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Ordinanza — n. 12480/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes second-instance tax ruling due to lack of necessary joinder of the tax office.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12480/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the second-instance tax court judgment and remanded the case for a new trial. The taxpayer had successfully challenged payment notices for unpaid taxes and penalties, but the tax agency appealed citing procedural defects. The court found the lower court violated mandatory joinder rules because the necessary co-litigant (the tax office) had not been properly notified of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 53, comma 2 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The appeal must be filed against all parties who participated in the first instance; failure to notify a necessary co-litigant renders the appeal judgment void due to lack of necessary joinder.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary joinder tax appeal procedure litisconsorzio necessario notification defect remand for retrial tax agency co-litigant Cassazione quashing

Disposizioni normative citate

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Art. 53, comma 2 d.lgs. n. 546/1992
(comeobbligatoriamente previsto dalle vigenti né nei confrontidell’Agenzia delle Entrate, né nei confronti dell’Agenzia delleEntrate-Riscossione, entrambi contradditori necessari nelprocedimento di appello.Conseguentemente, risulta violato l’art. 53, comma 2, d.lgs.n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
546, in relazione all’art. 360,comma 1, n.
Art. 139 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
Art. 60, comma 1, lett. e) d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
139 e 140 c.p.c., nonché dell’art. 60,comma 1, lett.

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Testo completo

Portoghesi n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege,– ricorrente –ControKORZHYK YULIYAAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE– intimate –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia – sez. n. 20 – n. 4478/2022,depositata il 17 novembre 2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 9 gennaio 2026 dal consigliere relatore dott.Valentino Lenoci;Numero registro generale 8484/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 12480/2026Data pubblicazione 04/05/20261.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, in data 29gennaio 2020, a Korzhyk Yuliya, già titolare della dittaindividuale “Dagistyle Korzhyk Yuliya, le intimazioni dipagamento n. 068 2018 90277776 76 000 del 31 agosto 2018e n. 068 2019 90091631 07 000 del 15 febbraio 2019, dianalogo contenuto, con le quali la invitava ad effettuare ilpagamento di:a) cartella di pagamento n. 06820140087936226000,notificata in data 1° dicembre 2014, avente ad oggettol’omesso versamento del Canone Rai anno 2011 con relativisanzioni ed interessi, per un importo pari ad € 95,16 esclusidiritti di notifica;b) cartella di pagamento n. 06820150085337360000,notificata in data 3 novembre 2015, avente ad oggettol’omesso versamento di sanzioni relative all’anno d’imposta2009, per un importo pari ad € 23.752,29 esclusi diritti dinotifica;c) avviso di addebito n. 36820150008254911000, notificato indata 21 novembre 2015, avente ad oggetto l’omessoversamento di somme aggiuntive relative al tardivo pagamentodi contributi IVS in misura fissa o entro il minimale, per unimporto pari ad € 16,61 esclusi diritti di notifica;d) avviso di accertamento n. T9PCO01133/2014, notificato indata 29 dicembre 2014, avente ad oggetto l’omessoversamento di IVA, IRAP, IRPEF e addizionali con interessi esanzioni, relativamente all’anno d’imposta 2009, per unimporto complessivo pari ad € 13.472,22 esclusi diritti dinotifica.R.G.

N. 8484/2024 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 8484/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 12480/2026Data pubblicazione 04/05/20262. Avverso tali intimazioni di pagamento Korzhyk Yuliyaproponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Lecco la quale, con sentenza n. 51/2021,pubblicata l’8 marzo 2021, lo rigettava.3. Interposto gravame dalla contribuente, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n.4478/2022, pronunciata il 27 maggio 2022, e depositata insegreteria il 17 novembre 2022, accoglieva l’appello,annullando gli avvisi di intimazione impugnati, e compensandole spese di entrambi i gradi di giudizio.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 15 aprile 2024).L’Agenzia delle Entrate – Riscossione e Korzhyk Yuliya sonorimasti intimati.5. Con decreto del 13 ottobre 2025 è stata quindi fissata perla discussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanzain camera di consiglio del 9 gennaio 2026, ai sensi degli artt.375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a duemotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entratededuce violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 27 e 17d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.Rileva, in particolare, che la sentenza di secondo grado eranulla per violazione del litisconsorzio necessario, non avendorilevato, la C.G.T. 2, la mancata notifica dell’atto di appelloR.G.

N. 8484/2024 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 8484/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 12480/2026Data pubblicazione 04/05/2026all’Ufficio, che quindi non ha potuto partecipare al relativogiudizio.1.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione e falsaapplicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., nonché dell’art. 60,comma 1, lett. e), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva l’Ufficio ricorrente che la sentenza impugnata avevaerroneamente ritenuto non correttamente notificati gli attipresupposti rispetto alle intimazioni di pagamento impugnate,che invece erano stati regolarmente notificati secondo leregole vigenti ratione temporis.2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è fondato.Come si evince dalle risultanze dell’interrogazione degli attidepositati nel fascicolo telematico del giudizio, non vi è provadell’avvenuta notifica dell’atto di appello a mezzo p.e.c. (comeobbligatoriamente previsto dalle vigenti né nei confrontidell’Agenzia delle Entrate, né nei confronti dell’Agenzia delleEntrate-Riscossione, entrambi contradditori necessari nelprocedimento di appello.Conseguentemente, risulta violato l’art. 53, comma 2, d.lgs.n. 546/1992, a mente del quale il ricorso in appello deveessere proposto «nei confronti di tutte le parti che hannopartecipato al giudizio di primo grado».Non essendo stato rispettato il litisconsorzio necessario nelgiudizio di appello, il ricorso deve quindi essere accolto, conla cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per nuovogiudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoR.G.

N. 8484/2024 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 8484/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 12480/2026Data pubblicazione 04/05/2026della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederàanche alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.3. Il secondo motivo resta assorbito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione,cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, anche per la regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 9 gennaio 2026.Il Presidente(Dott.

Maria Luisa De Rosa)R.G. N. 8484/2024 5Cons. est. Valentino Lenoci