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Ordinanza — n. 12732/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by accepting new notification evidence in tax proceedings despite general civil limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12732/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the tax agency's appeal, quashing the second-instance court's rejection of new notification evidence. The lower court had incorrectly excluded documents proving the prior notice of payment, violating a specific tax law provision permitting unlimited new evidence in appeals. The court ruled that this special tax rule overrides the general civil procedure limits on new evidence, mandating a retrial to evaluate the documents' admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 58 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992; Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: The special tax law provision allowing parties to produce new documents in appeal without conditions prevails over the general civil procedure limits, rendering a lower court's exclusion of such evidence null and void.

Parole chiave

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tax appeal procedure new evidence admissibility special tax law rule nullity of judgment Cassation quashing

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n.
Art. 58 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992
4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 58comma 1 d.lgs.
Art. 1 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992
La giurisprudenza della Corte, ritenendola in virtù del principio dispecialità espresso dall’art. 1 comma 2 d.
Art. 345 c.p.c.
546 del 1992, normaspeciale prevalente sulla diversa previsione dell’art. 345 c.p.c.
Art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
art. 345 c.p
546 del 1992, normaspeciale prevalente sulla diversa previsione dell’art. 345 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17164 del 2018
546 del1992 previsto a tutela del contraddittorio (Cass. n. 17164 del 2018;
Cass. n. 18391 del 2021
Cass. n. 10549 del 2025
18391 del 2021; Cass. n. 10549 del 2025).1.4.

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Testo completo

iustizia Tributaria di secondo grado dellaPuglia n. 770 del 2024, depositata il 26 febbraio 2024, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dalConsigliere Daniela Marconi.Numero registro generale 19883/2024Numero sezionale 3346/2026Numero di raccolta generale 12732/2026Data pubblicazione 05/05/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente Guerino Claudio Iannone dell’intimazione di pagamento n.04320129001288955, con cui l’agente della riscossione aveva richiesto ilpagamento di complessivi euro 21.385,74 per IRPEF, IVA, IRAP, addizionalicomunali e regionali e contributi previdenziali relativi all’anno d’imposta2006, oltre sanzioni e interessi, di cui alla cartella di pagamento n.04320100013894139000.2.

La CTP di Foggia aveva accolto il ricorso con cui il contribuente avevadedotto come unico motivo di impugnazione l’omessa notifica della cartelladi pagamento prodromica, per difetto di prova della notificazione.3. La CGT di secondo grado della Puglia, adita in appello da Agenzia delleEntrate, aveva rigettato il gravame ritenendo inammissibile la produzionein appello della documentazione della notifica della cartella di pagamento.4. Avverso la sentenza della CGT secondo grado ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un motivo ed ilcontribuente non si è difeso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 58comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992 nella versione antecedente alle modificheapportate da l d. lgs. n. 220 del 2023, per aver la CGT di secondo gradoerroneamente ritenuto inammissibile la produzione della documentazionerelativa alla notifica in appello in violazione della norma speciale che, nelprocesso tributario, ammette la produzione di nuovi documenti in appellosenza limiti.1.1. Il motivo è fondato.1.2.

L’art. 58 d. lgs. n. 546 del 1992, nella versione vigente rationetemporis, all’ultimo comma prevede che “E’ fatta salva la facoltà delle partidi produrre nuovi documenti”.Numero registro generale 19883/2024Numero sezionale 3346/2026Numero di raccolta generale 12732/2026Data pubblicazione 05/05/20261.3. La giurisprudenza della Corte, ritenendola in virtù del principio dispecialità espresso dall’art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546 del 1992, normaspeciale prevalente sulla diversa previsione dell’art. 345 c.p.c. che disciplinai limiti di ammissibilità delle nuove prove in appello nel processo civile, l’hasempre ritenuta una previsione che consente la produzione di nuovidocumenti in appello senza alcuna condizione, anche ove si tratti didocumenti già in precedenza nella disponibilità delle parti e ove nonsussistesse l’impossibilità di produrli in primo grado, purché la produzioneavvenga entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del1992 previsto a tutela del contraddittorio (Cass. n. 17164 del 2018;

Cass.n. 18391 del 2021; Cass. n. 10549 del 2025).1.4. Nel caso di specie la CGT di secondo grado si è discostata dai principirichiamati laddove ha escluso, attraverso un’interpretazione farraginosadella norma, l’ammissibilità della produzione in appello dei documentirelativi alla notifica della cartella prodromica da parte dell’Agenzia delleEntrate.1.5. La sentenza deve, pertanto, essere cassata e rinviata a CGT disecondo grado della Puglia per la valutazione dell’idoneità delladocumentazione in questione a provare la regolarità della notificazione dellacartella.2.

Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che provvederà anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione,a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il PresidenteNumero registro generale 19883/2024Numero sezionale 3346/2026Numero di raccolta generale 12732/2026Data pubblicazione 05/05/2026LUCIO NAPOLITANO