Court dismisses partial cassation appeal due to lack of proof for customs duty payment, remanding case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax administration's partial cassation appeal regarding customs duties while remanding the case for further proceedings. The administration argued that the taxpayer had waived the right to appeal customs duties, but the taxpayer failed to provide proof of payment, submitting only a bank transfer order without receipt confirmation. Consequently, the court ruled that the cessation of the dispute regarding customs duties could not be declared without verified evidence of payment, necessitating a remand to allow the taxpayer to submit proper documentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 1 comma 198 l. 197/2022: A partial waiver of the cassation judgment regarding customs duties requires proof of payment; without such evidence, the court cannot declare the cessation of the dispute and must remand the case for the submission of documentary proof.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generaledello Stato;-ricorrente-controEASY SHOES WEAR S.R.L., costituitasi in persona del Sig. Massimo DeLaurentis, dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dagli Avvocati Prof. Benedetto Santacroce e Vincenzo Lodoli;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 4159/2022 depositata il 2/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere Giovanni Galasso.Numero registro generale 4334/2023Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 13277/2026Data pubblicazione 08/05/2026Con due distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale diMilano, la Easy Shoes Wear S.r.l. impugnava l’avviso di rettificadell’accertamento prot. n. 1617/RU del 10/01/2019, ed il collegato atto diirrogazione sanzioni n.278100-9-2019, prot. n. 1622 RU relativi adimportazioni di merci compiute nel 2016.La CTP, riuniti i ricorsi, dopo aver preso atto della riduzione dellapretesa in autotutela da parte dell’Amministrazione, li rigettava.La società proponeva appello; si costituiva l’Amministrazione cheresisteva all’impugnazione.La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieval’appello, annullando gli atti impugnati.Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.La società ha resistito con controricorso.In data 2/10/2023 la contribuente ha depositato atto di rinunciaparziale, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., «al giudizio di cassazione»,limitatamente alla pretesa relativa ai diritti doganali, avendo provveduto alrelativo pagamento.Successivamente, in data 10/10/2023, ha depositato istanza diestinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 198 l. 197/2022, inquanto aveva presentato domanda di definizione agevolata con riguardoalle sanzioni (per le quali non doveva pagare alcunché, avendo provvedutoall’estinzione del debito relativo ai tributi).RAGIONI DELLA DECISIONEVa rilevato che la controricorrente ha dichiarato di «rinunciare algiudizio di cassazione […] per la sola parte relativa ai diritti doganali»,affermando di aver provveduto al relativo pagamento ed ha prodotto copiadella domanda di definizione con riguardo alle sanzioni senza ilNumero registro generale 4334/2023Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 13277/2026Data pubblicazione 08/05/2026versamento di alcun importo, in considerazione di quanto previstodall’ultima parte del comma 191 della l. 197/2022.Orbene, allo stato, non può essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere con riguardo alla pretesa principale, né l’estinzionedel giudizio in relazione alla parte del credito riguardante le sanzioni inmancanza della prova del pagamento dei diritti doganali che non puòritenersi fornita, avendo la società depositato esclusivamente un ordine dibonifico (in relazione al quale non vi è neppure attestazione di ricezione daparte della banca); il richiamato comma 191, infatti, consente ladefinizione delle controversie aventi ad oggetto soltanto le sanzioni senzaversamento di somme, a condizione che «il rapporto relativo ai tributi siastato definito anche con modalità diverse dalla presente definizioneagevolata».Va quindi disposto un rinvio onde consentire alla contribuente didepositare documentazione attestante il pagamento dei diritti doganali.
P.Q.MLa Corte rinvia all’adunanza camerale del 12 giugno 2026, disponendo chela contribuente provveda al deposito della documentazione attestante ilpagamento dei diritti doganali entro venti giorni dalla comunicazione delpresente provvedimento.Così deciso all’esito della camera di consiglio del 10/02/2026 e, aseguito di riconvocazione, del 22/04/2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli