Court allows deduction of promotional expenses for special company entities if directly linked to revenue generation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's dismissal of a taxpayer's claim regarding the deductibility of promotional expenses. The taxpayer argued that specific costs incurred by a special company entity were necessary for revenue generation, while the opposing party contended these were general administrative costs unrelated to sales. The court ruled that mere statutory inclusion of activities is insufficient; instead, a direct causal link between the expense and actual or potential revenue must be proven to qualify as a deductible promotional cost.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 109 TUIR; Art. 109 TUIR: Expenses are deductible as promotional costs only if directly linked to the generation of revenue, requiring a factual assessment beyond mere statutory classification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a a titolo oneroso, presuppone unicamente l’esi-stenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un compenso real-mente ricevuto dal soggetto passivo (cfr. CGUE 22 febbraio 2018, C-182/17, Nemzeti Adó, punto 32).Secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia UE - salve ipotesi diesenzione ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, della direttiva2006/112 - il fatto che l’attività economica consiste nell’esercizio difunzioni conferite e regolamentate per legge, per uno scopo di inte-resse generale, è irrilevante al fine di valutare se tale attività costitui-sca una prestazione di servizi a titolo oneroso.
In proposito, la Corte(CGUE, Lajvér cit., punto 42) ha dichiarato che, anche qualora l’atti-vità considerata abbia ad oggetto l’esecuzione di un obbligo costitu-zionale incombente esclusivamente e direttamente allo Stato membrointeressato, tale sola circostanza non può rimettere in discussione ilnesso diretto tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivoricevuto.Tale nesso diretto sussiste qualora tra il prestatore e il destinatariointercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga unoNumero registro generale 5783/2020Numero sezionale 8183/2025Numero di raccolta generale 13185/2026Data pubblicazione 07/05/2026scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal presta-tore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al desti-natario (v.
CGUE 29 ottobre 2015, C-174/14, Saudaçor, punto 32;CGUE 2 giugno 2016, C-263/15, Lajvér, punto 26).Inoltre, la Corte di Giustizia, con la sentenza 4 settembre 2025, C-726/23, Arcomet, ha stabilito che l’importo fatturato al fine di ade-guare il reddito del prestatore a quello che il medesimo prestatoreavrebbe conseguito se i propri servizi fossero stati venduti ad un sog-getto terzo, costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi ef-fettuata a titolo oneroso rientrante nell’ambito di applicazione dell’IVAnei casi in cui l’aggiustamento prezzo ha un nesso diretto con unaspecifica prestazione del servizio o cessione di bene.5.
Serve poi un secondo requisito affinché l’operazione di prestazionedi servizi sia considerata imponibile ai fini IVA, ossia che la remune-razione percepita dal prestatore di servizi costituisca il controvaloreeffettivo del servizio fornito al beneficiario (v. CGUE 12 dicembre2024, C-527/23, Weatherford Atlas, punto 23). A tal fine, il giudicedeve verificare se le due parti del rapporto contrattuale hanno assuntoimpegni reciproci (cfr. CGUE, Arcomet cit., punto 35).Una posizione “statica” non è sufficiente, come ad esempio il meroacquisto e la mera detenzione di partecipazioni societarie, le quali noncostituiscono un’attività economica rilevante ai fini in parola, e nonimplicano, di conseguenza, l’attuazione di transazioni soggette all’IVA(così CGUE 20 giugno 1991, C-60/90, Polysar, punto 16;
CGUE 5 luglio2018, C-320/17, Marle Participations, punti 27-28).Tuttavia, se la partecipazione è accompagnata da un’interferenza di-retta o indiretta nella gestione delle società di cui si sono acquisite lepartecipazioni, allora l’operazione rileva ai fini IVA (CGUE 16 luglioNumero registro generale 5783/2020Numero sezionale 8183/2025Numero di raccolta generale 13185/2026Data pubblicazione 07/05/20262015, C-108 e 109/14, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt,punto 20).6. In terzo luogo, non incidono sull’esistenza di un nesso diretto fratali prestazioni e il controvalore ricevuto le modalità di remunerazionepreviste dal contratto, salvo il carattere incerto della stessa esistenzadi un compenso, tale da spezzare il nesso diretto tra il servizio fornitoal destinatario e il compenso eventualmente ricevuto (v.
CGUE 9 feb-braio 2023, C-713/21, Finanzamt X, punto 32).7. Ebbene, in questo contesto l’Agenzia sostiene a p.12 del controri-corso che «il recupero dell’IVA indebitamente rimborsata all’Aziendaspeciale è stato motivato dalla circostanza che l’esposizione a creditodell’IVA in dichiarazione fiscale non è derivata da quelli che sono i suoinormali presupposti (presenza di esportazioni e/o cessioni intracomu-nitarie e/o simili, differenti aliquote fra operazioni attive e passive,IVA è stato esposto in virtù della circostanza che, solo ed esclusiva-mente agli eventi, fiere e manifestazioni non direttamente organizzatidalla Fermo Promuove, la medesima ha proceduto ad un riaddebitoparziale del costo e della correlata IVA alle imprese partecipanti, de-curtando la quota parte di contributo di sua competenza (tuttaviaesente da IVA), ma provvedendo alla integrale detrazione dell’IVAportata dalle fatture emesse dalle altre aziende camerali per la parte-cipazione delle imprese fermane agli eventi in argomento.
Così fa-cendo, l’Azienda contribuente ha creato un’evidente distorsione delmeccanismo naturale dell’IVA, per l’assenza di un soggetto inciso, al-meno limitatamente alla quota IVA che la Fermo Promuove non hariverberato alle imprese attraverso la fatturazione parziale del costo»,in quanto «…per tali operazioni, la Fermo Promuove non ha agito quale“imprenditore”, e la fatturazione “triangolare” adottata dal SistemaNumero registro generale 5783/2020Numero sezionale 8183/2025Numero di raccolta generale 13185/2026Data pubblicazione 07/05/2026Camerale è legata alla semplice necessità di “regolare” in modo im-mediato i rapporti finanziari fra le aziende speciali».Al contrario, la ricorrente prospetta di aver svolto, attività di interme-diazione e collaborazione con altre Aziende speciali e raccordo con leimprese nella realizzazione degli eventi di promozione del territoriocontestati dall’Amministrazione finanziaria, maturando il diritto di de-trazione dell’IVA sugli acquisti afferenti alla realizzazione diretta o in-diretta degli eventi, dei congressi e delle manifestazioni.8.
A fronte di queste prospettazioni, il giudice d’appello ha calibrato lapropria decisione sulla circostanza che la ricorrente «non ha provatoche gli stand utilizzati dalle imprese fermane siano stati da essa ac-quistati per essere rivenduti», ma «si è limitata a ricevere le prenota-zioni da parte delle imprese fermane e a girarle all’ente organizza-tore». Ha così ritenuto che «le fatture passive ricevute non sono legatead alcun documento di vendita in quanto rappresentano solo ed esclu-sivamente le somme che Fermo Promuove deve corrispondere al sog-getto organizzatore», pur riconoscendo che uno degli eventi indicatinella tabella alla pagina 7 dell’avviso di accertamento – ossia l’eventoExporivaschuh - era stato in effetti organizzato da Fermo promuove.È necessario un puntuale accertamento da parte del giudice del rinvioin applicazione delle nozioni di attività economica e di operazione im-ponibile dinanzi tratteggiate.9.
L’Agenzia formula un unico motivo di ricorso incidentale, soste-nendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 108 e 109 TUIR,nonché dell’art. 1 del D.M. Economia e Finanze del 19 novembre 2009,là dove il giudice d’appello ha riconosciuto la natura di spese di pub-blicità, anziché di rappresentanza, dei costi dedotti a fini IRES, chenon resta assorbito dall’accoglimento del ricorso principale trattandosiNumero registro generale 5783/2020Numero sezionale 8183/2025Numero di raccolta generale 13185/2026Data pubblicazione 07/05/2026di ripresa distinta da quella per indetraibilità dell’IVA.
Secondo l’Agen-zia, le spese di viaggio, vitto e alloggio recuperate a tassazione nonsono state sostenute dall’Azienda per ragioni commerciali, né hannoriguardato clienti anche solo potenziali, per cui esse soggiacciono alprincipio generale della limitata deducibilità prevista dall’art. 2 delsuddetto D.M., il quale esclude che siano spese di rappresentanza sog-gette ai limiti di deducibilità nella misura dell’1,3% dei proventi carat-teristici le spese di viaggio, vitto e alloggio, purché sostenute per ospi-tare clienti anche potenziali.10.
Il mezzo di impugnazione incidentale è fondato.10.1. Va ribadito, in tema di determinazione del reddito di impresa,che il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresen-tanza è rappresentato dagli obiettivi immediatamente perseguiti me-diante gli esborsi sostenuti, i quali, per iscriversi alla prima categoria,devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale spe-cificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un'attivitàreclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita,mentre rientrano tra le seconde i costi di iniziative imperniate sull'entee orientate a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore dieventi culturali, il grado di conoscenza, l'immagine e il prestigio frapotenziali e selezionati clienti, ancorché da esse possa derivare, col-lateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti(Cass. n. 10781 del 2023).In questo contesto, si è specificato (Cass. n. 122 del 2022), le spesesostenute per l'ospitalità dei clienti assumono un peso specifico di-verso rispetto alle normali spese di rappresentanza, trattandosi dispese più strettamente correlate alla produzione dei ricavi tipicidell'impresa, in quanto sostenute all'interno di un contesto commer-Numero registro generale 5783/2020Numero sezionale 8183/2025Numero di raccolta generale 13185/2026Data pubblicazione 07/05/2026ciale ben definito, fortemente indirizzato, se non esclusivamente co-struito, a promuovere con particolare efficacia la bontà dei prodottidell’impresa (fiere, mostre, esposizioni, eventi similari e visite all'a-zienda), al fine di ottenerne l’acquisto da parte dei clienti, anche po-tenziali tali, e dirette a beneficio di quei soggetti attraverso i qualil'impresa consegue effettivamente i propri ricavi.
Le spese in parola,per poter essere considerate deducibili senza limitazioni, devono, al-lora, essere sostenute all'interno di particolari situazioni come quelleappena indicate, in cui devono essere esposti i beni e servizi prodottidall'impresa, ovvero in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unitàproduttive dell'impresa: tali contesti sono in effetti particolarmentefavorevoli all’esaltazione del prodotto offerto. Per mostre, fiere edeventi simili si devono intendere quelle particolari manifestazioni incui l'impresa partecipa attraverso l'esposizione dei propri beni e servizied in cui si incontrano tutta una serie di attori connotati da un forteinteresse e propensione commerciale (compratori, espositori, forni-tori, ecc.).L’identificazione delle pertinenti categorie giuridiche è approssimativanella sentenza, in cui si legge a pag. 3 che «si tratterebbe in definitivadi spese indirette atte a promuovere il territorio, piuttosto che spesein beni e servizi destinati alla vendita dai quali derivano concreta-mente e direttamente ricavi.
Sul punto il Collegio è dell’avviso chesiffatte spese sarebbero certamente di rappresentanza se sostenutedalla singola impresa nell’ambito di una sua specifica attività promo-zionale, ma che non possono avere tale qualificazione nel caso di spe-cie trattandosi di costi sicuramente specifici e caratteristicidell’Azienda speciale, nel suo oggetto sociale e non per sé stessa».È necessario un accertamento in sede di giudizio prosecutorio chetenga conto del tale principio di diritto richiamato.Numero registro generale 5783/2020Numero sezionale 8183/2025Numero di raccolta generale 13185/2026Data pubblicazione 07/05/202610.2.
Inoltre, erra il giudice a ritenere che basti un confronto con iltesto dello statuto dell’ente per stabilire se le spese sono deducibili omeno («trattandosi di costi sicuramente specifici e caratteristicidell’Azienda speciale, del suo oggetto sociale»). Il fatto che l'attivitàsvolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale è una circostanzache ha un valore meramente indiziario, rilevando piuttosto se l’attivitàè destinata, almeno potenzialmente, a produrre utili, potendosi valo-rizzare spese che, pur presentando un rapporto debole tra costo ed(cfr.
Cass. n.8739 del 2024).11. Accolto il ricorso principale (nei limiti) e accolto il ricorso inciden-tale, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, perulteriore esame dei profili e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, e accoglieil ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profiliaccolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delleMarche, in diversa composizione, per ulteriore esame dei profili e perla liquidazione delle spese di lite.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.La PresidenteAngelina-Maria Perrino