Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Francesco Ghiraldi, challenged a Brescia regional court judgment against the Comune di Cremona and other defendants, but remained silent on the proposed settlement. The court ruled that this inaction constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
vvocato Francesco Ghiraldiunitamente agli avvocati Francesco Ghiraldi, Simona Rinaldi Gallicani,Enrico Giancarlo Cistriani-ricorrente-controComune Cremona in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Giancarlo Cistriani-controricorrente-nonché controIca Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, Abaco Spa inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Brescia n.440/2021depositata il 27/01/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18613/2021Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 13139/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, in favore della controparte costituitasi in giudizio, mentre anulla si deve provvedere in favore delle parti rimaste intimate; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;nulla a provvedere per le parti rimaste intimate.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il consigliere delegatoStefania Billi