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Ordinanza — n. 13250/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds but allows cassation appeal regarding automatic debt annulment under Art. 4 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13250/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the counter-appeal inadmissible due to late filing but granted the cassation appeal against the regional commission's decision. The applicant argued that debts under €1,000 were automatically annulled by law, rendering the tax dispute moot. The court ruled that such annulment occurs ipso iure, meaning the litigation subject matter ceased to exist without needing a specific sgravo order.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018; The automatic annulment of debts under €1,000 assigned to collection agents between 2000 and 2010 extinguishes the litigation subject matter ipso iure, rendering the tax dispute moot without requiring a specific sgravo order.

Parole chiave

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automatic debt annulment cessation of litigation subject matter collection agents assignment procedural inadmissibility tax dispute mootness opposizione tardiva notifica tardiva dei difetti ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 72 D. Lgs. n. 507/1993
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n.5683/7/2019, depositata in data 30/9/2019 e non notificata, rigettaval’appello proposto dal contribuente, osservando che non vi era provainfondata l’eccezione relativa alla decadenza, ai sensi dell’art. 72 D.
Art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018
Va osservato l’ art. 4, comma 1, del d.l.
Art. 370 c.p.c.
Il Comune di Gela ha notificato il controricorso oltre il termine dicui all’art. 370 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il controricorso del Comune di Gela è inammissibile, risultando lostesso notificato oltre il termine di 20 giorni dalla scadenza del terminestabilito per il deposito del ricorso, ai sensi dell’art.
Art. 369 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 370 c.p
Il Comune di Gela ha notificato il controricorso oltre il termine dicui all’art. 370 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il controricorso del Comune di Gela è inammissibile, risultando lostesso notificato oltre il termine di 20 giorni dalla scadenza del terminestabilito per il deposito del ricorso, ai sensi dell’art.
art. 369 c.p
art. 91 c.p
Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato l’errataapplicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 15471 del 7/6/2019
Nel giudizio d’appello, parte contribuente aveva indicato latipologia, la data della cartella e gli importi al fine di giustificare larichiesta estinzione per cessata materia del contendere, sicché andavaemessa la relativa pronunzia.Come affermato da questa Corte (Cass., n. 15471 del 7/6/2019 –RV 654397-01; n.
Cass., n. 13344 del 19/5/2025
Cass., Sez. 6^, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).
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Testo completo

.;- Ricorrente -controCOMUNE DI GELA, C.F.: 82000890853, in persona del Sindaco in carica epro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferdinando D’Amario;- Resistente -- avverso la sentenza n. 5683/7/2019 depositata dalla CommissioneTributaria Regionale della Sicilia, depositata in data 30/9/2019, nonnotificata;- udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29aprile 2026, dal Consigliere dott.ssa Margherita Libri;1. La Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, con lasentenza n. 729/3/2015, rigettava l’impugnazione proposta da GiuseppeNumero registro generale 4809/2020Numero sezionale 3670/2026Numero di raccolta generale 13250/2026Data pubblicazione 07/05/2026Cammalleri avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti inrelazione all’omesso pagamento del tributo TARSU relativo all’annod’imposta 2009, liquidato nella misura di euro 643,00, e confermava l’attoimpugnato.2.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n.5683/7/2019, depositata in data 30/9/2019 e non notificata, rigettaval’appello proposto dal contribuente, osservando che non vi era provainfondata l’eccezione relativa alla decadenza, ai sensi dell’art. 72 D. Lgs.n. 507/1993, dal potere di riscossione del tributo.3. Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi e ha depositato memoria ex art. 380bis.1. c.p.c.4. Il Comune di Gela ha notificato il controricorso oltre il termine dicui all’art. 370 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il controricorso del Comune di Gela è inammissibile, risultando lostesso notificato oltre il termine di 20 giorni dalla scadenza del terminestabilito per il deposito del ricorso, ai sensi dell’art. 370, primo comma,c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”.

Il controricorso èstato notificato in data 4 maggio 2020, a fronte della notificazione delricorso, avvenuta in data 16 gennaio 2020 e della scadenza, in data 5febbraio 2020, del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione alle particontro le quali è proposto, fissato ai fini del deposito del ricorso, ai sensidell’art. 369 c.p.c.2. Con il primo motivo, il contribuente ha insistito ai fini delladeclaratoria della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art.4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 2018il quale dispone che:

“I debiti di importo residuo, alla data di entrata invigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale,Numero registro generale 4809/2020Numero sezionale 3670/2026Numero di raccolta generale 13250/2026Data pubblicazione 07/05/2026interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singolicarichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31dicembre ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta larichiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”, censurandola sentenza impugnata, che aveva ritenuto necessario, al fine delladeclaratoria della estinzione per cessata materia del contendere, il formaleprovvedimento di sgravio.3.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato l’errataapplicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n.3, c.p.c., censurando l’ingiustizia della sentenza che aveva posto lespese del giudizio d’appello a suo carico, malgrado la fondatezza dellainvocata pronunzia di cessazione della materia del contendere.4. Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. e sotto il profilo dellaviolazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Commissione tributariaregionale condannato l’appellato anche al pagamento delle spese delgiudizio di primo grado, compensate dai giudici di prime cure, e ciòmalgrado il Comune di Gela, costituendosi in sede di gravame, non avesseproposto appello incidentale.5.

Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 54 d. Lgs. n.546/1992, e “l’inammissibilità per tardività di un eventuale appelloincidentale” del Comune, nel giudizio di secondo grado, essendosi l’entecostituito oltre il termine di cui all’art. 23 d. lgs. n. 546/1992.6. Il primo motivo è fondato, con assorbimento delle ulterioricensure.6.1. Va osservato l’ art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018,convertito in legge n. 136 del 2018 così recita: “I debiti di importoresiduo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a milleeuro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo eNumero registro generale 4809/2020Numero sezionale 3670/2026Numero di raccolta generale 13250/2026Data pubblicazione 07/05/2026sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossionedal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre ancorché' riferiti alle cartelle per lequali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sonoautomaticamente annullati”.6.2.

Nel giudizio d’appello, parte contribuente aveva indicato latipologia, la data della cartella e gli importi al fine di giustificare larichiesta estinzione per cessata materia del contendere, sicché andavaemessa la relativa pronunzia.Come affermato da questa Corte (Cass., n. 15471 del 7/6/2019 –RV 654397-01; n. 13344 del 19/5/2025 – RV 675061-03),“L’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. L. n. 119, conv. conmodif. in L. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, lacui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodocompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, operaautomaticamente “ipso iure”, in presenza dei presupposti di legge e, conriferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo percessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancataadozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovutomeramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessariadempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti diriscossione ed enti impositori.”Ha dunque errato la Commissione tributaria regionale a reputarenecessaria la prova attestante l’avenuto stralcio della cartella incontestazione.6.3.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione dellasentenza impugnata e la pronunzia di cessazione della materia delcontendere.7. Le spese dell’intero giudizio rimangono a carico di chi le haanticipate.La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o diNumero registro generale 4809/2020Numero sezionale 3670/2026Numero di raccolta generale 13250/2026Data pubblicazione 07/05/2026inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma latosensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di strettainterpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso diversare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto dellaproposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie aquella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogniulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-3, 30settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599). P.Q.MLa Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere; le spese dell’intero giudizio rimangono a carico dichi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data29.4.2026.Il PresidenteDott. ANGELO MATTEO SOCCI