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Ordinanza — n. 12992/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax authority's appeal, quashing lower court's dismissal of tax liability based on shareholder status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12992/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal, quashing the Regional Tax Commission's decision that dismissed the tax assessment against the individual shareholder. The lower court had ruled that tax obligations must be attributed to the company due to its distinct legal personality and perfect asset autonomy, rejecting the argument that the shareholder was the effective possessor of the income. The Supreme Court found this reasoning violated the statutory requirement to examine whether the shareholder was the actual beneficiary of the income, thereby precluding the lower court from applying the correct burden of proof rules.

Regesto Legislator

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Art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973; Art. 2697 c.c.: The tax authority must prove the shareholder's effective possession of income; lower courts cannot dismiss liability assessments based solely on corporate legal personality without examining factual interposition.

Parole chiave

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tax liability attribution shareholder interposition effective possession of income burden of proof tax corporate legal personality asset autonomy tax fraud carousel

Disposizioni normative citate

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Art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 37, comma 3, del d.P.R.
Art. 2697 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, n. 16454 del 2025
Cass. n. 23231 del 2022
5, n.16454 del 2025; in termini, Cass. n. 23231 del 2022;
Cass. n. 33434 del 2022
Cass. n. 33457 del 2023

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Testo completo

sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.-ricorrente-controNanni Barbara-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 892/2018 depositata il 06/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere Salvatore Leuzzi.La controversia trae origine da un avviso di accertamento, finalizzato alrecupero di IRPEF, IVA e IRAP per il periodo d’imposta 2009, notificato ilNumero registro generale 38487/2019Numero sezionale 3606/2026Numero di raccolta generale 12992/2026Data pubblicazione 06/05/202619 febbraio 2013 a Barbara Nanni, in relazione a rilievi scaturiti dal p.v.c.del 25 marzo 2010, redatto da funzionari dell’Agenzia delle Dogane –Ufficio di Ferrara, concernenti operazioni ritenute soggettivamenteinesistenti nell’ambito di un’ipotizzata frode IVA (cd. frode carosello)riferita alla società Reifen Pneu s.r.l. unipersonale, della quale lacontribuente era legale rappresentante.La contribuente, dopo aver presentato istanza di accertamento conadesione, senza dare seguito all’invito dell’Ufficio, proponeva ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ferrara, deducendo – tral’altro – il difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che gli addebitiavrebbero dovuto essere rivolti alla società e non alla persona fisica.Con sentenza del 5 dicembre 2014, n. 1000/2014, la CTP di Ferraraaccoglieva il ricorso e annullava l’avviso, ritenendo assorbente l’eccezionedi carenza di legittimazione passiva, sul rilievo che il p.v.c. muovevacontestazioni alla società Reifen Pneu s.r.l. unipersonale e alla sig.ra Nanniquale legale rappresentante, mentre l’avviso era stato notificato alla sig.raNanni in proprio, assumendola titolare di impresa individuale el’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Ferrara (atto notificato l’8giugno 2015 e depositato il 23 giugno 2015), mentre la contribuente sicostituiva, resistendo con controdeduzioni.

Con sentenza n. 892/04/19,depositata il 6 maggio 2019, la Commissione tributaria regionaledell’Emilia-Romagna, sez. 4, rigettava l’appello: in via preliminare,disattendeva l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo (ritenendooperante la sospensione di novanta giorni ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del1997, per effetto della presentazione dell’istanza di adesione) e, nelmerito, confermava l’annullamento dell’atto impositivo, reputando che leobbligazioni tributarie dovessero essere imputate alla società e chel’attribuzione d’ufficio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dellaNumero registro generale 38487/2019Numero sezionale 3606/2026Numero di raccolta generale 12992/2026Data pubblicazione 06/05/2026qualificazione di ditta individuale e di una distinta partita IVA non valessea elidere il distinto soggetto giuridico.Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a un motivo.

La contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., assumendo che la CTR, nel rigettare l’appellodell’Amministrazione, avrebbe erroneamente escluso in radice la possibilitàdi imputare alla persona fisica (ritenuta effettiva titolare del reddito) iredditi formalmente riferibili alla società di capitali, arrestando il proprioscrutinio alla distinta soggettività giuridica della società e reputandoirrilevante l’attribuzione d’ufficio della qualifica di ditta individuale e di unacorrispondente partita IVA.Il motivo è fondato.Tale impostazione non è conforme al disposto dell’art. 37, comma 3, deld.P.R. n. 600 del 1973, che, in sede di rettifica o accertamento d’ufficio,consente di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altrisoggetti quando sia dimostrato – anche sulla base di presunzioni gravi,precise e concordanti – che egli ne è l’effettivo possessore per interpostapersona.La norma, posta a presidio dell’effettività dell’imposizione, non tollera chelo “schermo” dell’intestazione formale (anche a soggetti dotati diautonoma personalità giuridica) sia assunto come ragione ostativa, inastratto, all’imputazione sostanziale, imponendo, invece, al giudice dimerito di verificare, alla luce degli elementi indiziari offertidall’Amministrazione e delle eventuali controprove del contribuente, chi siail reale titolare dei redditi accertati.Numero registro generale 38487/2019Numero sezionale 3606/2026Numero di raccolta generale 12992/2026Data pubblicazione 06/05/2026In tale direzione, questa Corte ha precisato che, nell’ipotesi diinterposizione di una società di capitali, ai sensi dell’art. 37, comma 3,d.P.R. n. 600/1973, «non ha rilievo il rapporto fiscale» dell’ente interposto,ma quello che fa capo direttamente all’interponente quale effettivopossessore del reddito, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare,anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interpostaall’interponente e, quindi, la relazione di fatto con la fonte del reddito el’effettivo possesso dei redditi formalmente intestati (Cass., Sez. 5, n.16454 del 2025; in termini, Cass. n. 23231 del 2022;

Cass. n. 33434 del2022; Cass. n. 33457 del 2023).Nella specie, la CTR ha ritenuto che i rilievi e gli addebiti concernentil’ipotizzata frode fiscale dovessero, comunque, essere imputati “allasocietà”, affermando che l’attribuzione d’ufficio alla contribuente dellaqualifica di imprenditore individuale e di distinta partita IVA «non vale adestinguere (quasi retroattivamente), né a trascurare, il soggetto di diritto[…] al quale solo possono essere imputate le obbligazioni tributarie»; e havalorizzato, in termini assorbenti, la distinta soggettività della società el’autonomia patrimoniale perfetta della s.r.l., reputando tali profili, di persé, ostativi all’imputazione alla persona fisica dei redditi formalmenteriferibili alla società.In motivazione, la CTR – pur richiamando la genesi societaria e profiliinerenti alla (dedotta) assenza di struttura organizzativa – ha poi risolto lacontroversia facendo discendere, in via generale, dall’esistenza della s.r.l.la necessaria imputazione esclusiva delle obbligazioni tributarie allasocietà, richiamando, tra l’altro, il principio per cui «una società restasoggetto di diritto distinto rispetto a chi la costituisce e assume la qualitàdi socio e che l’autonomia patrimoniale è effetto proprio e tipico delladisciplina delle società commerciali» e rilevando che «tutte lecontestazioni e gli addebiti […] hanno riguardato la Società», nonché cheNumero registro generale 38487/2019Numero sezionale 3606/2026Numero di raccolta generale 12992/2026Data pubblicazione 06/05/2026la contribuente «ha posto in essere le operazioni nella veste dirappresentante legale della società».Così decidendo, la CTR ha applicato una regola di diritto diversa da quelladettata dall’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, arrestando l’indaginesulla base di un criterio meramente formale e precludendo l’esame delpresupposto applicativo della norma (effettivo possessore), da accertarsianche mediante presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. e secondoil riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.; né ha proceduto allavalutazione in concreto degli elementi dedotti a sostegnodell’interposizione e dell’effettivo possesso dei redditi in capo allacontribuente, e delle eventuali controprove offerte da quest’ultima.Ne consegue l’accoglimento del ricorso; la sentenza impugnata va cassatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché riesamini la controversiadelle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli