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Decreto — n. 12922/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12922/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12922/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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vocato Damiano Mereta-ricorrente-controMinistero dell’ Economia e delle Finanze in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.1490/2025 depositata il 05/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 12922/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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restituzione dei sussidi statali spese di esecuzione titolo esecutivo per i crediti non contestati condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

vocato Damiano Mereta-ricorrente-controMinistero dell’ Economia e delle Finanze in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.1490/2025 depositata il 05/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 20195/2025Numero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 12922/2026Data pubblicazione 06/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 05/05/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO