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Ordinanza — n. 12573/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal, vacating lower court's dismissal due to improper application of simplified payment scheme rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12573/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss the case based on a simplified payment scheme. The taxpayer argued the scheme applied to their provisional tax assessment, while the Revenue Office contended it only covered collection agents' debts. The court ruled that the simplified scheme does not extinguish the underlying tax liability or the litigation regarding the original assessment, thereby invalidating the lower court's dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 193/2016; Art. 44, 46 D.Lgs. 546/1992: The simplified payment scheme for collection agents does not extinguish the underlying tax liability or the litigation regarding the original assessment, requiring the continuation of the proceedings.

Parole chiave

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simplified payment scheme tax assessment extinction provisional tax liability collection agent debt tax litigation continuation Regional Tax Commission Cassation Court ruling arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 22/10/2016, n. 193
Con un unico motivo di ricorso, la difesa erariale deduce laviolazione/falsa applicazione dell’art. 6 D.L. 22/10/2016, n. 193 e degli artt.44 e 46 D.
Art. 44 D. Lgs. 546/1992
Art. 46 D. Lgs. 546/1992
Art. 360, first paragraph, number 3 c.p.c.
546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n, 3)c.p.c.La definizione art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/09/2025, n. 25576
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Testo completo

sentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controSs Sanguineti Immobiliare in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della LIGURIA,n. 349/2018 depositata il 27/03/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere Alessio Liberati.1. L’Ufficio del Registro, sulla base di un processo verbale diconstatazione, ha notificato alla società contribuente un avviso diliquidazione con cui ha contestato la mancata registrazione di numerosiNumero registro generale 14382/2019Numero sezionale 3687/2026Numero di raccolta generale 12573/2026Data pubblicazione 04/05/2026contratti, in violazione del D.P.R. n. 131/1986, per gli anni d’imposta dal1993 al 1998.

Ha quindi liquidato maggiori imposte per lire 33.050.000,oltre interessi di mora per lire 5.997.445 e sanzioni per lire 45.043.000.2. La società ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale, che lo ha respinto. Ha indi proposto appello, ma anche laCommissione Tributaria Regionale ha rigettato il gravame.3. La contribuente ha infine proposto ricorso per cassazione e la Cortedi legittimità, con sentenza n. 4580 del 6 marzo 2015, ha respinto i primicinque motivi di ricorso, ha accolto i restanti e ha rinviato la causa alla CTR,demandando a quest’ultima anche la regolazione delle spese.4.

Il giudizio è stato riassunto e la controparte ha riproposto ledoglianze già avanzate in primo grado, mentre l’ufficio erariale si è costituitochiedendo la conferma della legittimità dell’avviso. In sede di rinvio, la CTR,con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato l’estinzione del giudizioper intervenuta definizione agevolata, compensando le spese tra le parti.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.6. L’intimata società non ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso, la difesa erariale deduce laviolazione/falsa applicazione dell’art. 6 D.L. 22/10/2016, n. 193 e degli artt.44 e 46 D. Lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n, 3)c.p.c.La definizione art. 6 D.L. 193/2016 cui ha aderito la società - e sullabase della quale la CTR ha ritenuto estinto il giudizio - riguarda due cartelledi pagamento: la prima (n. 04820050004571612000) aveva per oggettoruoli da accertamento Mod. 750, che nulla hanno avrebbe che vedere conquelle oggetto della presente causa; la seconda (n.04820090024896783000) deriva invece dall’iscrizione a ruolo provvisoriaNumero registro generale 14382/2019Numero sezionale 3687/2026Numero di raccolta generale 12573/2026Data pubblicazione 04/05/2026(nella misura di un terzo) delle somme accertate con l’atto impositivooggetto del presente contendere.Atteso che la definizione agevolata disciplinata dall’art. 6 del D.L.193/2016 riguarda esclusivamente i “carichi affidati agli agenti dellariscossione” - e non anche gli atti impositivi retrostanti ai ruoli oggetto dirottamazione, e quindi non riguarda direttamente le liti pendenti -nell’ipotesi in cui il contribuente rottami il carico contenente un’iscrizione atitolo provvisorio, deve proseguire il giudizio avente ad oggetto l’avviso diaccertamento in esecuzione del quale è stata avviata a titolo provvisorio lariscossione frazionata in pendenza di impugnazione.

Indi, vi è interessedelle parti alla prosecuzione del giudizio e alla decisione nel merito dellacontroversia riguardo alla frazione della pretesa che non è stata definita.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.3. Questa Corte di legittimità ha recentemente affermato che l'art. 6del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, consentela definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal2000 al 2016 e non delle liti tributarie concernenti gli atti impositivi emessidall'Agenzia delle Entrate, rispetto alle quali la cessazione della materia delcontendere è ammessa soltanto quando il carico definito riguarda l'interapretesa tributaria oggetto di causa (Cass. 18/09/2025,n. 25576(Rv. 676523 - 01)).

Nel caso di specie si tratta di definizione agevolatarelativa a esecuzione frazionata, sicché non è coperto l’intero importo dellapretesa.4. Ne consegue che il giudice del gravame ha erroneamentepronunciato l’estinzione del giudizio.5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Liguria in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 14382/2019Numero sezionale 3687/2026Numero di raccolta generale 12573/2026Data pubblicazione 04/05/2026La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteMilena Balsamo