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Ordinanza — n. 13319/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax collection case extinguished due to failure to request expedited settlement under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13319/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax collection case extinguished because neither party requested the expedited settlement procedure mandated by Article 6 of D.L. 119/2018 within the statutory deadline. Although the Regional Court had previously dismissed the appeal regarding notification evidence, the parties failed to utilize the simplified resolution mechanism available to them. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the merits of the tax dispute or the procedural objections raised.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 8-10, D.L. n. 119/2018; Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018: If neither party requests the expedited settlement procedure within the prescribed period, the proceedings are declared extinguished without prejudice to the allocation of costs.

Parole chiave

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expedited settlement procedure tax collection case procedural extinction D.L. 119/2018 costs allocation Cassation Court administrative litigation opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9 e 10, d.l. n. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte ricorrente ai fini delladefinizione agevolata della controversia ex art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte ricorrente ai fini delladefinizione agevolata della controversia ex art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l.
Art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
546/1992, in relazione all’art. 360, n.
Artt. 91 e 97 c.p.c.
Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 91 e 97 c.p.c., in relazione alla condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali.3.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la formula definitoria delgiudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma(inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione).
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.
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Testo completo

’Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia(sezione distaccata di Catania) n. 4335/2017, depositata il 3/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dalConsigliere Luigi La Battaglia.1. Alfio Caruso impugnò la cartella di pagamento n.29320030074077068. La CTP di Catania accolse il ricorso, sul presuppostoche non fosse stata fornita la prova della notifica della cartella stessa,essendo rimaste contumaci l’Agenzia delle Entrate e la concessionaria perNumero registro generale 10956/2018Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 13319/2026Data pubblicazione 08/05/2026la riscossione.

La sentenza fu confermata dalla CTR della Sicilia, sulpresupposto che la prova dell’avvenuta notificazione fosse statainammissibilmente fornita da Serit solo con l’appello.2. Riscossione Sicilia s.p.a. (subentrata a Serit nella qualità diconcessionario per la riscossione dei tributi) ha proposto ricorso percassazione, sulla base di due motivi. Alfio Caruso e l’Agenzia delle Entrateresistono con distinti controricorsi.3. Il contribuente ha depositato istanza di definizione della controversiaai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., per avere la CTR ritenuto inammissibile la produzione, in gradod’appello, della documentazione attestante l’avvenuta notifica dellacartella impugnata.2. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 91 e 97 c.p.c., in relazione alla condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali.3. Vista la documentazione depositata dalla parte ricorrente ai fini delladefinizione agevolata della controversia ex art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. n.119/2018, e tenuto conto che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delleparti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 delmenzionato art. 6 (né risulta intervenuto diniego della definizione), ilprocesso deve dichiararsi estinto.

Le spese restano a carico della parte chele ha anticipate (art. 6, comma 13).4. Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la formula definitoria delgiudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma(inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione). P.Q.MNumero registro generale 10956/2018Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 13319/2026Data pubblicazione 08/05/2026Dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/3/2026.Il PresidenteGian Paolo Macagno