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Ordinanza Interlocutoria — n. 12359/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to Sezioni Unite regarding new penal acquittal effect in tax proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12359/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court remanded the case to the Sezioni Unite for a ruling on the new statutory effect of a final penal acquittal in tax litigation. The lower court found the tax authority's decision flawed because it relied solely on the existence of penal sentences without verifying their specific content and legal effect under the newly enacted law. Since the outcome depends on the interpretation of this novel provision by the highest court, the case was sent back for a binding decision.

Regesto Legislator

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Art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000; Art. 374, comma 2, c.p.c.: The court establishes that when a recent legislative amendment creates significant interpretative doubts regarding the effect of a final penal acquittal in tax proceedings, the case must be remitted to the Sezioni Unite for a ruling of general importance.

Parole chiave

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final penal acquittal tax proceedings effect Sezioni Unite remand new legislative provision judicial interpretation doubt tax administrative penalty procedural remand

Disposizioni normative citate

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Art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000
74/2000, in relazione aimedesimi fatti materiali oggetto dell’accertamento.La Corte territoriale riteneva applicabile alla fattispecie l’art. 21-bis D.Lgs.74/2000, introdotto dall’art.
Art. 1 D.Lgs. n. 87/2024
34538; Cass. 17 febbraio 2026, n.
Art. 374, comma 2, c.p.c.
5714, conla quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., larimessione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazionealle Sezioni Unite, trattandosi di questione di massima di particolareimportanza.
Art. 42 D.P.R. 600/1973
Art. 7 Law n. 212/2000
2 D.Lgs. 74/2000, in relazione aimedesimi fatti materiali oggetto dell’accertamento.La Corte territoriale riteneva applicabile alla fattispecie l’art.
art. 42 d.P.R. 600/1973
art. 2 D.Lgs. 74/2000
1565/2023 e n.641/2022), entrambe irrevocabili, che avevano assolto la contribuenteAscani Lorena dal reato di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000, in relazione aimedesimi fatti materiali oggetto dell’accertamento.La Corte territoriale riteneva applicabile alla fattispecie l’art.
art. 21-bis D.Lgs.74/2000
74/2000, in relazione aimedesimi fatti materiali oggetto dell’accertamento.La Corte territoriale riteneva applicabile alla fattispecie l’art. 21-bis D.Lgs.74/2000, introdotto dall’art.
art. 287 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30814/2024
Cass. n. 23570/2024
Cass. n. 34406/2024
Cass. n. 50/2026
Cass. n. 34538/2025
Cass. n. 3512/2026

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Testo completo

ppresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controAscani Lorena, In Liquidazione 3p Pellami Srl in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado delleMarche n. 793/2024 depositata il 18/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere Salvatore Leuzzi.Numero registro generale 11216/2025Numero sezionale 1877/2026Numero di raccolta generale 12359/2026Data pubblicazione 03/05/2026La controversia trae origine dagli avvisi di accertamento emessidall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo nei confrontidella società 3P Pellami s.r.l. in liquidazione, relativi agli anni d’imposta2011 e 2012, con i quali l’Ufficio contestava l’utilizzo di fatture emesse datre società campane – Nerone s.r.l., Leather Star s.r.l. e Kony s.r.l.

–ritenute mere “cartiere”, in quanto prive di struttura e mezzi, così daintegrare, secondo l’Ufficio, operazioni oggettivamente inesistenti.In conseguenza del maggior reddito d’impresa accertato nei confronti dellasocietà, l’Ufficio notificava due ulteriori avvisi alla socia e legalerappresentante Ascani Lorena, titolare del 64% delle quote sociali, per latassazione di utili extracontabili presuntivamente distribuiti negli stessianni, nonché due avvisi alla società in qualità di sostituto d'imposta per leritenute relative ai soci di minoranza.La società e la contribuente proponevano distinti ricorsi alla CommissioneTributaria Provinciale di Ascoli Piceno, deducendo – per quanto qui rileva –l’illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell’art. 42 deld.P.R. 600/1973, atteso che gli atti richiamati nella motivazione (inparticolare gli esiti delle indagini svolte sui fornitori campani) non eranostati allegati né riprodotti nel loro contenuto essenziale, sicché non ne eraconsentita la conoscenza.La CTP, con sentenza n. 249/2018, previa riunione dei ricorsi, accoglievaintegralmente le impugnazioni, ritenendo assorbenti le censure di nullitàdegli atti per violazione dell’obbligo motivazionale, sul presuppostodell’omessa allegazione degli atti d’indagine effettuati presso i fornitoriritenuti fittizi.

Venivano conseguentemente annullati sia gli avvisi emessinei confronti della società, sia quelli emessi nei confronti della socia e dellasocietà quale sostituto d’imposta.Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva appello allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, censurando laNumero registro generale 11216/2025Numero sezionale 1877/2026Numero di raccolta generale 12359/2026Data pubblicazione 03/05/2026ritenuta violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 7 della legge n.212/2000. Le contribuenti resistevano con controdeduzioni e proponevanoappello incidentale subordinato.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con sentenza n.793/2024, confermava la decisione della CTP ma con motivazione risultatapoi materialmente estranea alla fattispecie, sicché – su istanza dellecontribuenti – veniva emessa ordinanza di integrale correzione dellamotivazione (n. 750/2024), la quale sostituiva i motivi della decisione conaltra motivazione pertinente, fondata sull’efficacia nel giudizio tributariodelle due sentenze penali del Tribunale di Fermo (n. 1565/2023 e n.641/2022), entrambe irrevocabili, che avevano assolto la contribuenteAscani Lorena dal reato di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000, in relazione aimedesimi fatti materiali oggetto dell’accertamento.La Corte territoriale riteneva applicabile alla fattispecie l’art. 21-bis D.Lgs.74/2000, introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 87/2024, attribuendo efficacia digiudicato alla sentenza penale irrevocabile quanto ai fatti materiali, con laconseguenza che – accertata in sede penale l’inesistenza del fatto diemissione/acquisto di fatture per operazioni inesistenti – dovevaescludersi il presupposto impositivo dell’Ufficio e, quindi, confermarsil’annullamento degli avvisi.Avverso detta decisione, come corretta ex art. 287 c.p.c., l’Agenzia delleEntrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cuile contribuenti hanno resistito mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 21-bis del D.Lgs.74/2000, introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 87/2024, nonché degli artt. 24Cost. e 7 della legge n. 212/2000, deducendo che la Corte territorialeavrebbe erroneamente attribuito alle sentenze penali irrevocabili diassoluzione della contribuente un’automatica efficacia vincolante nelNumero registro generale 11216/2025Numero sezionale 1877/2026Numero di raccolta generale 12359/2026Data pubblicazione 03/05/2026giudizio tributario, senza svolgere alcuna autonoma valutazione delmateriale probatorio acquisito agli atti e senza verificare la sussistenzadell’identità dei fatti materiali posti a base delle contestazioni tributarie.L’Ufficio sostiene che la norma introdotta nel 2024 deve essereinterpretata – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità neiprecedenti nn. 3800/2025 e 9158/2025 – nel senso che l’efficacia digiudicato della sentenza penale opera esclusivamente in materia disanzioni tributarie, non anche ai fini dell’accertamento dell’imposta,rispetto al quale la sentenza penale costituisce solo un elemento di prova,soggetto a valutazione del giudice tributario insieme agli altri elementiacquisiti al giudizio.

Deduce, pertanto, che la Corte territoriale avrebbeomesso tale necessaria verifica, ponendo a fondamento della decisione lasola esistenza delle sentenze penali irrevocabili.Il motivo di censura si collega, inoltre, alla disciplina sopravvenuta di cuiall’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. n.87/2024, che ha innovato la materia dell’efficacia del giudicato penaleassolutorio nel processo tributario. Il D.Lgs. n. 87/2024 – adottato inpubblicato nella G.U. n. 150 del 28 giugno 2024 ed entrato in vigore il 29giugno 2024 – ha infatti inserito nel D.Lgs. n. 74/2000 il nuovo art.21-bis, rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario enel processo di cassazione”.

Per quanto qui interessa, la norma prevedeche: “1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto nonsussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito adibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fattimateriali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo,efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

2. Lasentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositataanche nel giudizio di cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza odell’adunanza in camera di consiglio”. Questa Corte ha già chiarito cheNumero registro generale 11216/2025Numero sezionale 1877/2026Numero di raccolta generale 12359/2026Data pubblicazione 03/05/2026l’art. 21-bis, quale ius superveniens, si applica anche quando la sentenzapenale assolutoria sia divenuta irrevocabile prima della sua entrata invigore, purché, alla data di efficacia della norma, penda ancora il giudiziodi cassazione avverso la sentenza tributaria di appello (cfr., tra le altre,Cass. nn. 30814/2024, 23570/2024, 34406/2024).

Ne consegue che ladisposizione appare astrattamente rilevante anche nel caso in esame.Tuttavia, la novella solleva questioni interpretative, in particolare circa: (a)la sua efficacia intertemporale; (b) l’estensione degli effetti del giudicatopenale assolutorio nel processo tributario, ossia se essi incidano anche sulpresupposto fattuale delle riprese fiscali ovvero soltanto sul trattamentosanzionatorio; (c) la rilevanza, nel contenzioso tributario, della sentenzapenale resa ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. Tali dubbi sono analoghia quelli oggetto dell’ordinanza interlocutoria 4 marzo 2025, n. 5714, conla quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., larimessione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazionealle Sezioni Unite, trattandosi di questione di massima di particolareimportanza.

Poiché la definizione del presente giudizio dipende dall’esito ditale intervento nomofilattico, anche a seguito della recente sentenza dellaCorte costituzionale n. 50/2026, la causa deve essere rinviata a nuovoruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite (cfr. Cass. 29 dicembre2025, n. 34538; Cass. 17 febbraio 2026, n. 3512). P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti