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Decreto — n. 12686/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12686/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12686/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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cato Eva Gafa'-ricorrente-controComune Reggio Calabria in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Falcomata'-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Reggio Calabrian.3109/2021 depositata il 29/09/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 12686/2026 — snciv · Corte di Cassazione: di Reggio Calabrian.3109/2021 depositata il 29/09/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo spese tardivo condanna al pagamento pecuniario ripetibili dell'avvocato soddisfacimento del credito spese di esecuzione
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Testo completo

cato Eva Gafa'-ricorrente-controComune Reggio Calabria in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Falcomata'-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Reggio Calabrian.3109/2021 depositata il 29/09/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.pc.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 9314/2022Numero sezionale 1034/2026Numero di raccolta generale 12686/2026Data pubblicazione 05/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 30/04/2026Il consigliere delegatoStefania Billi