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Ordinanza — n. 12628/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal where lower court ignored formal error due to clear factual context.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12628/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that partially upheld tax claims while dismissing interest and penalties. The lower court found the taxpayer's claim of total estrangement from the property invalid because the tax notice, despite a formal error in the cadastral number, clearly referred to the taxpayer's residence based on prior correspondence and location. The court ruled that this factual context rendered the formal error irrelevant, making the taxpayer's complaint about the decision's motivation unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: A formal error in tax identification is irrelevant when the context of prior correspondence and residence clearly identifies the subject of the tax claim, rendering the taxpayer's complaint about the decision's motivation unfounded.

Parole chiave

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tax appeal dismissal formal error relevance tax motivation review cadastral identification taxpayer estrangement claim stima fiscale immobiliare deduzione delle spese di manutenzione di immobili imposte comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
att.c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 132 c.p.c.
o dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
o dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.
Art. 96 c.p.c.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., inquanto non emergono profili di responsabilità per dolo e colpa grave a caricodella ricorrente.
art. 115 c.p
Deduceva, inoltre, la violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto ilComune non aveva mai specificamente contestato l’errore di individuazionedell’immobile, così ammettendo – a suo parere – l’illegittimità della pretesaimpositiva quanto al suo presupposto.
art. 132 c.p
o dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.
artt. 132 c.p
Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce laviolazione degli artt. 132 c.p.c., 36 del d.lgs.
art. 96 c.p
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., inquanto non emergono profili di responsabilità per dolo e colpa grave a caricodella ricorrente.
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Testo completo

ione Campestri n. 11, rappresentata e difesa dall’Avv.Giovanni Dirindelli del Foro di Siena, elettivamente domiciliata pressol’indirizzo P.E.C. di quest’ultimogiovannidirindelli@pec.ordineavvocatisiena.it-ricorrente-controComune di Vicchio, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Laura Castaldi e Nicola L. De RenzisSonnino del foro di Firenze, elettivamente domiciliato presso lo studiodell’avv. Roberto Luca Lobuono Tajani del foro di Roma-controricorrente-Numero registro generale 4667/2020Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 12628/2026Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaToscana n. 956/05/2019 del 15.04.2019, pubblicata in data 10.06.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere Manuela Cavallo.1.

L’odierna ricorrente Giulietta Mattioli ha impugnato dinanzi alla CTPdi Firenze l’avviso di accertamento n. 71 del 28 gennaio 2016 emesso dalComune di Vicchio (FI) per omessa denuncia della TARSU relativa agli anni2010 e 2011, nella misura di € 311,05, in relazione al fabbricato ubicato nelmedesimo Comune alla Frazione Campestri e censito in catasto con laparticella 1 (così indicata nell’avviso citato) sub. 1 del foglio 104.2. In particolare, in quella sede, la contribuente contestava ilpresupposto dell’atto impositivo, allegando «la sua totale estraneità»rispetto all’immobile, del quale non era stata mai né proprietaria né titolaredi diritto reale, allegando visura catastale relativa al proprio nominativo.3.

Il Comune si costituiva, riconoscendo un errore formalenell’indicazione degli estremi catastali dell’immobile (censito in particella 2piuttosto che 1), ma chiedendo in ogni caso il rigetto dell’impugnazione.4. Il ricorso è stato parzialmente accolto con riguardo a interessimoratori e sanzioni amministrative, ritenendosi per il resto irrilevantel’erronea identificazione catastale dell’immobile (come si è detto, censitoalla particella 2, piuttosto che n. 1, sub. 1 del foglio 104), che risultavaessere il fabbricato ove risiedevano la contribuente e la sua famiglia.

LaCTP, in particolare, riconosceva la fondatezza della pretesa impositiva, inquanto relativa alla differenza tra quanto dovuto - in ragione della superioremetratura dell’immobile - e quanto già versato dalla contribuente.Numero registro generale 4667/2020Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 12628/2026Data pubblicazione 05/05/2026Considerato, in ogni caso, l’errore formale dell’ente impositore, dichiaravafondato il ricorso quanto ad interessi e sanzioni.5. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello lacontribuente, lamentando la contraddittorietà delle motivazioni, poiché ladecisione, da una parte, aveva riconosciuto la legittimità della pretesaimpositiva per la differenza tra somma dovuta e importo versato, dall’altra,tuttavia, aveva dichiarato l’illegittimità delle richieste dell’ente impositorequanto ad interessi e sanzioni, escludendo la “colpa” della debitrice.6.

Deduceva, inoltre, la violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto ilComune non aveva mai specificamente contestato l’errore di individuazionedell’immobile, così ammettendo – a suo parere – l’illegittimità della pretesaimpositiva quanto al suo presupposto. Si doleva, inoltre, del fatto che ladecisione di secondo grado recasse una motivazione meramente apparente,graficamente esistente ma tale da non consentire di comprendere ilpercorso logico seguito dal giudice.7. La CTR della Toscana confermava la decisione di prime cure,ritenendo irrilevante, perché meramente formale, l’errore in cui era incorsoil Comune, tale da non impedire in ogni caso alla contribuente lacomprensione dell’effettivo oggetto della pretesa impositiva, relativa allaabitazione principale della sig.ra Mattioli, anche perchè era già intervenutotra le parti un «precedente carteggio», nel quale appariva univoco ilriferimento a quest’ultima.8.

Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a due motivi,a cui l’ente impositore resiste con controricorso.9. Entrambe le parti hanno depositato memoria.10. Veniva fissata l’adunanza camerale del 25.03.2026 (a seguito dirinvio dall’udienza del 27.02.2026).RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4667/2020Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 12628/2026Data pubblicazione 05/05/20261. Il ricorso è articolato in due motivi.2. Con il primo motivo, la contribuente deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. o dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), c.p.c..2.2.

La ricorrente si duole del fatto che il «precedente carteggio»al quale ha fatto riferimento la decisione di appello non sia, in realtà, maistato prodotto dalla controparte, con la conseguenza che gli elementiprobatori posti a fondamento della decisione risultavano, invero, estranei aquelli acquisiti agli atti del processo e pertanto dovevano ritenersiinutilizzabili.2.3. Viceversa, la ricorrente aveva prodotto una visura catastaledalla quale inequivocabilmente non risultava l’immobile menzionatonell’avviso di accertamento impugnato, visura che doveva essere l’unicodocumento utilizzabile ai fini della decisione.2.4.

Il motivo è infondato.2.5. Risulta, infatti, dallo stesso ricorso, che l’avviso diaccertamento impugnato si riferiva a precedente atto di recupero TARSU n.19 del 02.04.2015, già allegato alle controdeduzioni di primo grado al doc.3 (v. controricorso dell’ente impositore e doc. n. 5 contestualmentedepositato). Questo, a sua volta, non impugnato e divenuto definitivo,contestava alla contribuente «una differenza» tra il dovuto e il versato «giàcomunicata e già utilizzata per la bollettazione dell’anno 2012 tra lasuperficie dichiarata e quella presente alla banca dati dell’Agenzia delTerritorio», sulla base della quale l’ente impositore liquidava il maggiortributo.2.6.

Il precedente «carteggio tra le parti pacificamente riferito alfabbricato ove la contribuente abitava» sulla base del quale la CTR hainferito la riconoscibilità dell’errore occorso all’ente impositoreNumero registro generale 4667/2020Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 12628/2026Data pubblicazione 05/05/2026nell’identificazione catastale del fabbricato al quale si riferiva la pretesaimpositiva era, dunque, presente agli atti.2.7. Appare, dunque, legittima, congrua e logica la motivazioneche ha ritenuto l’errore formale (relativo al numero di particella) irrilevante,in quanto l’avviso si riferiva ad un precedente atto di recupero che, a suavolta, richiamava un versamento di tributo già eseguito dalla contribuentein relazione alla propria abitazione di residenza e una comunicazionepregressa concernente l’anno 2012, per contestare solo una differenza dimetratura, risultante dai dati dell’Agenzia delle Entrate.2.8.

Risulta, pertanto, assolutamente infondata la censura di «unadecisione fondata su prove mai acquisite al processo».3. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce laviolazione degli artt. 132 c.p.c., 36 del d.lgs. 546/1992 e 118 disp. att.c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., lamentando lalaconicità e incomprensibilità della motivazione, tale da potersi consideraremeramente apparente.3.1. Il motivo è infondato.3.2. La motivazione della decisione impugnata appare tale daconsentire di comprendere la ratio decidendi, fondata sulla ritenutairrilevanza di un errore opinato come trascurabile, alla luce di una serie dielementi (pregresso carteggio tra le parti, riferimento ad immobile sito nelmedesimo luogo e ricompreso nello stesso foglio, menzione di imposta giàpagata) che consentivano alla contribuente di comprendere univocamentea quale bene si riferisse la pretesa impositiva.4.

Il ricorso, pertanto, deve essere integralmente rigettato.5. A fronte dell’integrale rigetto del ricorso, le spese di giudizio seguonola soccombenza e si liquidano come da dispositivo.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 4667/2020Numero sezionale 2724/2026Numero di raccolta generale 12628/2026Data pubblicazione 05/05/2026unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, poiché il ricorsoviene rigettato.7.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., inquanto non emergono profili di responsabilità per dolo e colpa grave a caricodella ricorrente. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio, che liquida in complessivi Euro 600 per compensi, oltre Euro200,00 per esborsi ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.03.2026 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla