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Decreto — n. 12931/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal after taxpayer withdraws lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 12931/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeal filed by the Italian Revenue Agency extinguished because the taxpayer formally withdrew the lawsuit. The Revenue Agency had challenged a second-instance tax court decision against Interporto Toscano A. Vespucci SPA, but the counterparty voluntarily renounced the legal action on April 9, 2026. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and the case was closed without a substantive ruling on the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a party withdraws their appeal, the litigation is extinguished and the court must declare the proceedings terminated without addressing the merits of the underlying dispute.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation tax administrative appeal supreme court procedure voluntary renunciation arretrati d'imposta rimborso dell'imposta preventiva procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 14396/2024Numero sezionale 1052/2026Numero di raccolta generale 12931/2026Data pubblicazione 06/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 14396/2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controINTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI SPA LIVORNO, rappresentata e difesa, anchedisgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Massimo Campailla e Federica Romana Fantuzzi;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n.1272/4/2023, depositata il 7 dicembre 2023.Visto l’atto depositato il 9 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 04/05/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO