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Decreto — n. 12885/2026 — snciv Generato dall'IA

Court declares debt extinguished under 2022 scrapping law, invalidating prior judgments and confirming tax authority's right to retain payments.

Numero d'incarto Decreto — n. 12885/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the civil proceedings extinguished based on the application of the 2022 scrapping law provisions regarding debt relief. The tax authority argued that specific carloads assigned to collection agents were legally extinguished, rendering prior judgments ineffective and confirming that payments made remain non-refundable. Consequently, the court ruled that the procedural process ended, validating the administrative act and preventing further litigation on these specific debts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 231, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The provisions of the 2022 scrapping law regarding the extinction of assigned carloads legally terminate the underlying civil proceedings and render any prior judgments ineffective, while confirming that payments made by the debtor remain definitively acquired and non-refundable.

Parole chiave

Generato dall'IA
debt extinction scrapping law 2022 collection agents procedural termination non-refundable payments tax authority judgment invalidity

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 231, L. 197/2022
Art. 391, comma 3, c.p.c.
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 29/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino

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Testo completo

e all’avvocato GIANLUCAControAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n.7107/03/2018 depositata il 16/10/2018, depositata il 20/08/2018, pronunciata conriferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazionericonducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossioneprevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento,assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai qualisi riferisce la dichiarazione di adesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili;

è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 29/04/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino