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Ordinanza — n. 12395/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against Regional Tax Commission for denying TASI liability to property owner when tenant holds the building.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12395/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the municipality's appeal against the Regional Tax Commission's decision to exempt the Consorzio from TASI payments. The Commission had rejected the Consorzio's claim that it was liable for taxes on an apartment held by Solofra Service s.r.l., arguing the Consorzio lacked passive subjectivity. The court ruled that under the 2013 Stability Law, the owner remains jointly liable with the tenant, who must pay a portion of the tax, thereby invalidating the Commission's total exemption.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 669, 671 ss., 681, legge n. 147/2013; The owner of an immovable property remains jointly liable for the TASI tax even when the property is held by a third party, who must pay a percentage of the total amount.

Parole chiave

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TASI tax liability property ownership tenant possession joint tax obligation Regional Tax Commission Cassation appeal immovable property

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 669, 671 ss., 681, legge n. 147/2013
Con un unico motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1, commi 669, 671 ss.
Art. 1140 c.c.
e 681, legge n.147/2013, nonché dell’art. 1140 c.c., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ.
1140 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, num.
art. 1140 c.c
e 681, legge n.147/2013, nonché dell’art. 1140 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

nte -controCONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DIAVELLINO, rappresentato e difeso dall’ avvocato Maurizio Carrabba- controricorrente -avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLACAMPANIA n. 2777/2022, pubblicata il 22/3/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/3/2026 dalConsigliere CARMELA ROMANO.Con sentenza n. 2777/2022, pubblicata il 22/3/2022, la CommissioneTributaria Regionale della Campania, in parziale accoglimento dell’appelloNumero registro generale 15132/2022Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 12395/2026Data pubblicazione 03/05/2026del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Avellino, ha accolto ilricorso del Consorzio avverso l’avviso di accertamento n. 116, dell’importodi euro 18.807,00, emesso dal Comune di Solofra, per mancatopagamento della TASI relativa all’anno 2016, limitatamente all’immobiledetenuto dalla Solofra Service s.r.l., mentre lo ha respinto con riguardoagli altri immobili (“indicati ai progressivi da 5 a 19 della tabella allegataall’avviso”).Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune diSolofra, sulla base di un motivo, mentre il Consorzio per l’Area di SviluppoIndustriale di Avellino resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1, commi 669, 671 ss. e 681, legge n.147/2013, nonché dell’art. 1140 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto il Consorziocarente di soggettività passiva rispetto all’immobile detenuto dalla SolofraService s.r.l.1.1. Il motivo è fondato.1.2. La TASI — vale a dire la Tassa sui Servizi Indivisibili del Comune,ovvero tutti quei servizi che l’ente eroga a beneficio dei cittadini cheabitano nel territorio comunale e che sono in qualche modo legatidirettamente o indirettamente ai loro immobili — è stata istituita dallalegge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e, a differenza dell’IMU, ècaratterizzata da un più stretto legame con la detenzione del bene anzichécon la proprietà.1.3.

I soggetti passivi della TASI, disciplinati nei commi da 671 a 674 e681 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, sono coloro che possiedono odetengono a qualsiasi titolo fabbricati, aree scoperte nonché edificabili.1.4. Ai sensi del comma 671, infatti, “La TASI è dovuta da chiunquepossieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al commaNumero registro generale 15132/2022Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 12395/2026Data pubblicazione 03/05/2026669”; il successivo comma 681 dispone che “nel caso in cui l'unitàimmobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto realesull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari diun'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nellamisura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicandol'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta daltitolare del diritto reale sull'unità immobiliare”.1.5. Nel caso di specie, pacifico il conferimento da parte del Consorzio,in qualità di proprietario, della “disponibilità” dell’immobile alla SolofraService s.r.l., che ne ha acquisito la detenzione sin dal 1997, l’onereimpositivo sarebbe dovuto ricadere, secondo la percentuale indicata nelregolamento comunale (tra il 70 ed il 90%), sul Consorzio, ai sensidell’art. 1, comma 681, l. cit. (cfr.

Cass. 3547/2026).1.6. Ebbene, a tali norme non si è conformata la sentenza impugnata,laddove ha ritenuto che il Consorzio non fosse tenuto al pagamento dellaTASI in alcuna misura.2. Il ricorso va, quindi, accolto, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 marzo 2026.Il Presidente