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Ordinanza — n. 12370/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling declaration obligation exists regardless of investment fruitfulness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12370/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision, overturning the lower court's ruling. The agency argued that the Regional Court incorrectly exempted the taxpayer from declaring foreign investments solely because they were unprofitable. The court held that the statutory obligation to declare monetary transfers exists independently of the investments' fruitfulness, placing the burden of proving non-fruitfulness on the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 167/1990; The obligation to declare monetary transfers in tax returns exists independently of the investments' fruitfulness, with the burden of proving non-fruitfulness resting on the taxpayer.

Parole chiave

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tax declaration obligation unprofitable investments monetary transfers presumption of fruitfulness tax fraud penalties foreign assets disclosure burden of proof taxpayer irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 167/1990
167/1990 e falsa applicazione dell’art. 6, comma 4, dellalegge 212/2000».
Art. 5 comma 2 d.l. 167/1990
Art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.
Ciò posto, con il primo motivo l’Ufficio lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14/06/2018, n. 15608
Cass. 23/03/2025, n. 7689
Cass. 01/07/2024, n. 18071
Cass. 18/01/2022, n. 1324
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Testo completo

za della Commissione tributaria regionale delVeneto, Sezione Staccata di Mestre, n. 874/01/2015, depositata indata 19 maggio 2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2026dal Consigliere Giuliano Tartaglione.1. L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente l’atto n.T6XIRLM0019/2013, con il quale venivano irrogate sanzioni percomplessivi Euro 41.622,50, per l’omessa indicazione, nelledichiarazioni dei redditi degli anni dal 2007 al 2010, delleNumero registro generale 502/2016Numero sezionale 3510/2026Numero di raccolta generale 12370/2026partecipazioni in società estere, sulla base del disposto di cui all’art.Data pubblicazione 03/05/20265, comma 2, d.l. n. 167/1990.Il ricorrente impugnava l’atto innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Treviso deducendo, per quanto ancora quirilevi, la sua illegittimità, stante l’inapplicabilità degli artt. 4 e 6 d.l.167/1990 essendo i finanziamenti infruttiferi e gli atti relativi già inpossesso dell’A.F.La CTP rigettava il ricorso ritenendo sussistente l’obbligo didichiarazione in capo al contribuente.2.

Il ricorrente proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale del Veneto, Sezione Staccata di Mestre,affidandosi a cinque motivi.La CTR accoglieva il gravame sulla base di tre distinte rationesdecidendi:

a) le movimentazioni di danaro erano sempre avvenutetramite bonifici sul c/c bancario, per cui non poteva trovareapplicazione l’art. 2 d.l. 167/1990;

b) l’A.F. era già in possesso ditutte le informazioni che riguardavano le dette movimentazioni; c)gli investimenti erano infruttiferi e la diversa indicazione fornitadall’ADE (nella circolare n. 45E del 10/10/2009) circa l’obbligo didichiarare anche gli investimenti infruttiferi poteva valere solo dalladata della detta circolare. Le prime due rationes erano valevoli pertutti e quattro gli anni in contestazione, la terza unicamente per i treanni antecedenti al 2010.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi.

Il contribuente haresistito con controricorso, eccependo, preliminarmente,l’inammissibilità del ricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 24 aprile 2026.Il contribuente ha depositato, in data 14-15 aprile 2026,memoria ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va delibata l’eccezione, sollevata dalcontribuente, di inammissibilità del ricorso erariale stante la mancataNumero registro generale 502/2016Numero sezionale 3510/2026Numero di raccolta generale 12370/2026contestazione di tutte le rationes decidendi, in particolare della terza.Data pubblicazione 03/05/2026Il difensore della parte privata sostiene che, al di là del dato letterale,l’ultima ratio decidendi faccia ‘leva sulla tutela dell’affidamento delcontribuente, e sull’insussistenza dei presupposti della punibilità’l’indicazione degli investimenti infruttiferi.L’eccezione è infondata perché muove da un presuppostoerrato, ovvero la perimetrazione della terza ratio decidendi sullatutela dell’affidamento del contribuente.Osserva, di contro, la Corte che dalla lettura complessiva della(articolata) sentenza della CTR emerge chiaramente che la terzaratio decidendi attiene all’applicazione dell’art. 4 d.l. 167/1990.

Inparticolare, dopo aver affermato che l’art. 2 d.l. cit. è rivolto,contrariamente a quanto sostenuto dell’Ufficio, agli investitori chenon si fossero serviti dei circuiti bancari nazionali per le loromovimentazioni di danaro (pagg. 7-8 della sentenza, prima ratio,ripresa a pag. 9), e che nella specie l’A.F. aveva già a disposizionele informazioni relative alle movimentazioni (pag. 7, seconda ratio,ripresa a pag. 9), afferma che un ‘ulteriore motivo di perplessità’consiste nell’avere l’Ufficio posto a base del suo operato la Circolaren. 45E del 10/10/2009, a mente del quale andavano dichiarati anchegli investimenti infruttiferi (pagg. 7-8, terza ratio, valevole solo pergli anni precedenti al 2010, ripresa a pag. 9).2.

Ciò posto, con il primo motivo l’Ufficio lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione degli artt. 1, 4e 5 del D.L. 167/1990 e falsa applicazione dell’art. 6, comma 4, dellalegge 212/2000». La doglianza impinge le prime due rationes suprariportate: l’ADE contesta, in primo luogo, che sia errata l’esclusionedell’obbligo dichiarativo di cui all’art. 4 cit. in capo ai soggetti che siavvalgono degli intermediari di cui all’art. 1 d.l. cit., esclusione nonevincibile dal dato normativo; gli obblighi incombenti sugli uni (icontribuenti) e sugli altri (gli intermediari) avrebbero, infatti, unoggetto ed un’ampiezza completamente diversi, sicché nonNumero registro generale 502/2016Numero sezionale 3510/2026Numero di raccolta generale 12370/2026sarebbero sovrapponibili né alternativi.

In secondo luogo, parimentiData pubblicazione 03/05/2026errata sarebbe la conclusione in termini di esclusione dell’obbligodichiarativo per essere i dati rilevanti ai fini del quadro RW già inpossesso dell’A.F. sia perché in forza delle comunicazioni di cuiall’art. 1 l’Ufficio viene a conoscenza solo delle specifiche operazioniindicate nella norma sia perché gli intermediari tenuti ad assolverel’obbligo di cui all’art. 1 cit. sono solo quelli aventi sede in Italia.2.1. Il motivo è fondato sotto entrambi i profili denunciati.Ed invero, come osservato da questa Corte, l'obbligo didichiarazione di cui al all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 167/1990,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227/1990 (nel testovigente ratione temporis), relativo agli investimenti e le attività dinatura finanziaria all'estero, riguarda tutte le somme di denaro,anche se provento di reato, depositate su conti correnti di bancheestere e ciò in quanto l'art. 6 del medesimo decreto-legge prevede -con presunzione iuris tantum (e, quindi, superabile da provacontraria da fornirsi dal contribuente «entro sessanta giorni dalricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delleimposte») - la fruttuosità (al tasso ufficiale medio di sconto vigentein Italia nel relativo periodo d'imposta) delle somme depositateall'estero e, quindi, la loro conseguente redditività fiscale (Cass.14/06/2018, n. 15608).Conseguentemente, sussisteva per il contribuente l’obbligo diindicare, in dichiarazione, i trasferimenti di denaro in questione,indipendentemente dalla circostanza che questi fossero avvenutimediante banche (sull’esistenza dell’obbligo dichiarativo in capo almero cointestatario di un conto corrente bancario estero, v.

Cass.23/03/2025, n. 7689).Inoltre, si è pure precisato che l’obbligo di dichiarazione inquestione prescinde dalla eventuale pregressa trasmissione di datiall’Amministrazione finanziaria, in quanto ha la funzione diconsentire ed agevolare il controllo proprio sulle dichiarazioni deiredditi (Cass. 01/07/2024, n. 18071).Numero registro generale 502/2016Numero sezionale 3510/2026Numero di raccolta generale 12370/20263. Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta, ancora in relazioneData pubblicazione 03/05/2026all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione degli artt. 4, 5e 6 del d.l. 167/1990» per avere la CTR erroneamente escluso incapo al contribuente l’obbligo di compilare il quadro RW in ragionedel carattere infruttifero degli investimenti posseduti.

L’art. 6 fissa lapresunzione di fruttuosità delle attività finanziarie, salva la provacontraria del contribuente. Irrilevanti sarebbero, al fine di escludereil detto obbligo, le circolari emesse nel tempo in materia dall’Agenzia.3.1. Il motivo è fondato.3.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (daultimo Cass. 18071/2024 cit.) l’obbligo di indicare, in dichiarazione,i trasferimenti di denaro sussiste indipendentemente dalla lorofruttuosità.L'operatività della presunzione prevista dall’art. 6 cit. comportache la disponibilità valutaria o di denaro sia collegata alla naturalefecondità di tali beni (gli interessi sono frutti naturali del denaro) eche tale fruttuosità esiste (si presume esistente) fino al momento incui si dimostri il contrario (presunzione relativa), ovvero che quelladata disponibilità finanziaria non produce frutti (Cass. 18/01/2022,n. 1324).È evidente, dunque, che la prova contraria incombe sulcontribuente il quale, con la controprova, può evitare la ripresa atassazione dei frutti pecuniari di cui all'art. 6 d.l. cit.4.

In conclusione, il ricorso va integralmente accolto, lasentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Veneto, Sezione Staccata di Mestre,in altra composizione, perché provveda al nuovo esame inconformità ai principi esposti ed alla liquidazione delle spese dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, SezioneNumero registro generale 502/2016Numero sezionale 3510/2026Numero di raccolta generale 12370/2026Staccata di Mestre, in diversa composizione, per nuovo esame eData pubblicazione 03/05/2026perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2026.Il PresidenteMaria Luisa De Rosa