Cassation court allows taxpayer appeal against tax irregularity notice, ruling it immediately appealable despite prior inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a second-instance judgment that had declared a tax irregularity notice inadmissible. The taxpayer argued that the notice constituted a claim for tax payment and thus required judicial review. The court held that constitutional principles of administrative good faith and taxpayer protection mandate the immediate appealability of any administrative act conveying a specific tax claim, regardless of its formal status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 97, 24, 53 Cost.: Although the D.Lgs. n. 546/1992 lists specific appealable acts, constitutional principles require that any administrative act conveying a specific tax claim to the taxpayer be immediately appealable before the tax judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
procura speciale allegata alricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, ,– intimata –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Lombardia – sez. n. 9 – n. 434/2024, depositata l’8febbraio 2024;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 9 gennaio 2026 dal consigliere relatore dott.Valentino Lenoci;Numero registro generale 19968/2024Numero sezionale 121/2026Numero di raccolta generale 12485/2026Data pubblicazione 04/05/20261.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Milanonotificava a Raimondi Alessandra comunicazione di irregolaritàn. 0021481418071, emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, inerente alla dichiarazione integrativapresentata per l’anno d’imposta 2017.Con tale comunicazione l’Ufficio, in particolare, disconosce lesomme chieste a rimborso nel quadro RX, per complessivi €1.223.907, e le imposte a credito indicate nel quadro RS, per€ 1.712.346, della dichiarazione dei redditi integrativapresentata in data 1° dicembre 20192.
Avverso la comunicazione di irregolarità in questione lacontribuente proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Milano la quale, con sentenza n.861/2022, pubblicata il 24 marzo 2022, lo dichiaravainammissibile, ritenendo l’atto in questione non impugnabile,con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese legali.3. Interposto gravame da Raimondi Alessandra, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – sez. n.9, con sentenza n. 43472024, pronunciata l’11 luglio 2023, edepositata in segreteria l’8 febbraio 2024, rigettava l’appello,condannando la contribuente alla rifusione delle spese delsecondo grado di giudizio.4.
Avverso tale ultima sentenza propone ricorso percassazione Raimondi Alessandra, sulla base di un unico motivo(ricorso notificato il 9 settembre 2024).L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.5. Con decreto del 13 ottobre 2025 veniva fissata per ladiscussione l’adunanza camerale del 9 gennaio 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.R.G. N. 19968/2024 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 19968/2024Numero sezionale 121/2026Numero di raccolta generale 12485/2026Data pubblicazione 04/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con l’unico motivo di ricorso Raimondi Alessandraeccepisce “violazione e falsa applicazione di legge”, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che la sentenza impugnataerroneamente aveva ritenuto la comunicazione di irregolaritàex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 atto non impugnabile, inquanto trattavasi comunque di atto con il quale l’Erario portavaa conoscenza del contribuente la propria pretesa impositiva.2. Il motivo è fondato.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in temadi impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria,nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nelD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, i principi costituzionali di buonandamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela delcontribuente (art. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscerel'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore cheportino, comunque, a conoscenza del contribuente una benindividuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delleconcrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senzanecessità di attendere che la stessa si vesta della formaautoritativa di uno degli atti dichiarati espressamenteimpugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione vaproposta davanti al giudice tributario, in quanto munito digiurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvoltasi controversa di uno specifico rapporto tributario.
Ne consegueche anche la comunicazione di irregolarità D.P.R. n. 600 del1973, ex art. 36-bis, comma 3, portando a conoscenza delcontribuente una pretesa impositiva compiuta, èR.G. N. 19968/2024 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 19968/2024Numero sezionale 121/2026Numero di raccolta generale 12485/2026Data pubblicazione 04/05/2026immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario»(Cass. 24 febbraio 2022, n. 6267; v. anche Cass. 19 febbraio2016, n. 3315; Cass. 11 maggio 2012, n. 7344).Ne consegue che erroneamente la Corte territoriale haconfermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui hadichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo originario.3.
Il ricorso deve quindi essere accolto; la sentenzaimpugnata deve dunque essere cassata con rinvio, per nuovogiudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederàanche alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione,anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, 9 gennaio 2026.Il Presidente(Dott.
Maria Luisa De Rosa)R.G. N. 19968/2024 4Cons. est. Valentino Lenoci