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Decreto — n. 13109/2026 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed as extinguished due to lack of request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 13109/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline. The lower court found that the case was definitively resolved under Article 5 of Law No. 130 of 2022, noting the absence of any denial of the request. Consequently, the proceedings terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5 L. 130/2022; Art. 391 c.p.c.: The procedure is extinguished if neither party requests a hearing within the legal term, terminating the case without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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procedure extinction statutory deadline hearing request civil procedure law costs allocation L. 130/2022 automatic termination

Disposizioni normative citate

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Art. 5 of Law No. 130 of 2022
13del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzionedei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

l'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOControCAF SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato NATALI MAURIZIOavverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 54/04/2022 depositata il20/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elencotrasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzionedei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza didiniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione dicui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza ditrattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 05/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino