Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, represented by Francesco Saverio De Nardis, did not act within the timeframe, while the appellee, the Comune dell'Aquila, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio De Nardis-ricorrente-controComune dell'Aquila in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Durante unitamenteall’avvocato Domenico De Nardis-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado Abruzzon.84/2025 depositata il 17/02/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 9547/2025Numero sezionale 1044/2026Numero di raccolta generale 12900/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 05/05/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO