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Decreto — n. 12951/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12951/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12951/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 19431/2025Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 12951/2026Data pubblicazione 06/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 19431/2025 proposto da:BERTANI TRASPORTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Maria Cipolla;-ricorrente-controCOMUNE DI LIVORNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. Maria Teresa Zenti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n.196/5/2025 depositata il 17 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 22 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12951/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 19431/2025 proposto da:BERTANI TRASPORTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Maria Cipolla;-ricorrente-controCOMUNE DI LIVORNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. Maria Teresa Zenti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n.196/5/2025 depositata il 17 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 22 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario ritiro dell'azione giudiziaria sospensione della riscossione fiscale abbandono del procedimento per infrazione stradale ritiro della domanda di esecuzione arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 19431/2025Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 12951/2026Data pubblicazione 06/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 19431/2025 proposto da:BERTANI TRASPORTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Maria Cipolla;-ricorrente-controCOMUNE DI LIVORNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. Maria Teresa Zenti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n.196/5/2025 depositata il 17 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 22 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 04/05/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO