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Decreto — n. 12930/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12930/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12930/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 13181/2025Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 12930/2026Data pubblicazione 06/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 13181/2025 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controMARIO DI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’Avv. Gennaro Lettieri e dall’Avv.Giulia Angelozzi;-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 167/2/2025depositata il 24 marzo 2025.Visto l’atto depositato il 29 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12930/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 13181/2025 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controMARIO DI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’Avv. Gennaro Lettieri e dall’Avv.Giulia Angelozzi;-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 167/2/2025depositata il 24 marzo 2025.Visto l’atto depositato il 29 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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esecuzione fiscale sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta differimento dell'imposizione detrazioni e rimborsi condono fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
167/2/2025depositata il 24 marzo 2025.Visto l’atto depositato il 29 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 13181/2025Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 12930/2026Data pubblicazione 06/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 13181/2025 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controMARIO DI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’Avv. Gennaro Lettieri e dall’Avv.Giulia Angelozzi;-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 167/2/2025depositata il 24 marzo 2025.Visto l’atto depositato il 29 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 04/05/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO