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Decreto — n. 13289/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13289/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13289/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 3179/2026Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 13289/2026Data pubblicazione 08/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 3179/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controBFF BANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.2669/17/2025, depositata il 24 novembre 2025.Visto l’atto depositato il 13 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso (v., in termini, Cass. n.1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13289/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 3179/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controBFF BANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.2669/17/2025, depositata il 24 novembre 2025.Visto l’atto depositato il 13 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso (v., in termini, Cass. n.1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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fine del processo abbandono del procedimento esperimento di conciliazione ritiro delle conclusioni civili procedura di rivendicazione nel pignoramento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
n.1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 3179/2026Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 13289/2026Data pubblicazione 08/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 3179/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controBFF BANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.2669/17/2025, depositata il 24 novembre 2025.Visto l’atto depositato il 13 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso (v., in termini, Cass. n.1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 07/05/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO