Italian court remands case to EU Court on VAT exemption for physiotherapists post-1999.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation remanded the case to another docket pending the ruling of the Court of Justice of the European Union. The lower court had referred a question regarding the EU law compatibility of denying VAT exemption to physiotherapists who joined special lists after March 1999. The court decided to stay the proceedings because the European Court's interpretation is necessary to resolve the dispute on VAT applicability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, n. 18, d.P.R. n. 633 del 1972; Art. 267 TFUE: The national court must refer a question to the Court of Justice of the European Union when the interpretation of EU law is necessary to resolve the dispute on VAT exemption for specific professional categories.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
presentato edifeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-ricorrente-controMASSIMIANI SERGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNIRANALLI-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOdell’UMBRIA n. 229/2025 depositata il 19/08/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dallaConsigliera Raffaella Brogi.Rilevato che:1. Il presente contenzioso si incentra sull’interpretazione dell’art. 10, n.18, d.P.R. n. 633 del 1972 e, in particolare, sulla spettanza (o meno)dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, per le prestazioni diNumero registro generale 21924/2025Numero sezionale 3655/2026Numero di raccolta generale 12456/2026Data pubblicazione 04/05/2026massofisioterapia eseguite da Massimiani Sergio (diplomatosi dopo il 1999e iscritto nell’elenco speciale a esaurimento di cui all’art. 1, comma 537,legge n. 145 del 2018), con riferimento all’anno d’imposta 2017, oggettodi un avviso di accertamento con il quale è stata recuperata l’IVA.2.
In particolare, la Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Umbria, con la sentenza n. 229/2025 depositata in data 19/08/2025,ha accolto l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n.311/2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado diPerugia aveva respinto il ricorso proposto contro l’avviso di accertamentoimpugnato.3. La CGT2 - ripercorsa l’evoluzione normativa della professione dimassofisioterapista, che, in sintesi, prevedeva, fino alla riforma attuatacon l’art. 4 legge 26/02/1999, n. 42 il titolo rilasciato in esito a un corsoabilitante, equipollente, ove rilasciato entro il 17/03/1999, al diplomauniversitario, divenuto necessario per l’esercizio della professione erichiamato il testo dell’art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633 del 1972,nonché dell’art. 99 TULS (contenente un’elencazione degli ausiliari nonesaustiva, nonché CGUE 27/04/2006 n. 443/4-444/4 – ha evidenziato cheil contribuente, diplomatosi il 7 luglio 2012 (diploma triennale riconosciutodalla Regione Umbria), è pacificamente iscritto all'elenco speciale adesaurimento di cui all'art.1, comma, 537 legge 145/2018.
Tale elenco hafinalità sanante in considerazione delle criticità emerse e degli affidamentiingenerati nei professionisti del settore.3.1. Afferma, quindi, che: «anche a voler inquadrare la figura delmassofisioterapista tra quelle degli operatori di interesse sanitario (e nondelle professioni sanitarie) i massofisioterapisti iscritti negli elenchi specialiad esaurimento di cui all'art. 5 d.m. 9 agosto 2019 hanno conseguito iltitolo quando tale figura, in un contesto temporale segnato da normativenon sempre chiare e intellegibili, era allineata alla categoria tipologicadelle professioni sanitarie, ed hanno maturato una qualificata esperienzaNumero registro generale 21924/2025Numero sezionale 3655/2026Numero di raccolta generale 12456/2026Data pubblicazione 04/05/2026in conformità all'originario titolo.
Il Legislatore ha, quindi, intesodiversificare la disciplina dei massofisioterapisti di cui all'art. 5 d.m. cit. daquella dei massofisioterapisti che non sono in possesso dei requisiti perl'iscrizione a detto elenco, ampliando, quindi, in via eccezionale ederogatoria, l'ordinaria attitudine abilitativa del diploma, capace diintercettare ancora gli sbocchi professionali garantiti nel previgenteordinamento (ex multis T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 20/12/2022,n.17145).»4. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso in cassazione con un motivo.5.
Il contribuente ha resistito con controricorso.Considerato che:1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha denunciato laviolazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, legge n. 42 del1999, nonché dei D.M. 22.7.2000, D.M. 29.3.2001, D.M. 17.5.2002 edell’art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633 del 1973 [1972], in relazioneall'articolo 360, comma 1, n. 3), c.p.c.2. Occorre rilevare che la Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Umbria, con ordinanza 05/06/2025, ha fatto un rinvio ex art. 267TFUE al Tribunale dell’Unione europea, al fine di porre la questione se siaconforme ai principi di diritto unionale il disconoscimento del diritto allaesenzione IVA in relazione alle prestazioni rese da massoterapisti iscrittiall’albo speciale ad esaurimento successivamente alla data del 17 marzo1999.3.
Il collegio – rilevato che la questione sulla quale il giudice europeo èstato chiamato a pronunciarsi può incidere sulle questioni da trattare nelpresente giudizio - ritiene opportuno disporre il rinvio della causa ad altroruolo, in data successiva alla pronuncia del Tribunale dell’Unione europea. P.Q.MNumero registro generale 21924/2025Numero sezionale 3655/2026Numero di raccolta generale 12456/2026Data pubblicazione 04/05/2026rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla pronuncia delTribunale dell’Unione europea sulla questione posta dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Umbria, con l’ordinanza 05/06/2025(causa T-171/26, Meori).Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteAngelina-Maria Perrino