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Decreto — n. 12864/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12864/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12864/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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cato Giorgetta Scali-ricorrente-controS.E.PI. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan.1336/2021 depositata il 17/11/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensivaNumero registro generale 13128/2022Numero sezionale 1039/2026Numero di raccolta generale 12864/2026Data pubblicazione 06/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Antonella Dell'Orfano

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 12864/2026 — snciv · Corte di Cassazione: SPA in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan.1336/2021 depositata il 17/11/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensivaNumero registro generale 13128/2022Numero sezionale 1039/2026Numero di raccolta generale 12864/2026Data pubblicazione 06/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Antonella Dell'Orfano

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali spese di difesa spese di gratuito patrocinio recupero delle spese esecutive ripetibili diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

cato Giorgetta Scali-ricorrente-controS.E.PI. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscanan.1336/2021 depositata il 17/11/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensivaNumero registro generale 13128/2022Numero sezionale 1039/2026Numero di raccolta generale 12864/2026Data pubblicazione 06/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Antonella Dell'Orfano