Decreto — n. 12680/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcato Andrea Serafinounitamente all’avvocato Antonino Quattrone-ricorrente-controComune di Reggio Calabria in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Cristarella-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di ReggioCalabria n.1280/2022 depositata il 12/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 12680/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
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cato Andrea Serafinounitamente all’avvocato Antonino Quattrone-ricorrente-controComune di Reggio Calabria in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Cristarella-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di ReggioCalabria n.1280/2022 depositata il 12/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 22618/2022Numero sezionale 1031/2026Numero di raccolta generale 12680/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 03/05/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO