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Ordinanza — n. 13377/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's appeal regarding notification irregularity due to late procedural objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13377/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Second Instance Tax Court's decision overturning a tax assessment against Luca Sarnelli. Although the lower court found the notification of the document request irregular due to missing street addresses on the receipt, the Supreme Court ruled this objection was untimely. The taxpayer failed to raise the issue of notification defects during the first instance proceedings, making it inadmissible in the second degree. Consequently, the lower court's judgment was annulled and remanded for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A new claim regarding the nullity of notification raised in the second instance for the first time is inadmissible as it alters the subject matter of the action without prior contradictory examination.

Parole chiave

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tax notification irregularity procedural timeliness second instance inadmissibility new claim in appeal tax assessment dispute contradictory examination remand for retrial comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la Violazione e falsaapplicazione delle norme art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
546 del 1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.Numero registro generale 7623/2025Numero sezionale 1887/2026Numero di raccolta generale 13377/2026Data pubblicazione 09/05/20261.1.
Art. 149 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione efalsa delle norme di cui all’art. 149 c.p.c. e alla L.
L. 20/11/1982, n. 890, art. 8
D.P.R. 602 del 1973, art. 26
art. 149 c.p
Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione efalsa delle norme di cui all’art. 149 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 16/02/2012, n. 2201
Cass., 23/07/2020, n. 15730
2201;Cass., 23/07/2020, n. 15730).4.
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Testo completo

VOCATURA GENERALE DELLOSTATO-ricorrente-controLUCA SARNELLI-intimato-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO dellaCAMPANIA n. 928/2025 depositata il 30/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dallaConsigliera Raffaella Brogi.1. In una controversia avente per oggetto l’impugnazione proposta dal sig.Luca Sarnelli, titolare della Ditta Individuale “Sarnelli Point L L”, (Centrotrasmissione dati – obbligato in via principale, hinc: il contribuente) controNumero registro generale 7623/2025Numero sezionale 1887/2026Numero di raccolta generale 13377/2026Data pubblicazione 09/05/2026l’avviso di accertamento n. M12180011194U con il quale l’Ufficio avevaaccertato a suo carico - e a carico dell’operatore estero non autorizzatoStanleybet Malta LTD (obbligato in via solidale) - la debenza dell’impostaunica sui concorsi pronostici e le scommesse di cui al d.lgs. n. 504 del 1998per l’anno di imposta 2018, la Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania (hinc:

CGT2), con la sentenza n. 928/2025 depositata indata 30/01/2025, ha riformato la sentenza della Corte di giustizia tributariadi primo grado di Napoli (n.12003/14/2024) che aveva respinto il ricorsodel contribuente.2. Diversamente, da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la CGT2 haritenuto che l’invito a trasmettere i documenti fosse stato inviato con duespedizioni postali del 23/1/2023, non ritirate (compiuta giacenza). Sugliavvisi di ricevimento si legge soltanto, come indirizzo del destinatario, suuno “Sarnelli Luca 80010 Quarto” e sull’altro “D.I.

Sarnelli Point 80010Quarto”, senza indicazione dell’indirizzo (via, piazza, ecc.). Il correttoindirizzo di residenza del ricorrente era Via A. De Gasperi n.5 Scala B –Quarto (Na) e quello del pubblico esercizio era Via Mazzini n.29 Quarto (Na).Tale notifica risulta, pertanto, irregolare e, non essendo l’invito pervenutoal destinatario, è stato impedito il corretto esercizio del diritto di difesa, nonconsentendo la consegna dei documenti amministrativi e contabili, cheavrebbero permesso all’Ufficio di ricostruire il volume reale delle scommesseraccolte, evitandone la ricostruzione induttiva, ai sensi dell’art. 28, comma10, d.l. n. 98 del 2011, molto penalizzante per il ricorrente.2.

Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli haproposto ricorso in cassazione con due motivi.3. La parte intimata non si è costituita.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la Violazione e falsaapplicazione delle norme art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.Numero registro generale 7623/2025Numero sezionale 1887/2026Numero di raccolta generale 13377/2026Data pubblicazione 09/05/20261.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata, per nonavere rilevato, ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, la tardività equindi l’inammissibilità della censura relativa alla nullità della notificadell’invito a presentare documentazione, che ha ritenuto di accogliere.Riproduce, quindi, a pag. 9 ss. del ricorso in cassazione, il ricorsointroduttivo depositato dal contribuente davanti al giudice di prime cure.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione efalsa delle norme di cui all’art. 149 c.p.c. e alla L. 20/11/1982, n. 890, art.8, nonché 26, d.P.R. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e n. 4 c.p.c.2.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia che, in ordine alla pretesairregolarità della notifica dell’invito a presentare documentazione, avvenutaper compiuta giacenza, è pacifico e in atti che, se è vero, da un lato, chesull’avviso di ricevimento non era presente l’indirizzo per esteso, dall’altrolato, è altrettanto vero che l’indirizzo di residenza del sig.

Luca Sarnelli (viaA. De Gasperi n.5 scala B int. 6, Quarto) e della Ditta Individuale (via G.Mazzini n. 29, Quarto) era riportato e, dunque, chiaramente visibile, sullaparte posteriore della busta. Dunque, dalla raccomandata A/R era benpossibile desumere l’identità e l’indirizzo del destinatario. Riproduce, quindi,in via analogica i documenti depositati nei precedenti gradi di giudizio.3. Passando all’esame del ricorso il primo motivo è fondato, con ilconseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso. Difatti, dal ricorsodavanti al giudice di prime cure, riprodotto analogicamente nell’ambito delricorso in cassazione, non risulta, tempestivamente, sollevata dalcontribuente la questione inerente alla notifica dell’avviso di ricevimento,con la conseguenza che la stessa non avrebbe potuto essere sollevata néesaminata davanti al giudice di seconde cure.

Secondo il costanteorientamento di questa Corte si ha, infatti, domanda nuova - inammissibilein appello - per modificazione della "causa petendi" quando il diverso titologiuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendoNumero registro generale 7623/2025Numero sezionale 1887/2026Numero di raccolta generale 13377/2026Data pubblicazione 09/05/2026impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettatein primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del dirittoazionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e didecisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini dellacontroversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la suaintrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale nonsi è svolto in quella sede il contraddittorio (Cass., 16/02/2012, n. 2201;Cass., 23/07/2020, n. 15730).4.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il primo motivo è fondato edeve essere accolto, con il conseguente assorbimento del secondo motivo.4.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, indiversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, con il conseguente assorbimento delsecondo motivo;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti