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Ordinanza Interlocutoria — n. 12974/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 12974/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12974/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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rotempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controDIANA GIULIA e DIANA GIUSEPPE, entrambi rappresentati e difesidall'Avvocato Sebastiano Angeletti;-controricorrenti-controCERALDI GAETANO e FOLGIERI CIRO, entrambi rappresentati e difesidall'Avvocato Lucio Modesto Maria Rossi;-controricorrenti-controCODELLA ROBERTO, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio Varone-controricorrente-controNumero registro generale 38641/2019Numero sezionale 3125/2026Numero di raccolta generale 12974/2026Data pubblicazione 06/05/2026PERFETTO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Tuccie Giuseppe Tucci;-controricorrente-nonché controBianco Ciro, Cafasso Mario, Cantone Mario, Casillo Gianluca, CastellanoAgostino, Di Pietro Domenico, Di Ronza Antonio, Di Stasio Raffaele,Gamalerio Gianluigi, Perfetto Francesco, Grassia Anna Maria, RagucciMichele, Russo Claudio, Santabarbara Giovanni, Valentino Maria Teresa,Vinciguerra Giovanni, Grimaldi Massimo, Lucci Antonietta, MartuscielloVincenzo, Mormile Emilio, Oliva Giuseppe, Orsi Sergio, Pagano Fabio,Palma Carmine, Giuliano Natalia-intimati-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 10702/2018 depositata il 12/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/4/2026 dalConsigliere Giovanni Galasso.Dall’esposizione in fatto contenuta nella sentenza impugnata e daglitributaria regionale della Campania dichiarava estinto il giudizio percessazione della materia del contendere nei confronti di Gianluca Casillo eAntonio Di Ronza e rigettava gli appelli riuniti proposti dall’Agenzia delleEntrate avverso le seguenti sentenze emesse dalla commissione tributariaprovinciale di Caserta:- n. 768/2016 avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.TF7020204033-2013 per IVA ed IRAP relative all’anno 2007 nei confrontidella società di fatto “Oliva Giuseppe, Cafasso Mario, Cavaliere Antonio ealtri 33”;Numero registro generale 38641/2019Numero sezionale 3125/2026Numero di raccolta generale 12974/2026Data pubblicazione 06/05/2026- n. 777/2016 avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.TF7050204165/2013 per IRPEF relativa all’anno 2007 nei confronti diGaetano Ceraldi;- n. 780/2016 avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.TF7050204125/2013 per IRPEF relativa all’anno 2007 nei confronti di Ciro- n. 1054/2016 avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.TF7010204216/2013 per IRPEF relativa all’anno 2007 nei confronti diGiovanni Vinciguerra;- n. 1536/2016 avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.TF7010204208/2013 per IRPEF relativa all’anno 2006 nei confronti diGiovanni Santabarbara;- n. 1540/2016 avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.TF7010204215/2013 per IRPEF relativa all’anno 2006 nei confronti diGiovanni Vinciguerra;- n. 5120/2016 avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.TF703051100425/2014/2013 per IRPEF relativa all’anno 2007 neiconfronti di Fulvio Castellano.La vicenda traeva origine dall’accertamento svolto dalla Guardia diCapital Servizi Finanziari S.p.A., che conduceva all’individuazione di unasocietà di fatto composta da 36 persone che si occupava diintermediazione finanziaria o poneva in essere anche una serie di truffe.Veniva quindi emesso un avviso di accertamento per IVA ed IRAP neiconfronti della società riguardante i profitti illeciti derivanti dall’attivitàfraudolenta per € 924.757,73, nonché numerosi avvisi nei confronti deisoci per i redditi d’impresa imputati agli stessi per trasparenza.I giudici d’appello condividevano quanto osservato dalla Commissionetributaria provinciale di Caserta in ordine alla violazione del terminedilatorio di sessanta giorni tra la notifica del PVC e quella degli avvisi, nonNumero registro generale 38641/2019Numero sezionale 3125/2026Numero di raccolta generale 12974/2026Data pubblicazione 06/05/2026potendosi ritenere sufficiente a giustificare l’urgenza quanto dedottodall’Amministrazione circa la “natura delittuosa dei rilievi riportati nelP.V.C. così come trasfusi nel presente atto e il fondato pericolo diriscossione del credito”.Osservavano, inoltre, che, con l’appello, neppure era stata criticatal’altra autonoma ratio decidendi su cui si fondava la sentenza di primogrado e cioè la carenza di prova in ordine alla configurabilità della societàdi fatto; infine, i proventi illeciti non erano comunque assoggettabili adIVA (essendo esente l’intermediazione finanziaria ai sensi dell’art. 10d.P.R. 633/1972) e ad IRAP, non potendo l’attività illecita essereequiparata ad un’attività economica organizzata.Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.Hanno resistito con quattro distinti controricorsi, Francesco Perfetto,Roberto Codella, Giulia e Giuseppe Diana, nonché Gaetano Ceraldi e CiroRAGIONI DELLA DECISIONEVa rilevato, preliminarmente, che «la controversia relativa allaconfigurabilità, quale presupposto della imposizione tributaria, di unasocietà di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetticoinvolti, il quale sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previstedalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione delrapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmentecomune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire ilproprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti, con la conseguenzache, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti ditutti i soci, il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio inogni stato e grado del procedimento» (Cass. n. 19636/2025; cfr., nellostesso senso, Cass. n. 23261/2018;

Regesto Legislator

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art. 331 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 12974/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. n. 3954/2024).Numero registro generale 38641/2019Numero sezionale 3125/2026Numero di raccolta generale 12974/2026Data pubblicazione 06/05/2026Nel caso di specie non vi è prova della notifica del ricorso percassazione ai soci Grimaldi Massimo, Lucci Antonietta, MartuscielloVincenzo, Mormile Emilio, Oliva Giuseppe, Orsi Sergio, Pagano Fabio ePalma Carmine che hanno partecipato al giudizio d’appello e che puresono indicati quali destinatari del ricorso.Occorre quindi disporre l’integrazione del contraddittorio nei confrontidei predetti soggetti ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

Parole chiave

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art. 331 c.p

Disposizioni normative citate

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art. 331 c.p
P.Q.MLa Corte dispone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331c.p.c., nei confronti di Grimaldi Massimo.

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rotempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controDIANA GIULIA e DIANA GIUSEPPE, entrambi rappresentati e difesidall'Avvocato Sebastiano Angeletti;-controricorrenti-controCERALDI GAETANO e FOLGIERI CIRO, entrambi rappresentati e difesidall'Avvocato Lucio Modesto Maria Rossi;-controricorrenti-controCODELLA ROBERTO, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio Varone-controricorrente-controNumero registro generale 38641/2019Numero sezionale 3125/2026Numero di raccolta generale 12974/2026Data pubblicazione 06/05/2026PERFETTO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Tuccie Giuseppe Tucci;-controricorrente-nonché controBianco Ciro, Cafasso Mario, Cantone Mario, Casillo Gianluca, CastellanoAgostino, Di Pietro Domenico, Di Ronza Antonio, Di Stasio Raffaele,Gamalerio Gianluigi, Perfetto Francesco, Grassia Anna Maria, RagucciMichele, Russo Claudio, Santabarbara Giovanni, Valentino Maria Teresa,Vinciguerra Giovanni, Grimaldi Massimo, Lucci Antonietta, MartuscielloVincenzo, Mormile Emilio, Oliva Giuseppe, Orsi Sergio, Pagano Fabio,Palma Carmine, Giuliano Natalia-intimati-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 10702/2018 depositata il 12/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/4/2026 dalConsigliere Giovanni Galasso.Dall’esposizione in fatto contenuta nella sentenza impugnata e daglitributaria regionale della Campania dichiarava estinto il giudizio percessazione della materia del contendere nei confronti di Gianluca Casillo eAntonio Di Ronza e rigettava gli appelli riuniti proposti dall’Agenzia delleEntrate avverso le seguenti sentenze emesse dalla commissione tributariaprovinciale di Caserta:- n. 768/2016 avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.TF7020204033-2013 per IVA ed IRAP relative all’anno 2007 nei confrontidella società di fatto “Oliva Giuseppe, Cafasso Mario, Cavaliere Antonio ealtri 33”;Numero registro generale 38641/2019Numero sezionale 3125/2026Numero di raccolta generale 12974/2026Data pubblicazione 06/05/2026- n. 777/2016 avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.TF7050204165/2013 per IRPEF relativa all’anno 2007 nei confronti diGaetano Ceraldi;- n. 780/2016 avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.TF7050204125/2013 per IRPEF relativa all’anno 2007 nei confronti di Ciro- n. 1054/2016 avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.TF7010204216/2013 per IRPEF relativa all’anno 2007 nei confronti diGiovanni Vinciguerra;- n. 1536/2016 avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.TF7010204208/2013 per IRPEF relativa all’anno 2006 nei confronti diGiovanni Santabarbara;- n. 1540/2016 avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.TF7010204215/2013 per IRPEF relativa all’anno 2006 nei confronti diGiovanni Vinciguerra;- n. 5120/2016 avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.TF703051100425/2014/2013 per IRPEF relativa all’anno 2007 neiconfronti di Fulvio Castellano.La vicenda traeva origine dall’accertamento svolto dalla Guardia diCapital Servizi Finanziari S.p.A., che conduceva all’individuazione di unasocietà di fatto composta da 36 persone che si occupava diintermediazione finanziaria o poneva in essere anche una serie di truffe.Veniva quindi emesso un avviso di accertamento per IVA ed IRAP neiconfronti della società riguardante i profitti illeciti derivanti dall’attivitàfraudolenta per € 924.757,73, nonché numerosi avvisi nei confronti deisoci per i redditi d’impresa imputati agli stessi per trasparenza.I giudici d’appello condividevano quanto osservato dalla Commissionetributaria provinciale di Caserta in ordine alla violazione del terminedilatorio di sessanta giorni tra la notifica del PVC e quella degli avvisi, nonNumero registro generale 38641/2019Numero sezionale 3125/2026Numero di raccolta generale 12974/2026Data pubblicazione 06/05/2026potendosi ritenere sufficiente a giustificare l’urgenza quanto dedottodall’Amministrazione circa la “natura delittuosa dei rilievi riportati nelP.V.C. così come trasfusi nel presente atto e il fondato pericolo diriscossione del credito”.Osservavano, inoltre, che, con l’appello, neppure era stata criticatal’altra autonoma ratio decidendi su cui si fondava la sentenza di primogrado e cioè la carenza di prova in ordine alla configurabilità della societàdi fatto; infine, i proventi illeciti non erano comunque assoggettabili adIVA (essendo esente l’intermediazione finanziaria ai sensi dell’art. 10d.P.R. 633/1972) e ad IRAP, non potendo l’attività illecita essereequiparata ad un’attività economica organizzata.Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.Hanno resistito con quattro distinti controricorsi, Francesco Perfetto,Roberto Codella, Giulia e Giuseppe Diana, nonché Gaetano Ceraldi e CiroRAGIONI DELLA DECISIONEVa rilevato, preliminarmente, che «la controversia relativa allaconfigurabilità, quale presupposto della imposizione tributaria, di unasocietà di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetticoinvolti, il quale sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previstedalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione delrapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmentecomune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire ilproprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti, con la conseguenzache, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti ditutti i soci, il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio inogni stato e grado del procedimento» (Cass. n. 19636/2025; cfr., nellostesso senso, Cass. n. 23261/2018;

Cass. n. 3954/2024).Numero registro generale 38641/2019Numero sezionale 3125/2026Numero di raccolta generale 12974/2026Data pubblicazione 06/05/2026Nel caso di specie non vi è prova della notifica del ricorso percassazione ai soci Grimaldi Massimo, Lucci Antonietta, MartuscielloVincenzo, Mormile Emilio, Oliva Giuseppe, Orsi Sergio, Pagano Fabio ePalma Carmine che hanno partecipato al giudizio d’appello e che puresono indicati quali destinatari del ricorso.Occorre quindi disporre l’integrazione del contraddittorio nei confrontidei predetti soggetti ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

P.Q.MLa Corte dispone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331c.p.c., nei confronti di Grimaldi Massimo. Lucci Antonietta, MartuscielloVincenzo, Mormile Emilio, Oliva Giuseppe, Orsi Sergio, Pagano Fabio ePalma Carmine entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dellacomunicazione della presente ordinanza a cura della cancelleria e rinvia lacausa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026.La PresidenteAngelina-Maria Perrino