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Ordinanza — n. 12665/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority appeal, overturning lower court's dismissal of tax notice against deceased company's former partner.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12665/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the State Attorney General's appeal against the Second Instance Tax Court's decision to dismiss a tax assessment notice. The lower court had declared the notice illegitimate because it was sent to a dissolved company before a specific law took effect, thereby absolving the former partner of liability. The court ruled this reasoning flawed because the notice was correctly served to the individual partner as the person responsible for the company's debts under Article 36 of the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 36 DPR n. 602/1973; Art. 28 D.Lgs. n. 175/2014: A tax assessment notice validly served to a former partner or administrator of a dissolved company remains effective for personal liability, and the lower court's dismissal based on the company's dissolution status constitutes a violation of the law.

Parole chiave

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tax assessment notice dissolved company personal liability former partner administrative dissolution tax authority appeal Cassation review debiti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
civ., dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 edell’art.
Art. 28, comma 4, del d.lgs. 28 novembre 2014, n. 175
28,comma 4, del d.lgs. 28 novembre 2014, n.
Art. 1, comma 199, della l. 29 dicembre 2022, n. 197
Va pregiudizialmente evidenziata l’ammissibilità del ricorso percassazione: invero, a fronte di una sentenza depositata in data24/02/2023 il termine per la sua proposizione sarebbe scaduto in data24/09/2023 ed è stato prorogato di undici mesi ai sensi dell’art. 1, comma199, della l.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n.
Art. 2495 cod. civ.
civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2495 cod. civ., dell’art.
art. 2495 cod. civ
civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2495 cod. civ., dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 3625 del 12/02/2025
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Testo completo

ll’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-controRosafio Gianluigi-intimato-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia n. 505/23/23 depositata il 24/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere Giacomo Maria Nonno.1. Con la sentenza n. 505/23/23 del 24/02/2023, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia (di seguito CGT2) accoglieval’appello proposto da Gianluigi Rosafio avverso la sentenza n. 2733/02/17della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), cheaveva rigettato il ricorso del contribuente nei confronti di un avviso diaccertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamentoriguardava la società cooperativa Ambiente Tecnologia, cancellata dalNumero registro generale 17156/2024Numero sezionale 3589/2026Numero di raccolta generale 12665/2026Data pubblicazione 05/05/2026registro delle imprese in data 15/11/2012, e l’atto impositivo era statonotificato in data 02/01/2015 al sig. Rosafio in quanto socio e responsabilepro quota dei debiti della predetta società.1.2. La CGT2 accoglieva l’appello di Gianluigi Rosafio evidenziando che:a) l’avviso di accertamento era stato illegittimamente notificato allasocietà estinta in data antecedente all’entrata in vigore dell’art. 28,comma 4, del d.lgs. 28 novembre 2014, n. 175, con conseguenteinesistenza dello stesso;

b) il predetto atto impositivo non poteva,pertanto, avere effetti nei confronti dell’ex socio, con assorbimento di ognialtra contestazione.2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza dellaCGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.3. Gianluigi Rosafio restava intimato.4. Con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza del28/11/2025 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per trattazione unitariacon altri ricorsi connessi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente evidenziata l’ammissibilità del ricorso percassazione: invero, a fronte di una sentenza depositata in data24/02/2023 il termine per la sua proposizione sarebbe scaduto in data24/09/2023 ed è stato prorogato di undici mesi ai sensi dell’art. 1, comma199, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, con conseguente tempestività delricorso notificato in data 29/07/2024.2.

Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2495 cod. civ., dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 edell’art. 28 del d.lgs. n. 174 del 2015 (rectius d.lgs. n. 175 del 2014), peravere la CGT2 erroneamente ritenuto l’inesistenza dell’avviso diaccertamento notificato al sig. Rosafio quale socio e amministratore diNumero registro generale 17156/2024Numero sezionale 3589/2026Numero di raccolta generale 12665/2026Data pubblicazione 05/05/2026fatto della società estinta al fine di far valere la sua responsabilità ex art.36 del d.P.R. n. 602 del 1973.2.1.

Il motivo è fondato.2.2. Come si evince dal ricorso, l’avviso di accertamento è statonotificato al sig. Rosafio (nonché ad altri soggetti) quale ex socio eamministratore di fatto di Ambiente Tecnologia, contestandosi la suapersonale responsabilità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.2.3. Tale notificazione al soggetto ritenuto personalmente responsabileè legittima e specificamente richiesta da Cass. S.U. n. 3625 del12/02/2025; la CGT2, pertanto, decidendo in ordine alla inammissibilitàdell’avviso di accertamento notificato alla società estinta ha deciso lacontroversia sulla base di una questione diversa e non oggetto delgiudizio.3.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassatae rinviata alla CGT2 della Puglia, in diversa composizione, per nuovoesame e per le spese del presente procedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli