici d’appello hanno reso una pronuncia ultra petitum, inquanto gli stessi - sebbene l’appellante avesse chiesto, in parziale riformadella sentenza della CTP, una limitazione della responsabilità personale diEnrico Nicola Giovanni Gaetano al solo periodo in cui questi avevaricoperto la carica di legale rappresentante dell’associazione - hannodichiarato l’esonero totale da responsabilità del predetto.1.1 Il motivo è solo parzialmente fondato.1.2 La censura dell’Ufficio non è condivisibile in ordine all’asseritamotivazione apparente resa sul merito della pretesa erariale, in quanto laCGT-2 non ha affatto annullato interamente l’impugnato avviso diaccertamento, ma ha accolto l’appello della parte contribuentelimitatamente alla questione, ritenuta assorbente di ogni altra, dellacarenza di responsabilità di Enrico Nicola Giovanni Gaetano, come sievince dal contenuto complessivo della sentenza impugnata e, inparticolare, dell’asserzione secondo cui «responsabile fiscaledell’associazione sportiva, rispetto alle violazioni contestate dall'Ufficioimplicitamente riconoscendo la sussistenza della pretesa erariale, sia puregravante sul solo Lo Gatto.1.3 Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui si lamenta laviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato exart. 112 c.p.c., in quanto, sebbene l’appellante avesse chiesto la riformaNumero registro generale 19141/2024Numero sezionale 3366/2026Numero di raccolta generale 13400/2026Data pubblicazione 09/05/2026solo parziale della sentenza della CTP, con declaratoria di limitazione dellaresponsabilità personale di Enrico Nicola Giovanni Gaetano al solo periodoin cui questi aveva ricoperto la carica di legale rappresentantedell’associazione, ossia dall’01/01/2013 all’11/03/2013, i giudici d’appello,rendendo una pronuncia ultra petitum, hanno integralmente escluso laresponsabilità del predetto, ossia anche in relazione al periodo in cui lostesso aveva ricoperto la predetta carica.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 38 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CGT-2 ritenuto cheresponsabile delle maggiori imposte calcolate in ordine al 2013 fosseunicamente Giuseppe Lo Gatto, che aveva rivestito la carica di legalerappresentante dell’associazione dal 12/03/2013, mentre, in realtà,quest’ultimo doveva reputarsi responsabile in solido con Enrico NicolaGiovanni Gaetano, il quale non aveva dimostrato di essere rimastoestraneo alla gestione dell’ente nel periodo oggetto della verifica fiscale.2.1 Il motivo è fondato.2.2 Questa Corte ha statuito che nelle associazioni non riconosciutenon rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamenterivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabilitàpersonale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per contodell'associazione, ex art. 38 c.c., corrisponde all'esigenza di garantire icreditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente;al contrario, per i debiti d'imposta, sorti ex lege, risponde solidalmentedelle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativainvestitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamentegestito l'ente (Cass. 02/05/2024, n. 11869;

Cass. 24/02/2020, n. 4747;Cass. 15/10/2018, n. 25650).A tale principio la CGT-2 non si è attenuta, in quanto la stessa haescluso la responsabilità di Enrico Nicola Giovanni Gaetano assumendoNumero registro generale 19141/2024Numero sezionale 3366/2026Numero di raccolta generale 13400/2026Data pubblicazione 09/05/2026che, «poiché gli adempimenti relativi alla annualità d’imposta 2013,dovevano essere espletati nell'anno successivo (2014)», responsabiledoveva reputarsi esclusivamente Giuseppe Lo Gatto quale legalerappresentante dell’associazione sportiva nel 2014.

In realtà, essendopacifico che Enrico Nicola Giovanni Gaetano avesse rivestito la carica dilegale rappresentante dall’01/01/2013 all’11/03/2013, in relazione a taleperiodo sussisteva la responsabilità dello stesso per i debiti tributari.3. Ne consegue che vanno accolti sia il primo motivo, limitatamentealla violazione dell’art. 112 c.p.c., che il secondo motivo, con cassazionedella sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché proceda anuovo giudizio nel rispetto degli indicati principi e provveda, altresì, allaliquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.Maccoglie sia il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cheil secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteLucio Napolitano