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Decreto — n. 12849/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12849/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12849/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l'AvvocatoGianfranco Rodano-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del Direttore protemporeAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentate e difese dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrenti-COMUNE DI CATANIA in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato Daniela Macrì-controricorrente-nonché controCCIAA DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia n.1937/2023depositata il 27/02/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19736/2023Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12849/2026Data pubblicazione 06/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 12849/2026 — snciv · Corte di Cassazione: della Sicilia n.1937/2023depositata il 27/02/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19736/2023Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12849/2026Data pubblicazione 06/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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liquidazione degli onorari difensivi valore litigioso riduzione delle spese giudiziarie calcolo dell'indennità risarcitoria obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

l'AvvocatoGianfranco Rodano-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del Direttore protemporeAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentate e difese dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrenti-COMUNE DI CATANIA in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato Daniela Macrì-controricorrente-nonché controCCIAA DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia n.1937/2023depositata il 27/02/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19736/2023Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12849/2026Data pubblicazione 06/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna difesadella parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge ove dovuti in favore del Comune, ed oltre alle spese prenotate adebito in favore di Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrateriscossione.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Antonella Dell'Orfano