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Decreto — n. 13103/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13103/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13103/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOControAZIENDE AGRICOLE ASSOCIATE MARINA IBLEA, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIUSEPPE LANZAavverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. DI CATANIA n.3630/06/2021 depositata il 21/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivocontemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40,comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per ladichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza didiniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione dicui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza ditrattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 24/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino

Regesto Legislator

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Decreto — n. 13103/2026 — snciv · Corte di Cassazione: TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. DI CATANIA n.3630/06/2021 depositata il 21/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivocontemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40,comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per ladichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza didiniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione dicui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza ditrattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 24/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino

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Testo completo

l'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOControAZIENDE AGRICOLE ASSOCIATE MARINA IBLEA, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIUSEPPE LANZAavverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. DI CATANIA n.3630/06/2021 depositata il 21/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivocontemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40,comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per ladichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza didiniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione dicui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza ditrattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 24/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino