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Ordinanza — n. 13160/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, quashing lower court's error in calculating business sale gain.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13160/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision regarding a business sale gain. The lower court incorrectly included furniture value and the buyer's notary fees in the taxable gain calculation. The court ruled that only the original purchase price should be considered for the gain, leading to the quashing of the lower judgment and remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 86, comma 2, d.P.R. n. 917/1986; When calculating business sale gains, only the original purchase price constitutes a deductible cost, excluding non-capitalizable assets like furniture and expenses borne by the buyer such as notary fees.

Parole chiave

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taxable gain calculation business sale transfer deductible costs notary fees allocation furniture asset value tax appeal cassation purchase price basis imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 86, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 86 del d.P.R.
Art. 366 c.p.c.
art. 366 c.p
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Testo completo

ei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –controOLIMPIADE S.A.S. DI LUIGI OLIMPIADE C. in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamentedomiciliata presso lo studio dell’avv. Luigi Bonetti dal quale èrappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso,– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionaledella Campania – sez. n. 1 - n. 682/2022, depositata 17gennaio 2022;Numero registro generale 17440/2022Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 13160/2026Data pubblicazione 07/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio dell’8 gennaio 2026 dal consigliere relatore dott.Valentino Lenoci;1.

Con avviso di accertamento n. TF501AG04306/2018,notificato in data 28 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale II di Napoli rettificava la dichiarazione deiredditi per l’anno 2013 della società Olimpiade s.a.s. di LuigiOlimpiade C., recuperando a tassazione la plusvalenzarealizzata nell’anno 2013 a seguito della cessione dell’aziendadalla stessa gestita in favore della Bar Olimpiade s.r.l.(cessione avvenuta con atto per Notar D’Aquino dell’11 aprile2013, n. 26537 rep.), per l’intero prezzo della cessione, pari ad€ 95.000,00.2.

Avverso tale atto la società contribuente proponeva ricorsodinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli laquale, con sentenza 2979/2020, depositata il 3 marzo 2020, lorigettava.3. Interposto gravame dalla contribuente, la CommissioneTributaria Regionale (ora Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado) della Campania – sez. n. 1, con sentenza n.682/2022, pronunciata il 16 novembre 2021 e depositata insegreteria il 17 gennaio 2022, accoglieva l’appello,determinando in € 2.638,61 la plusvalenza tassabile,compensando le spese relativo al primo grado di giudizio econdannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favoredella contribuente, delle spese del secondo grado, condistrazione in favore del procuratore antistatario.R.G.

N. 17440/2022 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 17440/2022Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 13160/2026Data pubblicazione 07/05/20264. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 5 luglio 2022).Resiste con controricorso la Olimpiade s.a.s. di LuigiOlimpiade C.5. Con decreto del 18 marzo 2024 è stata quindi fissata ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanzain camera di consiglio del 5 giugno 2024, ai sensi degli artt.375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.All’esito di tale adunanza questa Corte emetteva ordinanzainterlocutoria, essendo stata necessaria una riconvocazione inepoca in cui il consigliere dott.

Luciano Ciafardini, componentedel collegio, era stato collocato fuori del ruolo organico dellamagistratura.Con decreto del 14 ottobre 2025 è stata quindi nuovamentefissata la discussione del ricorso dinanzi per l’adunanza incamera di consiglio dell’8 gennaio 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 86 del d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917 e dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 e 1475 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R.aveva riconosciuto, come costi non ammortizzati, il valore deibeni ceduti, così come erroneamente aveva scomputato lespese notarili, che erano a carico del compratore, nel mentre,R.G.

N. 17440/2022 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 17440/2022Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 13160/2026Data pubblicazione 07/05/2026in mancanza di specifica dichiarazione, i relativi costi eranostati presunti pari a zero.2. Preliminarmente, deve essere rilevato che i giudizi dicassazione n. 17442/2022 R.G. e 17446/2022 R.G., avverso lesentenze della C.T.R. Campania n. 678/2022 e n. 681/2022,che riguardano gli avvisi di accertamento personali dei sociOlimpiade Luigi e Iuliano Rosa, sono stati dichiarati estinti condecreti del Presidente di questa sezione n. 33419 e n. 33486,depositati il 30 novembre 2023.3.

Ciò posto, il presente ricorso viene quindi esaminatounicamente per gli effetti riguardanti la società Olimpiade s.a.s.di Luigi Olimpiade C., ed in particolare con riferimento allesanzioni che sono state applicate alla società.3.1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione diinammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa dellacontroricorrente.Tale eccezione è infondata.Contrariamente a quanto asserito dalla difesa della Olimpiades.a.s., infatti, il ricorso introduttivo contiene tutti gli elementiprevisti dall’art. 366 c.p.c., essendo chiari il riferimento ai fattidi causa e la descrizione dei precedenti gradi di giudizio,nonché l’indicazione delle norme che si assumono violate.Nessuna violazione dei principi in tema di c.d.“autosufficienza”, pertanto, possono riscontrarsi nellafattispecie in esame, non essendo peraltro necessario che, atali fini, il ricorso descriva il contenuto esatto di tutti gli atti deiprecedenti gradi di giudizio.Peraltro, con riferimento alla violazione di legge lamentata,l’Agenzia delle Entrate deduce proprio l’errata applicazioneR.G.

N. 17440/2022 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 17440/2022Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 13160/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’art. 86, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, in quanto evidenzial’erroneità di criteri della determinazione della plusvalenzarilevante ai fini della formazione del reddito.3.2. Venendo ora ad esaminare il motivo di ricorso, esso deveritenersi fondato.La C.T.R. ha calcolato la plusvalenza derivante da cessione diazienda, inserendo non soltanto il costo di acquisto delcomplesso aziendale, ma anche la somma di € 26.000,00 (chein realtà non è un costo, ma è una componente attivadell’azienda, e cioè il valore di mobili ed arredi), e l’ulterioresomma di € 4.100,00, quali spese notarili (che sono a caricodella cessionaria, e che non è stato dimostrato che siano statipagati dalla cedente).L’art. 86, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 è stato quindiapplicato erroneamente, in quanto l’unico costo di cui la C.T.R.avrebbe dovuto tenere conto è quello di acquisto dell’azienda,che è stato accertato dalla stessa C.T.R. pari ad € 49.063,35 almomento dell’acquisto nel 2001 (lire 110.000.000 dellaprecedente valuta), somma che, rivalutata al momento dellacessione, è pari ad € 62.261,39.4.

Il ricorso deve quindi essere accolto; la sentenzaimpugnata deve essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio,alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania, la quale procederà a rideterminare la plusvalenzasecondo i criteri suindicati, oltre che per la regolamentazionedelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria diR.G. N. 17440/2022 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 17440/2022Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 13160/2026Data pubblicazione 07/05/2026secondo grado della Campania, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 8 gennaio 2026.Il Presidente(Dott.

Lucio Napolitano)R.G. N. 17440/2022 6Cons. est. Valentino Lenoci