Cassation appeal dismissed as withdrawn due to settlement reached between religious association and Rome Capital Municipality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal declaration of settlement with the respondent. The religious association withdrew the litigation after reaching an agreement regarding procedural costs with the Rome Capital Municipality. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the mutual compensation of litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When a party declares settlement in a cassation appeal, the judgment is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished without substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 27641/2020Numero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 13292/2026Data pubblicazione 08/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 27641/2020 proposto da:ARCICONFRATERNITA DEI SANTI AMBROGIO E CARLO DELLA NAZIONELOMBARDA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. Alessandro Piccioli;-ricorrente-controROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Capitolina con l’Avv.
Enrico Maggiore;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 462/16/2020,depositata il 24 gennaio 2020.Visto l’atto depositato il 3 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 07/05/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO