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Ordinanza — n. 12984/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to lack of interest after taxpayer settles tax debt via installment plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12984/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible due to a lack of legal interest following the settlement of the tax debt. Although the taxpayer requested dismissal of the proceedings based on the completion of a payment plan under specific legislation, the court found the submitted documentation failed to prove the precise correspondence between the paid installments and the specific tax assessment notices in question. Consequently, the court ruled that the dispute had effectively ceased, rendering the appeal procedurally impossible to pursue.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 comma 8 d.l. 23/2018; Art. 3 comma 6 d.l. 23/2018: When a taxpayer settles the tax debt through a payment plan, the appeal becomes inadmissible if the submitted documentation fails to demonstrate the exact correspondence between the paid installments and the specific tax assessment notices at issue.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal inadmissibility cessation of dispute matter payment plan correspondence lack of legal interest tax assessment notices nullity settlement of tax debt Cassation procedure dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 comma 8 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Il contribuente in data 2 marzo 2026 ha depositato istanza diestinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere invirtù di definizione della lite ai sensi dell’art. 3, comma 8, del d.l.
Art. 3 comma 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Il contribuente in data 2 marzo 2026 ha depositato istanza diestinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere invirtù di definizione della lite ai sensi dell’art. 3, comma 8, del d.l.
Art. 3 comma 14 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Il contribuente in data 2 marzo 2026 ha depositato istanza diestinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere invirtù di definizione della lite ai sensi dell’art. 3, comma 8, del d.l.
Art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600/1973
360, primo comma, num.4 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per non avere i giudici di appello enunciato i motividi rigetto dell’impugnazione, stante l'eccezione di violazione e falsaapplicazione dell'art. 39, comma 1, lett.
Art. 2729 c.c.
600/1973 incombinato disposto con l'art. 2729 c.c.8.
art. 7 legge 212/2000
Con il terzo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 7 legge 212/2000, dell’art.
art. 112 c.p
art. 2729 c.c
600/1973 incombinato disposto con l'art. 2729 c.c.8.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 18/01/2022, n. 1420

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Testo completo

01/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale della Lombardia e depositata il14/09/2016;Numero registro generale 7803/2017Numero sezionale 2599/2026Numero di raccolta generale 12984/2026Data pubblicazione 06/05/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 marzo 2026 dal consigliere Sabrina Serrelli;La Corte osserva:1. A seguito di verifica fiscale condotta dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano, che provvedeva a notificare alcontribuente, esercente attività di “trasporto con taxi”, il questionarion.

Q02723/2012, venivano notificati gli avvisi di accertamenton.79D012G01284/2013 per l’anno d’imposta 2009 e n.79D012G01291/2013 per l’anno di imposta 2010, con i quali risultavaaccertato un maggior reddito d’impresa, ai fini Irpef, nonché unmaggior valore della produzione netta ai fini Irap, ai sensi dell’art. 39,comma 1, lett. d), del d.P.R. 600/1973.2. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava i ricorsiproposti dal contribuente, dopo averli riuniti, compensando le spese dilite.3. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettaval’appello del contribuente condannandolo al pagamento delle spese infavore dell’Agenzia delle Entrate.4.

Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo adotto motivi. L’Agenzia deposita controricorso.5. Il contribuente in data 2 marzo 2026 ha depositato istanza diestinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere invirtù di definizione della lite ai sensi dell’art. 3, comma 8, del d.l. 23ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17dicembre 2018, n. 136.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazioneNumero registro generale 7803/2017Numero sezionale 2599/2026Numero di raccolta generale 12984/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, per non avere i giudici diappello accolto la censura relativa all’illegittimità della sentenza diprimo grado, stante la nullità degli avvisi di accertamento per mancatasottoscrizione del Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.2.

Con il secondo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedel combinato disposto degli artt. 1, comma 2, d.lgs. 546/92 e 112c.p.c., per non avere i giudici di appello accolto la censura relativaall’illegittimità della sentenza di primo grado per vizio di ultrapetizione.3. Con il terzo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 7 legge 212/2000, dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973in combinato disposto con l'art. 112 c.p.c., per non avere i giudici diappello accolto la censura relativa all’illegittimità della sentenza diprimo grado, stante la mancata allegazione agli avvisi di accertamentodi tutti gli atti (tra i quali elaborati, studi e ricerche) menzionati edintesi dall'Ufficio come fonti poste a fondamento e giustificazionedell’attività di accertamento svolta.4.

Con il quarto motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 7 l. 212/2000 e dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, pernon avere i giudici di appello accolto la censura concernentel’illegittimità della sentenza di primo grado, stante la mancataindicazione negli avvisi di accertamento delle ragioni per le qualil'Ufficio ha integralmente disatteso le risposte al questionario.5. Con il quinto motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 7 l. 212/2000 e dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, incombinato disposto con l’art. 3 l. 241/1990, per non avere i giudici diappello accolto il motivo di censura relativo all’illegittimità dellaNumero registro generale 7803/2017Numero sezionale 2599/2026Numero di raccolta generale 12984/2026Data pubblicazione 06/05/2026sentenza di primo grado, stante l'omessa o comunque erroneamotivazione in ordine alla riferibilità dei "presupposti di fatto e leragioni giuridiche" giustificative dell’attività di accertamento neiconfronti del contribuente.6.

Con il sesto motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 7 della l. 212/2000, dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/ 1973,dell’art. 10 l. 146/1998, per non avere i giudici di appello accolto lacensura sulla illegittimità della sentenza di primo grado relativa allanullità e/o annullabilità degli avvisi di accertamento, stante la mancataindicazione delle valutazioni dell’Ufficio circa le ragioni -di fatto e didiritto- che hanno indotto a disattendere le risultanze degli studi disettore, ai fini della ricostruzione del maggior imponibile contestato.7.

Con il settimo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.in relazione all’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per non avere i giudici di appello enunciato i motividi rigetto dell’impugnazione, stante l'eccezione di violazione e falsaapplicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 incombinato disposto con l'art. 2729 c.c.8. Con l’ottavo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in combinatodisposto con l'art. 2729 c.c., per non avere i giudici di appello accoltola doglianza concernente l’illegittimità della sentenza di primo gradoper nullità e/o annullabilità degli avvisi di accertamento, stante lal’insussistenza di presunzioni assistite dai requisiti di gravità, precisionee concorrenza a fondamento degli atti impositivi.9.

In via preliminare si rileva che il ricorrente ha depositatomemoria nella quale ha rappresentato di avere aderito alla definizionedei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione inNumero registro generale 7803/2017Numero sezionale 2599/2026Numero di raccolta generale 12984/2026Data pubblicazione 06/05/2026considerazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, del d.l. 23ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre2018, n. 136, e di aver provveduto all’integrale pagamento dell’importodovuto; ha chiesto, quindi, dichiararsi l’estinzione del giudizio perintervenuta cessazione della materia del contendere, con integralecompensazione delle spese di lite.9.1.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, d. l. 119/2018, l’estinzione delgiudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizioneagevolata, nonché alla produzione, nello stesso giudizio, delladocumentazione attestante i pagamenti effettuati. Ai sensi dell’art. 3,comma 14, dello stesso d.l., in caso di mancato o insufficiente o tardivoversamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è statodilazionato il pagamento, la definizione non produce effetto.9.2. All’istanza di estinzione per cessazione della materia delcontendere il ricorrente ha allegato la comunicazione inviatagli relativaalle somme dovute per la definizione agevolata e la copia deipagamenti relativi a diciotto rate.Tuttavia, la documentazione in atti non vale a dimostrare laprecisa corrispondenza tra le cartelle di cui all’elenco sintetico oggettodella definizione agevolata e gli avvisi di accertamento che vengono inrilievo nel presente giudizio.10.

Ad ogni modo, la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsila cessazione della materia del contendere e l’Agenzia delle Entrate nonha contestato l’intervenuta definizione della controversia.11. Va dunque dichiarata la sopravvenuta inammissibilità delricorso per difetto di interesse.12. Le spese del presente grado vanno compensate tra le parti,come richiesto dal ricorrente, tenuto conto dell’esito del giudizio e delcomportamento processuale delle parti.Numero registro generale 7803/2017Numero sezionale 2599/2026Numero di raccolta generale 12984/2026Data pubblicazione 06/05/202613.

Non si ravvisano i presupposti per il pagamento del doppiocontributo unificato, in quanto misura applicabile ai soli casi previsti dirigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, nonsuscettibile, per la sua natura in senso lato sanzionatoria, diinterpretazione estensiva o analogica (Cass. 18/01/2022, n. 1420).La Corte, P.Q.Mdichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto diinteresse.Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2026Il PresidenteRoberta Crucitti