Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant argued for a review of the tax debt, while the opposing party contended the procedural lapse rendered the appeal invalid. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had expired, necessitating the extinction of the proceedings under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed 40-day period results in the automatic extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
'avvocato PasqualeIannuccilli-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate, rappresentato e difeso dall'avvocato AvvocaturaGenerale Dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado diCampania n.2074/2024 depositata il 22/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 23062/2024Numero sezionale 1025/2026Numero di raccolta generale 12631/2026Data pubblicazione 05/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/04/2026Andreina Giudicepietro