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Ordinanza Interlocutoria — n. 12530/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court case dismissed for remittal due to pending EU preliminary ruling on VAT exemption.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12530/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the State Attorney General's appeal against a lower tax court decision that granted VAT exemption to a massage therapy company. The core issue involved whether the company's tax status remained valid after its sole shareholder was incorporated into a new entity, a question requiring clarification of necessary joinder rules. Consequently, the court deferred the final judgment pending the outcome of a preliminary reference to the Court of Justice of the European Union regarding the validity of the VAT exemption for practitioners registered in the special list.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014: The court must defer judgment when a preliminary question of EU law regarding the extinction of a taxpayer's status and the applicability of VAT exemptions requires resolution by the Court of Justice of the European Union.

Parole chiave

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VAT exemption taxpayer extinction preliminary ruling EU law application tax joinder massage therapy Cassazione remittal esenzione dall'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo erafondato sulla inapplicabilità alla massoterapia dell’esenzione IVA previstadall’art. 10, primo comma, n.
Art. 99 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1285
18, del decreto IVA, dell’art. 99del r.d.
Art. 1, comma 1, lett. c), del d.m. 17 maggio 2002
Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo erafondato sulla inapplicabilità alla massoterapia dell’esenzione IVA previstadall’art. 10, primo comma, n.
Art. 3 del d.m. 29 marzo 2001
17maggio 2002, dell’art. 3 del d.m. 29 marzo 2001, dell’art.
Art. 4, comma 1 della l. n. 42 del 1999
29 marzo 2001, dell’art. 4, comma 1,della l.
Art. 1 della l. 30 dicembre 2018, n. 145
Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo erafondato sulla inapplicabilità alla massoterapia dell’esenzione IVA previstadall’art. 10, primo comma, n.
Art. 28, comma 4, della d.lgs. n. 175 del 2014
e dell’applicazionedell’art. 28, comma 4, della d.lgs.
Art. 267 del TFUE

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5081 del 05/12/2025
Cass. n. 5081 del 05/12/2025).1.2.
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Testo completo

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-controBarbieri Michelangelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Umbria n. 191/01/25 depositata il 28/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere Giacomo Maria Nonno.1. Con la sentenza n. 191/01/25 del 28/07/2025 la Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Umbria (di seguito CGT2) accoglieval’appello proposto da Michelangelo Barbieri, socio accomandatario di MBTherapy s.a.s. di Barbieri Michelangelo C. (di seguito MB), avverso lasentenza n. 190/02/24 della Corte di giustizia tributaria di primo grado diPerugia (di seguito CGT1), che aveva rigettato il ricorso del contribuentenei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF relativo all’annoNumero registro generale 21654/2025Numero sezionale 3649/2026Numero di raccolta generale 12530/2026Data pubblicazione 04/05/2026d’imposta 2019 e concernente il reddito di partecipazione del socio (ilricorso proposto con riferimento al medesimo anno d’imposta dallasocietà, incorporata in Quasar Medical Center s.r.l., pende davanti aquesta stessa Corte con R.G. n. 21654 del 2025).1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo erafondato sulla inapplicabilità alla massoterapia dell’esenzione IVA previstadall’art. 10, primo comma, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633(decreto IVA).2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza dellaCGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.3. Il sig. Barbieri resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10, primo comma, n. 18, del decreto IVA, dell’art. 99del r.d. 12 luglio 1934, n. 1285, dell’art. 1, comma 1, lett. c), del d.m. 17maggio 2002, dell’art. 3 del d.m. 29 marzo 2001, dell’art. 4, comma 1,della l. n. 42 del 1999, del d.m. 27 luglio 2000 e dell’art. 1 della l. 30dicembre 2018, n. 145, per avere la CGT2 erroneamente affermato chel’iscrizione dei tre massofisioterapisti che hanno prestato servizio per MBnell’elenco speciale ad esaurimento di cui al d.m. 9 agosto 2019, attuativodell’art. 1, comma 537, della l. n. 145 del 2018, legittimerebbe la società,ai fini fiscali, a godere dell’esenzione IVA prevista per le professionisanitarie dall’art. 10, primo comma, n. 18, del decreto IVA.1.1.

L’esame del predetto motivo implica la soluzione della questionepregiudiziale, inedita, involgente l’estinzione di MB a seguitodell’incorporazione in Quasar Medical Center s.r.l. e dell’applicazionedell’art. 28, comma 4, della d.lgs. n. 175 del 2014 anche nella presentefattispecie, nonché dell’eventuale esistenza di un litisconsorzio necessariotra MB e i suoi soci, ovvero, quanto meno, tra i soci della stessa societàNumero registro generale 21654/2025Numero sezionale 3649/2026Numero di raccolta generale 12530/2026Data pubblicazione 04/05/2026estinta, già oggetto di ordinanza interlocutoria con rinvio in pubblicaudienza (cfr.

Cass. n. 5081 del 05/12/2025).1.2. Il motivo involge, altresì, la questione oggetto di rinviopregiudiziale del 05/02/2026 sollevata, ai sensi dell’art. 267 del TFUE,dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria; inparticolare, è stato posto il quesito se sia conforme ai principi di dirittodell’Unione europea il disconoscimento del diritto alla esenzione IVA inrelazione alle prestazioni rese da massoterapisti iscritti all’albo speciale adesaurimento successivamente alla data del 17 marzo 1999.1.3. Ne consegue l’opportunità di differire la decisione della presentecontroversia in pubblica udienza e, comunque, all’esito della decisione delTribunale della UE (in causa T-171/26), davanti al quale la causa èincardinata.2.

In conclusione, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per l’eventualetrattazione in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteAngelina-Maria Perrino