Decreto — n. 12681/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro3c Iniziative Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Colucci unitamenteall’avvocato Lorenzo Matera-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roman.5701/2021 depositata il 14/12/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 12681/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Testo completo
entante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro3c Iniziative Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Colucci unitamenteall’avvocato Lorenzo Matera-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roman.5701/2021 depositata il 14/12/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.;Numero registro generale 8458/2022Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 12681/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 03/05/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO