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Decreto — n. 12644/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12644/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12644/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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fesi dall'avvocatoAndrea Manzi unitamente agli avvocati Joseph Francesco GiacomoBrigandi', Tiziano Ugoccioni-ricorrente-controComune Di Segrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Precetti-controricorrente-controSan Marco S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Giglio unitamenteall’avvocato Luca Arigo'-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milanon.531/2023 depositata il 09/02/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18207/2023Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 12644/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 12644/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Giglio unitamenteall’avvocato Luca Arigo'-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milanon.531/2023 depositata il 09/02/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18207/2023Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 12644/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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compensazione nel fallimento causa di carattere pecuniario spese di sostentamento sostegno finanziario prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

fesi dall'avvocatoAndrea Manzi unitamente agli avvocati Joseph Francesco GiacomoBrigandi', Tiziano Ugoccioni-ricorrente-controComune Di Segrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Precetti-controricorrente-controSan Marco S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Giglio unitamenteall’avvocato Luca Arigo'-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milanon.531/2023 depositata il 09/02/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18207/2023Numero sezionale 1027/2026Numero di raccolta generale 12644/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 30/04/2026Il consigliere delegatoStefania Billi