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Ordinanza — n. 13115/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's unilateral withdrawal of cassation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13115/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayers' unilateral withdrawal of their cassation request. Although the lower courts had ruled in favor of the taxpayers regarding asset-based tax adjustments, the taxpayers voluntarily abandoned the case before the hearing began. The court ruled that such a unilateral act terminates the proceedings regardless of the opposing party's knowledge or acceptance.

Regesto Legislator

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Art. 306 c.p.c.; Art. 390, last paragraph, c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without requiring the opposing party's acceptance.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation appeal tax proceedings extinction of proceedings Art. 306 c.p.c. tax asset adjustments procedural termination rivalutazione del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 306 c.p.c.
17187).Invero, poiché l'art. 306 c.p.c.
Art. 390, last paragraph, c.p.c.
non si applica al giudizio dicassazione, la rinuncia al ricorso non integra, come detto, un attocosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione dellacontroparte per essere produttivo di effetti processuali), né un attorecettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, ultimo comma,cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma1-quater, del d.P.R.
art. 306 c.p
17187).Invero, poiché l'art. 306 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34429
Cass. 29/07/2014, n. 17187
34429;Cass. 29/07/2014, n. 17187).Invero, poiché l'art.
Cass. 12/11/2015, n. 23175
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Testo completo

ta del foro di Rovigo, con studio in Rovigo, Via E. De Amicisn.2 presso cui eleggono domicilio.- Ricorrenti -ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia inRoma, Via Portoghesi n. 12Numero registro generale 3975/2017Numero sezionale 2629/2026Numero di raccolta generale 13115/2026Data pubblicazione 07/05/2026- Controricorrente -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delVeneto- Sezione 5 , n. 847/2016, depositata il 29.6.2016.Udita la relazione nella camera di consiglio del 20.3.2026 delConsigliere Livia De Gennaro.rilevato che:1.

Oliviero Camillo e Scarparo Mara avevano impugnato, innanzialla Commissione tributaria provinciale di Rovigo, gli avvisi diaccertamento con i quali l’ufficio finanziario aveva rettificato il redditoa loro carico in relazione alle annualità 2007 e 2008 accertando a caricodi Scarpato Maria il possesso di beni – indice di capacità contributivanonché l’esistenza di incrementi patrimoniali ed anche in capo al maritoOliviero Camillo, venivano rilevati il possesso di beni indice di capacitàcontributiva oltre che incrementi patrimoniali.2. L’Agenzia delle Entrate si era costituita in giudizio chiedendo chei ricorsi venissero rigettati.3.

La Commissione Tributaria provinciale di Rovigo accoglieva iricorsi4. L’Ufficio proponeva appello avverso la sentenza innanzi alla CTRdi Venezia innanzi al quale si costituivano i contribuenti chiedendo laconferma della sentenza di primo grado.4. La Commissione tributaria regionale di Venezia accoglieval’appello proposto dall’Ufficio5. Avverso tale sentenza Mara Scarparo ed Oliviero Camilloproponevano ricorso per cassazione basato su quattro motivi.Considerato che:1. con atto di rinuncia depositato in data 20.1.2026, Scarparo Mara eOliviero Camillo hanno dichiarato di rinunciare al ricorso in oggetto .Numero registro generale 3975/2017Numero sezionale 2629/2026Numero di raccolta generale 13115/2026Data pubblicazione 07/05/20262.

La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel casoin cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza primadell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio,produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, cherileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34429;Cass. 29/07/2014, n. 17187).Invero, poiché l'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio dicassazione, la rinuncia al ricorso non integra, come detto, un attocosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione dellacontroparte per essere produttivo di effetti processuali), né un attorecettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, ultimo comma,cod. proc. civ., ne consente - in alternativa alla notifica alle particostituite – la semplice comunicazione agli avvocati delle stesse, iquali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche dellarappresentanza in giudizio delle controparti.3.

Alla luce delle circostanze processuali e della sopravvenutarinuncia appare necessario compensare le spese di lite del giudizio dilegittimità.Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione delpagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 12/11/2015, n. 23175 inquanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigettodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto,di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio; compensa integralmente tra le parti lespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 3975/2017Numero sezionale 2629/2026Numero di raccolta generale 13115/2026Data pubblicazione 07/05/2026Così deciso in Roma, il 20.3.2026Il Presidente(Roberta Crucitti)