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Ordinanza Interlocutoria — n. 12578/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax collection case to lower court due to defective notification of hearing to lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12578/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new hearing role because the notification of the hearing notice to the appellant's lawyer was not regularly perfected. The appellant argued for the nullity of the tax collection notice, but the core issue was the failure to properly notify the legal representative. The court ruled that without regular notification, the right of defense is compromised, necessitating a new hearing arrangement.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The Court must ensure regular adversarial proceedings through proper notification; failure to perfect notification to the legal representative requires remand to protect the right of defense.

Parole chiave

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defective notification right of defense tax collection proceedings remand to new role adversarial proceedings

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
L’Agenzia delleEntrate si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, nn.
Art. 156 c.p.c.
3 e 4, c.p.c., la dedotta nullità della cartella di pagamento perinesistenza o invalidità della notificazione a mezzo PEC e per la ritenutanon applicabilità, alla fattispecie, della sanatoria per raggiungimento delloscopo di cui all’art. 156 c.p.c., assumendosi la violazione dell’art.
Art. 3-bis della L. n. 53 del 1994
L’Agenzia delleEntrate si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, nn.
Art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012
53 del 1994 e dell’art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012 (conv.
Artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
art. 156 c.p
3 e 4, c.p.c., la dedotta nullità della cartella di pagamento perinesistenza o invalidità della notificazione a mezzo PEC e per la ritenutanon applicabilità, alla fattispecie, della sanatoria per raggiungimento delloscopo di cui all’art. 156 c.p.c., assumendosi la violazione dell’art.
art. 2697 c.c
artt. 97 Cost
212 del 2000, nonché degli artt. 97 Cost.
art. 115 c.p
art. 132 c.p
3,c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c., deducendosi la nullità dellasentenza impugnata per motivazione meramente apparente e perl’asserita inidoneità dell’apparato argomentativo a rendere percepibilel’iter logico seguito.Con il nono motivo si censura, ai sensi dell’art.

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Testo completo

ato e difeso dall'avvocato Monica Agostino-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania n. 2016/2022depositata il 23/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere Salvatore Leuzzi.Numero registro generale 22738/2022Numero sezionale 3716/2026Numero di raccolta generale 12578/2026Data pubblicazione 04/05/2026Con cartella di pagamento n. 10020190005765820000, notificata allasocietà SINAPSI s.r.l.s. a mezzo PEC in data 27 febbraio 2019, l’Agenziadelle entrate-Riscossione intimava il pagamento dell’importo complessivodi euro 99.468,30, quale iscrizione a ruolo effettuata dall’Agenzia delleentrate a seguito del controllo della dichiarazione relativa all’annod’imposta 2015, in ragione dell’asserito omesso versamento di IVA e IRES.La contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Salerno deducendone, tra l’altro, la nullità per vizi dellanotifica telematica, il difetto di motivazione e la violazione delledisposizioni sul procedimento e sulla trasparenza amministrativa (L. n.212 del 2000 e L. n. 241 del 1990), nonché la mancata sottoscrizione,l’erroneità del calcolo di interessi e accessori e l’indebita richiesta dicompensi di riscossione.

Si costituiva l’Agente della riscossione, chiedendoil rigetto. Con sentenza n. 3488/2019, depositata il 14 novembre 2019, laCTP di Salerno rigettava il ricorso. Avverso tale decisione la societàproponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale dellaCampania, la quale, con sentenza n. 2016/22, depositata il 23 febbraio2022, rigettava il gravame. Avverso tale pronuncia SINAPSI s.r.l.s.propone ricorso per cassazione articolato in nove motivi. L’Agenzia delleEntrate si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, nn. 3 e 4, c.p.c., la dedotta nullità della cartella di pagamento perinesistenza o invalidità della notificazione a mezzo PEC e per la ritenutanon applicabilità, alla fattispecie, della sanatoria per raggiungimento delloscopo di cui all’art. 156 c.p.c., assumendosi la violazione dell’art. 3-bisNumero registro generale 22738/2022Numero sezionale 3716/2026Numero di raccolta generale 12578/2026Data pubblicazione 04/05/2026della L. n. 53 del 1994 e dell’art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012 (conv. conmodif. dalla L. n. 221 del 2012), nonché degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamati nel ricorso), in ragione,tra l’altro, dell’utilizzo di un indirizzo PEC del mittente che si assume nonrisultante dai pubblici elenchi e dell’allegazione dell’atto in formato “.pdf”privo di firma digitale.Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., deducendosi lamancata indicazione, nella cartella, dei criteri di calcolo e della basenormativa relativa a interessi (anche di mora), sanzioni e compensi diriscossione, con conseguente lesione del diritto di difesa.Con il terzo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4,c.p.c., la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990 e della L.n. 212 del 2000, nonché degli artt. 97 Cost. e 2697 c.c., deducendosi lanullità dell’atto per difetto di motivazione e, in particolare, per la mancataallegazione degli atti presupposti (indicati come “comunicazione”prodromica) e la mancata prova della loro notificazione.Con il quarto motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e4, c.p.c., la violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendosil’irregolarità della costituzione e difesa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, in particolare per il dedotto utilizzo di difensore del liberoforo.Con il quinto motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e4, c.p.c., la violazione delle norme che disciplinano il processo tributario, ein particolare degli artt. 16, 16-bis, 22, 23, 25-bis, 32 e 54 del d.lgs. n.546 del 1992, dell’art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005 e dell’art. 115 c.p.c.,deducendosi l’irritualità della costituzione delle controparti (anche inmodalità telematica) e la tardività della costituzione dell’Agente dellariscossione in primo grado e in appello, con conseguenze sul regime dellepreclusioni e sul principio di non contestazione.Numero registro generale 22738/2022Numero sezionale 3716/2026Numero di raccolta generale 12578/2026Data pubblicazione 04/05/2026Con il sesto motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4,c.p.c., la violazione degli artt. 14, 23 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deducendosi l’illegittimità dellapartecipazione dell’Agenzia delle entrate quale intervento volontario,nonché la mancata o tardiva chiamata in causa dell’ente creditore da partedell’Agente della riscossione, con conseguente lesione del diritto di difesa.Con il settimo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e4, c.p.c., la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 3e 33 Cost., in relazione alla regolazione delle spese di lite posta a caricodella contribuente nei confronti delle amministrazioni costituite,deducendosi l’asserita insussistenza dei presupposti per la liquidazione dicompensi in favore di amministrazioni difese da propri funzionari e,comunque, l’illegittimità della condanna alle spese così pronunciata.Con l’ottavo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c., deducendosi la nullità dellasentenza impugnata per motivazione meramente apparente e perl’asserita inidoneità dell’apparato argomentativo a rendere percepibilel’iter logico seguito.Con il nono motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 (in correlazioneai requisiti motivazionali della sentenza), deducendosi la carenza, nellapronuncia impugnata, dell’illustrazione delle critiche mosse e delle ragionidel loro rigetto.2.Rileva preliminarmente il Collegio che, ai fini della trattazione delricorso, occorre assicurare la regolare instaurazione del contraddittoriomediante rituale comunicazione/notificazione dell’avviso di udienza, oltreche alla controricorrente, alla parte ricorrente e, ove del caso, al suodifensore.Dagli atti risulta che l’avviso per l’adunanza del 29 aprile 2026, nonrisultando l’Avv.to Agostino Monica, difensore della ricorrente, più iscrittoNumero registro generale 22738/2022Numero sezionale 3716/2026Numero di raccolta generale 12578/2026Data pubblicazione 04/05/2026al Reginde, è stato indirizzato alla società in persona del liquidatore esocio Federici; tuttavia, l’esame della documentazione di notificazioneacquisita al fascicolo non consente, allo stato, di ritenere con certezzaritualmente perfezionata la notificazione nei confronti del destinatariolegittimato.In particolare, agli atti risultano due relate: nella prima parrebbe darsiricostruire in modo univoco l’esito della notificazione dell’avviso, anche inconsiderazione della mancata sottoscrizione della relata da parte deldestinatario; nella seconda, pure versata in atti e recante data 5 febbraio2026, si dà atto di esito negativo della ricerca del destinatario, nonrinvenuto all’indirizzo indicato, né al citofono, né nella cassetta postale, nésulla base delle informazioni assunte in loco.Ne consegue la necessità di disporre la rinnovazione dell’avviso di udienza,al fine di evitare pregiudizi al diritto di difesa e di assicurare la regolareinstaurazione del contraddittorio.In tale situazione, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, con oneredella Cancelleria di provvedere alla rinnovazione dell’avviso di udienza neiconfronti delle parti ricorrente e controricorrente, nei modi di legge.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleriaprovveda alla rinnovazione dell’avviso di udienza nei confronti delle parti,nei modi di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteGiulia Iofrida