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Ordinanza — n. 13153/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassates appeal for lack of motivation regarding prescription of non-tributory debts in payment order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13153/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the first ground inadmissible and accepted the second, quashing the lower court's judgment. The appellant argued that certain tax debts and penalties were prescribed, while the lower court failed to properly link the interruption of the limitation period to specific debt items. The court ruled that the lower court's reasoning was insufficient because it did not examine whether the payment order actually covered the specific debts claimed to be prescribed.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.; The lower court's judgment is void for lack of motivation if it fails to correlate the acts interrupting the limitation period with the specific debts for which prescription is invoked.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian tax law limitation period lack of motivation payment order prescription of debts cassation procedure tax collection authority

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
27504/2024).Ne consegue l’inammissibilità del motivo.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
27504/2024).Ne consegue l’inammissibilità del motivo.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., n. 22281/2022
Sez. 5, n. 8508/2019

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Testo completo

roAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaCampania n. 1869/2025 depositata il 28/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere Salvatore Leuzzi.Numero registro generale 18911/2025Numero sezionale 3613/2026Numero di raccolta generale 13153/2026Data pubblicazione 07/05/2026Con intimazione di pagamento n. 01720229000244431/000, notificata alcontribuente Pio Castiello in data 3 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva il pagamento dell’importo complessivo di euro589.080,63, a fronte di una pluralità di carichi riferiti agli anni d’impostadal 2010 al 2019 e recanti, oltre a crediti tributari, contributi previdenzialie sanzioni amministrative, in forza di cartelle di pagamento, nonché di unavviso di addebito e di un avviso di accertamento esecutivo.

Avverso taleintimazione, il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Benevento, deducendo, in sintesi, lacarenza di motivazione dell’atto e la violazione degli obblighimotivazionali, l’illegittimità della pretesa per difetto di dimostrazione e perasserita duplicazione, la non debenza del pagamento entro termini ritenutinon conformi alla disciplina applicabile e, infine, l’intervenuta prescrizione(anche con riguardo a sanzioni e interessi) con riferimento ai carichi piùrisalenti. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependopreliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice tributario per lepartite non tributarie e, nel merito, l’inammissibilità delle doglianzeafferenti agli atti presupposti, la regolarità delle notifiche e la legittimitàdell’intimazione; interveniva, altresì, volontariamente l’Agenzia delleEntrate – Direzione provinciale di Benevento, insistendo per il rigetto inrelazione al carico riferibile all’avviso TFM070100981/2015.

Con sentenzan. 479/2023 (pubblicata il 19 maggio 2023), la Corte di giustizia tributariadi primo grado dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudiceordinario in relazione ai crediti di natura non tributaria (e, limitatamentealle contravvenzioni al Codice della strada, per alcune cartelle), rigettava ilricorso per la restante parte di competenza tributaria e condannava ilcontribuente alle spese. Castiello proponeva appello dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, deducendo, tral’altro, l’illegittimità della declinatoria di giurisdizione, l’illegittimitàdell’intervento dell’Ufficio, la carenza di motivazione dell’intimazione e laNumero registro generale 18911/2025Numero sezionale 3613/2026Numero di raccolta generale 13153/2026Data pubblicazione 07/05/2026fondatezza dell’eccezione di prescrizione (anche con richiamo alladisciplina emergenziale Covid).

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre l’Agenzia delle Entrate non si costituiva nel secondogrado. Con sentenza n. 1869/2025, depositata il 28 febbraio 2025, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello econfermava la decisione di primo grado, con condanna alle spese. Avversotale pronuncia, Pio Castiello proponeva ricorso per cassazione, notificato il25 settembre 2025, affidato a quattro motivi; resistevano l’Agenzia delleEntrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituendosi concontroricorso.

Comunicata dalla Cancelleria, in data 3 dicembre 2025, laproposta del Consigliere delegato di definizione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., il ricorrente depositava istanza per la decisione del ricorsoai sensi del comma 2 di detta norma, in data 5 gennaio 2026.Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7, comma 1-ter, della legge n.212/2000, assumendosi che il giudice d’appello avrebbe leso il diritto didifesa del contribuente nel ritenere sufficiente la motivazionedell’intimazione di pagamento, nonostante essa, riproponendo una pretesacomplessiva e aggiornata di euro 589.080,63 derivante da numerosecartelle, integrasse, nella prospettazione del ricorrente, il “primo atto” dicomunicazione della pretesa nella sua globalità e dovesse, pertanto,recare gli specifici elementi motivazionali prescritti anche con riguardo ainteressi di mora e oneri di riscossione.Il primo motivo è inammissibile.In via assorbente, va rilevato che la doglianza si fonda sull’art. 7, comma1-ter, della l. n. 212/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), deld.lgs. n. 219/2023, il quale – secondo la disciplina transitoria – trovaNumero registro generale 18911/2025Numero sezionale 3613/2026Numero di raccolta generale 13153/2026Data pubblicazione 07/05/2026applicazione esclusivamente con riguardo agli atti dell’Amministrazionefinanziaria formati dopo la sua entrata in vigore.

Ne conseguel’inapplicabilità ratione temporis della disposizione invocata rispettoall’intimazione di pagamento qui impugnata, notificata il 3 marzo 2022,con conseguente carenza del presupposto normativo posto a fondamentodella censura.Inoltre, il motivo, ancorché rubricato come violazione di legge, èinammissibile perché mira palesemente a sovvertire l’accertamento infatto compiuto dal giudice di merito, sollecitando una diversa ricostruzionedella vicenda ponendosi al di fuori del paradigma dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313;

Cass., 4 aprile 2017, n.8758). L’apprezzamento dei fatti e delle prove resta, infatti, riservato algiudice del merito, mentre a questa Corte compete soltanto il controllodella correttezza giuridica e della tenuta logico-formale della motivazione(Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042; Cass., 7 aprile 2017, n. 9097; Cass., 7marzo 2018, n. 5355).Nella specie, la Corte territoriale ha accertato che le cartelle richiamatecontenevano elementi sufficienti a rendere edotto il contribuente dellanatura dei carichi e della quantificazione delle somme; sicché la censura –là dove assume che l’intimazione sarebbe il “primo atto” di comunicazionecomplessiva e che difetterebbe l’indicazione analitica di interessi e oneri –si risolve nella contestazione del contenuto e dell’idoneità informativa degliquesta Corte, quando l’intimazione segue cartelle già notificate e l’attopresupposto abbia già determinato il quantum del debito, l’obbligo dimotivazione, quanto agli interessi maturati, è assolto mediante il richiamoall’atto presupposto e alla cartella e la quantificazione degli ulterioriaccessori, senza necessità di un’esposizione analitica delle modalità dicalcolo (Cass. n. 27504/2024;

Cass., Sez. Un., n. 22281/2022).Decorrenza, misura e tasso degli interessi sono elementi determinabili exNumero registro generale 18911/2025Numero sezionale 3613/2026Numero di raccolta generale 13153/2026Data pubblicazione 07/05/2026lege, gravando sul debitore l’allegazione e la prova di eventuali errori dicalcolo (Cass., Sez. 5, n. 8508/2019; Cass. n. 6288/2025); ed è,pertanto, sufficiente il rinvio agli atti presupposti, purché idoneo aconsentire l’esercizio del diritto di difesa, tanto più trattandosi diintimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, atto consequenzialea cartelle già notificate (Cass. n. 6288/2025;

Cass. n. 27504/2024).Ne consegue l’inammissibilità del motivo.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 3, deld.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., deducendosi che la Corteterritoriale avrebbe erroneamente escluso, al momento della notificadell’intimazione oggetto di causa, il decorso del termine prescrizionalequinquennale relativo a sanzioni e interessi.Il secondo motivo è fondato.La censura investe la statuizione con cui la Corte territoriale ha escluso ilmaturare della prescrizione quinquennale (art. 20, comma 3, d.lgs. n.472/1997; art. 2948, n. 4, c.c.) sul presupposto che la sequenza degli attinotificati al contribuente – nonché la sospensione dei termini dispostadalla normativa emergenziale – avrebbero impedito il decorso delquinquennio alla data dell’intimazione oggetto di causa (3 marzo 2022).Orbene, se è vero che il giudice di merito ha accertato l’esistenza e la datadi notificazione di atti astrattamente idonei a interrompere la prescrizione,tale ricostruzione non risulta sorretta da una verifica puntuale della lororiferibilità ai singoli carichi oggetto dell’intimazione impugnata.In materia di riscossione, infatti, l’effetto interruttivo postula che l’atto siaidoneo a rendere conoscibile al debitore la pretesa fatta valere e siariferibile allo specifico credito (o, nella specie, alla specifica cartella)rispetto al quale l’interruzione viene invocata.

Sicché non è irrilevante ladeduzione – ritualmente svolta dal ricorrente nel corpo del secondo motivo(e ribadita, in termini di “fatto decisivo”, anche nel terzo motivo) –Numero registro generale 18911/2025Numero sezionale 3613/2026Numero di raccolta generale 13153/2026Data pubblicazione 07/05/2026secondo cui l’atto interruttivo valorizzato in sentenza (intimazione dipagamento n. 01720179002993781/000, notificata il 7 settembre 2017)non recherebbe il riferimento ad alcune cartelle poi incluse nell’intimazionequi impugnata e, segnatamente, alle cartelle n. 01720160001283622000e n. 01720160004875947000.È qui il “punto cieco” della decisione impugnata: la Corte territoriale hafatto discendere l’assenza di prescrizione dall’intervenuta interruzione edalla sospensione dei termini, senza però esplicitare – né risulta altrimentiverificabile dalla motivazione – se l’atto del 7 settembre 2017, richiamatoquale atto interruttivo, fosse effettivamente riferibile anche alle duecartelle sopra indicate, che il contribuente assume essere state azionatesolo con l’intimazione del 3 marzo 2022.

Invero, il ragionamento dellasentenza si articola in proposizioni generali e cumulative, affermando che“la prescrizione contestata attiene alla fase esecutiva” e che, “tenutoconto che la notifica più remota risale al 2016”, per i tributi locali laprescrizione “neppure [può] dirsi verificata al 3/3/2022 ove si consideril’interruzione dei termini con la notificazione dell’intimazione di pagamenton. 01720179002993781/000 in data 7/9/2017 e la sospensione di tutti itermini dall’8/3 al 31/5/2020 (85 gg)”, traendone la conclusione che“anche per le sanzioni il termine prescrizionale (cinque anni) non èdecorso” e che “appare evidente l’inammissibilità dell’eccezione diprescrizione o decadenza del credito tributario in esame”.Tuttavia, l’utilizzo di tali formule non scioglie il nodo decisivo sollevato dalricorrente: se, e in che misura, l’intimazione del 7 settembre 2017 – postaa fondamento dell’interruzione – ricomprendesse anche le cartelle n.01720160001283622000 e n. 01720160004875947000; sicché il percorsoargomentativo resta privo della necessaria correlazione tra l’attointerruttivo e i singoli crediti per i quali l’interruzione viene invocata.Occorre, pertanto, un rinnovato esame in punto di individuazione degli attiNumero registro generale 18911/2025Numero sezionale 3613/2026Numero di raccolta generale 13153/2026Data pubblicazione 07/05/2026effettivamente riferibili ai carichi recati dall’intimazione e della loroincidenza sul decorso del termine, anche alla luce delle sospensioni legali.La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, in diversa composizione, la qualeprovvederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra richiamati eregolando anche le spese del giudizio di legittimità.Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussionetra le parti, individuato nella circostanza che, alla data di notificadell’intimazione, talune cartelle menzionate nell’atto recherebbero sanzionie interessi ormai prescritti.Con il quarto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza d’appello per mancanza dimotivazione in ordine all’asserito decorso della prescrizione conriferimento alle sanzioni e agli interessi portati dalle singole cartellerichiamate nell’intimazione di pagamento impugnata.In ragione dell’accoglimento del secondo motivo, le ulteriori censure chepresuppongono il riesame della medesima questione prescrizionale nonrichiedono scrutinio.

Il terzo e il quarto motivo del ricorso restano,pertanto, assorbiti.Il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione in relazione al secondomotivo, previa declaratoria di inammissibilità del primo e susseguenteassorbimento del terzo e del quarto; la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie ilsecondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il terzo e il quarto, cassa laNumero registro generale 18911/2025Numero sezionale 3613/2026Numero di raccolta generale 13153/2026Data pubblicazione 07/05/2026sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli