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Ordinanza — n. 13217/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming tax notice nullity due to improper service method.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13217/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the taxpayer's appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the nullity claim. The taxpayer argued that the tax authority failed to conduct necessary inquiries before serving the assessment notice via public posting, violating procedural requirements. The court ruled that the lower court correctly found the public official's report sufficient and that the taxpayer's new arguments lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 60 DPR 600/1973; Art. 13 DPR 115/2002: The appeal is inadmissible when the lower court correctly rejects the nullity of a tax notice based on the public official's report, as the taxpayer fails to demonstrate that the service method violated statutory requirements.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment notice service of process public posting inadmissible appeal tax authority procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 60 lett. E) del dpr 600/1973
TQY03X202459/2016per l’anno 2011, a mezzo del quale sono stati accertati maggiori redditiper euro 409.319,49, nonché maggior imponibile ai fini Iva, irrogandole conseguenti sanzioni.L’avviso è stato notificato dal messo del comune di Osimo con lamodalità di cui all’art. 60 lett.
Art. 32 nn. 2 e 7 dpr 600/1973
All’esito del contraddittorio con la società, iprelevamenti e versamenti rimasti privi di giustificazione sono statiimputati a reddito, ai sensi dell’art. 32 nn.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 112 c.p

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Testo completo

ifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –controRitagross s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. Pierluigi Benfatto, con domicilio digitale in atti;– controricorrente –Numero registro generale 19439/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 13217/2026Data pubblicazione 07/05/2026Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DISECONDO GRADO DELLE MARCHE, n. 159/4/2024, depositata in data19/2/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 marzo 2026;Con pvc del 30/09/2016 nei confronti della società RITAGROSS SRL,esercente l’attività di “Supermercati”, la Guardia di Finanza ha preso inesame il periodo dal 2011 al 2015.A seguito di indagine finanziaria, previamente autorizzata, sui contidella società e dei soci legati da vincoli parentali, sono state contestatealcune movimentazioni. All’esito del contraddittorio con la società, iprelevamenti e versamenti rimasti privi di giustificazione sono statiimputati a reddito, ai sensi dell’art. 32 nn. 2 e 7 dpr 600/1973.Sulla base di tale pvc, l’Ufficio ha emesso accertamenti per diversi annidi imposta.Qui viene in rilievo l’avviso di accertamento n. TQY03X202459/2016per l’anno 2011, a mezzo del quale sono stati accertati maggiori redditiper euro 409.319,49, nonché maggior imponibile ai fini Iva, irrogandole conseguenti sanzioni.L’avviso è stato notificato dal messo del comune di Osimo con lamodalità di cui all’art. 60 lett. E) del dpr 600/1973, mediante affissionedi avviso nella casa comunale, previo accertamento della inesistenzadi abitazione, ufficio o azienda nel territorio comunale.La società (d’ora in avanti, “la contribuente”) ha proposto ricorso allaCTP, sostenendo l’inesistenza della notifica, la violazione dell’art. 32del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché del principio del contraddittorio.Ha resistito l’Ufficio, sostenendo a sua volta che l’avviso fosse statoregolarmente notificato ai sensi dell’art. 60 DPR 600/1973 in datar.g. n. 19439/2024 a.c. 6/3/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 19439/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 13217/2026Data pubblicazione 07/05/202623/12/2016 mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Osimodal 15/12/2016 al 23/12/2016, nonché contraddicendo sulle altrecensure.Con memoria illustrativa, la società ha introdotto nuovi temi,affermando che il messo del Comune di Osimo non si sarebbe mairecato presso la sede aziendale, ma avrebbe proceduto direttamenteal deposito dell’atto presso l’Albo Pretorio.La CTP, sentenza n 6/02/18, ha accolto il ricorso della società pernullità della notifica dell’atto impositivo.L’Ufficio ha proposto appello alla CTR, ribadendo che l’avviso era statoregolarmente notificato con lo svolgimento di tutti gli adempimentirichiesti, come indicato nella relata di notifica, costituente attopubblico, nonché invocando la sanatoria ex art. 156 cpc.La contribuente ha resistito, proponendo appello incidentale inrelazione ai motivi assorbiti.Con la sentenza n. 159/4/2024, la Corte di giustizia di II grado, harespinto l’appello dell’Ufficio, assorbiti i motivi di appello incidentale.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso la contribuente.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi in temadi ultrapetizione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate deduce che il Giudice di appello ha deciso lacausa, accogliendo una domanda mai proposta dalla contribuente, ilquale non ha mai eccepito la decadenza dal potere impositivo perdecorso del termine di cui all’art. 43 dpr 600/73.La CGT-2 ha annullato l’avviso di accertamento perché, stante la nullitàdella notifica compiuta a dicembre del 2016, sarebbe incorso nellar.g. n. 19439/2024 a.c. 6/3/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 19439/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 13217/2026Data pubblicazione 07/05/2026decadenza di cui all’art. 43 dpr 600/73 in quanto venuto a conoscenzadella contribuente oltre il quarto anno successivo a quello in cui erastata depositata la dichiarazione.1.1.Il motivo è inammissibile, perché non si confronta adeguatamentecon la sentenza impugnata e con gli atti del giudizio di appello.A pagg. 13 e 14 delle controdeduzioni in appello, la contribuente avevadedotto, infatti, che “la sanatoria incontra un limite invalicabile per lasua operatività nello scadere del termine fissato dalla legge perl’esercizio del potere impositivo”.Ed ancora:

“la sanatoria non esplica alcun effetto sui requisiti di validitàed esistenza dell’avviso di accertamento non potendo quindi impedireil decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l’eserciziodella potestà impositiva eventualmente maturato precedentemente alfatto sanante (Cass., n. 10445/2011, n. 5057/2015, n. 9036/2015, n.9358/2015)”.La contribuente, dunque, nelle difese di appello aveva esplicitamentededotto che l’eventuale sanatoria della nullità della notificazionedell’avviso di accertamento, realizzatasi con la proposizionedell’impugnazione in primo grado, aveva effetti ex nunc lasciandoimpregiudicata la maturazione, nelle more, del termine decadenzialeapposto dalla legge alla potestà impositrice dell’amministrazione.2.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’artt. 2700c.c., 221 cpc e dell'art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992 D.Lgs.31/12/1992, n. 546 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate deduce che il Giudice di appello sarebbepervenuto a dichiarare la decadenza di cui all’art. 43 dpr 600773 sullabase del presupposto che l’originaria notifica fosse nulla e sanata perraggiungimento dello scopo soltanto in data successiva al decorso deltermine di decadenza. Tale presupposto sarebbe errato in quanto fruttor.g. n. 19439/2024 a.c. 6/3/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 19439/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 13217/2026Data pubblicazione 07/05/2026della violazione delle norme di diritto, con conseguente nullitàdell’intera sentenza qui impugnata.Sarebbe pacifico e incontroverso che:- l’Ufficio ha notificato l’avviso di accertamento a mezzo del messocomunale, ai sensi dell’art. 60 dpr 600/73 il 15 dicembre 2016;- in tale data il messo, dichiarando in relata di notifica che non vi eraabitazione, ufficio o azienda del contribuente nel comune di Osimo,dove doveva essere eseguita la notifica, ha proceduto al depositopresso la Casa comunale, dove l’avviso è rimasto esposto per ottogiorni sino al 23 dicembre seguente.Tanto risulterebbe dalla relata di notifica e dall’avviso esposto pressola casa comunale, prodotti nel giudizio di primo grado dall’Ufficio,riportati nel corpo del ricorso.Il giudice di appello, secondo l’Agenzia, sarebbe giunto a ritenere cheil messo notificatore avrebbe eseguito la notifica con il rito degliirreperibili cd.

“assoluti” senza attendere alle dovute ricerche edassumere le dovute informazioni in base ad un ragionamentopresuntivo, contravvenendo alla disposizione normativa secondo laquale l’atto pubblico, cioè la relata di notifica, fa pubblica fede, fino aquerela di falso, della veridicità delle attestazioni compiute dal pubblicoufficiale.2.1. Il motivo è inammissibile.I giudici di appello hanno fondato il giudizio di nullità della notificazionesulla circostanza che il messo comunale ha eseguito la notificazionecon il rito dei cd. “irreperibili assoluti” senza previamente accertarsi sela contribuente avesse trasferito la sua sede o il suo domicilio in altrasede nell’ambito dello stesso comune.Tale giudizio è suffragato dallo stesso tenore della relata di notificatrascritta nel corpo del ricorso, dalla quale non emergono attività delmesso volte a svolgere accertamenti sul se la contribuente si fosser.g. n. 19439/2024 a.c. 6/3/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 19439/2024Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 13217/2026Data pubblicazione 07/05/2026eventualmente trasferita in altra sede nell’ambito dello stesso Comune,vieppiù se si considera che altri atti impositivi relativi ad altre annualitàd’imposta sarebbero stati correttamente notificati alla società presso lasua sede.3. Il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della societàRitagross s.r.l., delle spese del giudizio, che si liquidano in euroottomiladuecento per compenso, oltre al rimborso delle spese generali,iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2026.Il Presidente(Maria Luisa De Rosa)r.g. n. 19439/2024 a.c. 6/3/2026 6Cons. est.

Angelo Napolitano