Court declares debt collection process extinguished due to private party's voluntary commitment to waive pending lawsuits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the debt collection process extinguished following a private party's commitment to waive pending lawsuits regarding specific charges. The private party submitted documentation confirming the definition of charges assigned to the collection agent under the Rottamazione Quater law, promising not to pursue further litigation. Consequently, the court ruled that the process is terminated and any sums paid remain non-refundable, as the commitment legally extinguished the procedural standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: A voluntary commitment by a private party to waive pending lawsuits regarding charges assigned to a collection agent extinguishes the debt collection process, rendering it ineffective and the payments irrevocably acquired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
rappresentati e difesidall'avvocato PASQUALE SCRIVO unitamente all’avvocato CARLO PAGANIControAGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale Dello Statoavverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ. DIST. DI BRESCIA n.2645/26/2020 depositata il 19/11/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizioneagevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n.197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno arinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce ladichiarazione di adesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 04/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino