Decreto — n. 13183/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAtempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controSBORDONI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato MarcelloBonotto-controricorrente-nonché controCECCHINI SAULINI PAOLA-intimata-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.5729/2024 depositata il 24/09/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 6630/2025Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 13183/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p; Decreto — n. 13183/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 6630/2025Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 13183/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controSBORDONI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato MarcelloBonotto-controricorrente-nonché controCECCHINI SAULINI PAOLA-intimata-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.5729/2024 depositata il 24/09/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 6630/2025Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 13183/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.Roma, il 20/04/2026Antonella Dell'Orfano