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Ordinanza — n. 12702/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against tax assessment, ruling procedural errors in first instance were irrelevant to final decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12702/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a second-instance judgment that had overturned a lower court's tax assessment. The taxpayer argued the lower court erred by failing to properly evaluate specific valuation criteria, but the appellate court found its reasoning sufficient. The Supreme Court ultimately dismissed the appeal because the challenged arguments were merely incidental observations without legal effect on the final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: Censures against incidental arguments or obiter dicta lacking legal effect on the decision are inadmissible for defect of interest.

Parole chiave

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Italian tax law cassation appeal lack of motivation incidental argument obiter dictum property assessment procedural error riclassificazione di terreni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con la prima censura, si denuncia la violazione, ex art. 360, comma1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con la prima censura, si denuncia la violazione, ex art. 360, comma1, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 111 Cost.
d.l. n. 16/1993
2 del d.l. n. 16/1993, convertito in leggen.
legge 75/1993
d.m. n. 701/1994

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Lav., 22 novembre 2010, n. 23635
Cass., Sez. 1^, 10 aprile 2018, n. 8755
Cass., Sez. 1^, 8 giugno 2022, n. 18429
1^, 10 aprile 2018, n.8755; Cass., Sez. 1^, 8 giugno 2022, n. 18429; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2024, n. 11861
Cass., Sez. Trib., 2 giugno 2025, n. 14796
11861; Cass., Sez. Trib., 2 giugno 2025, n. 14796).Il motivo, in conclusione, è disatteso.2.
Cass. n. 30364 del 2019
Non vi è statacioè una confutazione specifica dei criteri di valutazione assunti nellaperizia di parte, la cui valutazione, pur non costituendo mezzo di prova,ma allegazione difensiva di contenuto tecnico (Cass. n. 30364 del 2019), èrimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito (Cass.
Cass. n. 33503 del 2019
Cass. n. 9551 del 2009
n.33503 del 2019; Cass. n. 9551 del 2009).
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Testo completo

e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controMerola Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Loria-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania n. 2708/2023 depositata il 26/4/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere Annachiara Massafra.1. Antonio Merola ha impugnato dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Salerno l’avviso di accertamento catastale n.SA0417399/2015, emesso dall’Agenzia delle Entrate, all’esito delladichiarazione DOCFA di variazione del 12 giugno 2015 prot. n° SA0201356– con causale di variazione della destinazione da deposito a laboratorio –,dove era stato proposto il classamento in cat.

C/3 di classe 1^ a fronte delclassamento in atti di cat. C/2 di classe 12^, rettificandosi la classe in 12^e incrementando la rendita da € 73,89 a € 516,25. All’esito diNumero registro generale 23741/2023Numero sezionale 3179/2026Numero di raccolta generale 12702/2026Data pubblicazione 05/05/2026reclamo/mediazione, l’Ufficio ha proposto di modificare il classamento incategoria C/3 di classe 10^, con rendita di € 364,41. Il contribuente nonha aderito alla mediazione. Il ricorso è stato parzialmente accolto nelsenso di rideterminare il classamento in conformità alla proposta dimediazione dell’Ufficio.Su appello del contribuente, il giudice di secondo grado ha riformato ladecisione di prime cure, motivando che:

«Questa Corte, valutata ladocumentazione in atti e le reciproche deduzioni formulate dalle parti,assume che, parte appellante, con l’allegata perizia prodotta agli atti hainvece idoneamente corroborato la concreta attribuzione della diversaclassificazione, chiarendo le metodologie di calcolo, l’utilizzo di unalgoritmo logico-matematico che prende in esame, per la zona omogenead’interesse, le caratteristiche di ubicazione territoriale, le caratteristichetipologiche estrinseche, l’ubicazione dell’immobile in strada periferica conscarso traffico, la caratteristica di immobile di vecchia costruzione construttura leggera e mediocre stato di conservazione.A fronte di specifici rilievi e criteri di valutazione, parte appellata nonha offerto e reso intellegibili (salvo a genericamente prospettare solo infase di giudizio e non nella fase genetica di emissione dell’atto impugnatoche, per tale profilo, non può ritenersi autosufficiente) criteri diversi chepotessero sostanziare la diversa valutazione dell’immobile.

Non vi è statacioè una confutazione specifica dei criteri di valutazione assunti nellaperizia di parte, la cui valutazione, pur non costituendo mezzo di prova,ma allegazione difensiva di contenuto tecnico (Cass. n. 30364 del 2019), èrimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito (Cass. n.33503 del 2019; Cass. n. 9551 del 2009). Deve quindi ritenersi che ildiverso classamento, riparametrato nel corso del giudizio, non sia sorrettoda adeguata motivazione che metta in condizione il destinatario dicomprenderne le ragioni e sia quindi rimasto ingiustificato».Numero registro generale 23741/2023Numero sezionale 3179/2026Numero di raccolta generale 12702/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il ricorso per cassazione dell’amministrazione finanziaria è affidato adue motivi, a cui il contribuente resiste con controricorso.In prossimità dell’udienza, il contribuente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con la prima censura, si denuncia la violazione, ex art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2 del d.l. n. 16/1993, convertito in leggen. 75/1993, ed al d.m. n. 701/1994, sull’erroneo presupposto dellacarenza di motivazione dell’atto di accertamento.Il giudice di merito avrebbe errato, ritenendo l’inadeguatezzamotivazionale, laddove si trattava di avviso emesso all’esito di proceduraDOCFA, ove non erano stati disattesi gli elementi di fatto indicati dalcontribuente.Il motivo è infondato.Il ricorrente impugna un punto della sentenza che non ne costituiscemotivazione, ma è espresso ad abundantiam.

Al vaglio del giudice disecondo grado non vi è la motivazione dell’avviso impugnato, ma lacorrettezza della valutazione della stima dei cespiti ai fini del classamento.Il richiamo della sentenza impugnata all’indirizzo giurisprudenziale inmateria di accertamento catastale all’esito di procedura DOCFA esulainfatti dalla ratio decidendi, che attiene, invece, alla metodologiaestimativa dei cespiti (in relazione alla decisione di prime cure, che avevarecepito la proposta di mediazione, superando il classamento determinatodall’atto impositivo), delineandosi come un obiter dictum, unaconsiderazione espressa incidenter tantum.

Per cui, vale la giurisprudenzadi questa Corte secondo cui, in sede di legittimità, sono inammissibili, perdifetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenutenella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam ocostituenti obiter dicta, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, nondeterminano alcuna influenza sul dispositivo della decisione, essendoNumero registro generale 23741/2023Numero sezionale 3179/2026Numero di raccolta generale 12702/2026Data pubblicazione 05/05/2026estranee alla ratio decidendi della medesima (tra le tante:

Cass., Sez.Lav., 22 novembre 2010, n. 23635; Cass., Sez. 1^, 10 aprile 2018, n.8755; Cass., Sez. 1^, 8 giugno 2022, n. 18429; Cass., Sez. Trib., 2maggio 2024, n. 11861; Cass., Sez. Trib., 2 giugno 2025, n. 14796).Il motivo, in conclusione, è disatteso.2. Con la seconda censura è denunciata violazione di legge pererronea e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché dell’art.111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.In sostanza, il giudice di merito non avrebbe considerato leosservazioni dell’Agenzia in relazione al classamento proposto dalcontribuente.Il motivo è infondato.Per quanto la valutazione della perizia di parte sia rimessa alladiscrezionalità del giudice di merito, la sentenza impugnata ha motivato leragioni dell’adesione alle conclusioni della perizia di parte e ha evidenziatol’inconsistenza delle considerazioni prospettate a contrario.

Per cui, nonc’è carenza di motivazione del decisum.4. In conclusione, il ricorso è respinto.5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore del controricorrente, liquidandole nella misuradi € 200,00 per esborsi e di € 5.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% e ad altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.Il PresidenteGiuseppe Lo Sardo