Decreto — n. 12957/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 3603/2026Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 12957/2026Data pubblicazione 06/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 3603/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controGRUPPO ITALIANO VINI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Tonio Di Iacovo e dall’Avv. Delia Berto;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 447/7/2025depositata il 9 luglio 2025.Visto l’atto depositato il 30 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12957/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 3603/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controGRUPPO ITALIANO VINI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Tonio Di Iacovo e dall’Avv. Delia Berto;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 447/7/2025depositata il 9 luglio 2025.Visto l’atto depositato il 30 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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!Numero registro generale 3603/2026Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 12957/2026Data pubblicazione 06/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 3603/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controGRUPPO ITALIANO VINI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Tonio Di Iacovo e dall’Avv. Delia Berto;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 447/7/2025depositata il 9 luglio 2025.Visto l’atto depositato il 30 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 30/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO